Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting to challenge factual findings on labor qualification and notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to cease proceedings due to a separate tax agreement. The appellant argued violations of law regarding the qualification of labor relations and the notification of the tax notice, but the court ruled these were factual assessments reserved for lower courts. Consequently, the appeal was dismissed because the Court of Cassation cannot review factual determinations on labor qualification or the mere notification of a tax notice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter, ult. co., c.p.c.; Art. 360, comma 1°, n. 3 e n. 5, c.p.c.; The Court of Cassation cannot review factual findings regarding the qualification of labor relations or the notification of tax notices, limiting its review to legal errors in identifying statutory characteristics of subordinate work.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9690-2017 proposto da: SINERGA PROMOCAST SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ETTORE ROLLI n.24, presso lo studio dell'avvocato ARTURO SFORZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO LATTUADA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario Oggetto R.G.N.9690/2017 Cron. Rep. Ud.27/10/2022 CC della S.C.C.I.
S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrenti - nonchè contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già EQUITALIA NORD S.P.A., già EQUITALIA ESATRI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 135 presso lo studio dell'Avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 506/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2016 R.G.N. 686/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’11.10.2016, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Sinerga Promocast Soc. Coop. avverso la cartella esattoriale n.06820090358923759 con la quale le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di taluni lavoratori subordinati , simulatamente assunti come collaboratori coordinati e continuativi c.d. a progetto; che avverso tale pronuncia Sinerga Promocast Soc. Coop. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS e la società concessionaria dei servizi di riscossione hanno resistito con controricorso; che Sinerga Promocast Soc.
Coop. ha depositato memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per avere nelle more aderito alla definizione agevolata dei carichi tributari ex art. 1, d.l. n. 148/2017 (conv. con l. n. 172/2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che va rigettata la preliminare richiesta di cessazione della materia del contendere di cui alla memoria, risultando dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ivi allegata che quest’ultima ha avuto ad oggetto due cartelle esattoriali (rispettivamente nn. 36820170005875685000 e 368201700017566803000) diverse da quella per cui qui è causa (n. 06820090358923759), che pure rientrava tra quelle che vi potevano aver accesso (cfr. prospetto informativo dell’Agenzia Entrate Riscossione allegato alla dichiarazione cit.); che, ciò posto, con il primo motivo si denuncia violazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di merito rigettato l’eccezione di inesistenza della notifica della cartella esattoriale sul presupposto che nello stesso ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata allegata la circostanza dell’avvenuta notifica, ancorché senza precisarne la data; che, con il secondo motivo, si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 2094 c.c. e degli artt. 61, 62 e 69, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale confermato la decisione di prime cure anche in ordine alla qualificazione dei rapporti controversi; che entrambi i motivi sono palesemente inammissibili, pretendendo – ad onta del riferimento anche a supposte violazioni di legge processuale e sostanziale –di impugnare in questa sede sia l’accertamento di fatto condotto dai giudici territoriali circa l’avvenuta notifica della cartella impugnata (ciò che essi hanno desunto non soltanto dall’allegazione della relativa circostanza effettuata nel ricorso introduttivo, ma altresì dalla produzione della cartella impugnata a corredo della documentazione ad esso allegata: cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), sia l’accertamento di fatto secondo cui, ad onta dell’accordo consacrato nei contratti a progetto, i rapporti de quibus si erano concretamente svolti secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato, ciò non è possibilein questa sede di legittimità in virtù del divieto di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c.; che, con specifico riguardo al secondo motivo, va qui rimarcato che valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di questa Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito, di talché, mentre il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., è invece sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (così da ult.
Cass. nn. 33820 del 2021 e 22896 del 2022, entrambe sulla scorta diCass. S.U. n. 379 del 1999); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente INPS, dovendo ritenersi che nei riguardi della concessionaria la notificazione dell’impugnazione sia stata effettuata solo per mera litis denuntiatio(arg. ex Cass. S.U. n. 7514 del 2022); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, liquidandole in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari