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Ordinanza — n. 36446/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows civil servants' claim for administrative allowance cumulation with foreign post allowance, overturning lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36446/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal filed by foreign post civil servants against a lower court ruling that denied their claim for an administrative allowance. The lower court had rejected the claim based on a specific legislative provision prohibiting the cumulation of this allowance with the foreign post allowance. The court overturned this decision by citing a recent Constitutional Court ruling declaring the prohibitive provision unconstitutional for cases arising before its enactment, thereby mandating a new trial to determine the allowance's entitlement.

Regesto Legislator

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Art. 1 bis del d.l. n. 138/2011; Art. 170 d.P.R. n. 18/1967: The provision prohibiting the cumulation of the administrative allowance with the foreign post allowance is unconstitutional for facts occurring prior to its entry into force, requiring the allowance to be granted.

Parole chiave

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administrative allowance cumulation foreign post civil servants unconstitutional legislative provision retroactive effect of unconstitutionality cumulation of emoluments Corte Costituzionale precedent retrial on remand indennità di soggiorno all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011
la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione l’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, di interpretazione autentica dell’art.
Art. 170 del d.P.R. n. 18/1967
148/2011, di interpretazione autentica dell’art. 170 del d.P.R.
Art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
con il primo motivo di ricorso è denunciata,ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
non ricorrono le condizioni processuali previste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L.
art. 366 cod. proc. civ
il ricorso è formulato nel rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 cod. proc. civ.,perché le argomentazioni svolte confutano in modo specifico le ragioni che la Corte territoriale ha posto a fondamento della ritenuta infondatezza della domanda;
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
27174/2020, allaquale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui:
art. 170 d.P.R. n. 18/1967
148/2011, di interpretazione autentica dell’art. 170 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 145 del 2022 della Corte Costituzionale
Sentenza n. 5392/2014 della Corte d'Appello Roma
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6786-2015proposto da: AGNETA FRANCESCA, AUCI DINO, BARAVOGLIA MARIA GLORIA, BERNARDINI ANTONELLA, BIZUBOVA MARTA, CHERICHETTI GIANLUCA, CONTINESI ANTONELLA, DIAMANTINI MARIA GRAZIA, FALCIOLA UGO, GIOVINAZZI LUIGI, IZZO LUCIO, SALOMONE PIERPAOLA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difesoope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 5392 /2014 depositata il 12/09/2014R.G.N. 7630/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma, adita dal Ministero degli Affari Esteri, ha Oggetto Dipendenti Mae assegnati all’estero Indennità di amministrazione R.G.N.6786/2015 Cron. Rep. Ud.19/10/2022 CC riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di Francesca Agneta e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del Ministero in servizio presso sedi estere, ed aveva condannato il resistente al pagamento, a far tempo dal 16 ottobre 2005, dell’indennità di amministrazione, non corrisposta perché ritenuta non cumulabile con l’indennità di servizio all’estero;

2. la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione l’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, di interpretazione autentica dell’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 ed ha escluso i denunciati profili di illegittimità costituzionale, aggiungendo che, anche a prescindere dal successivo intervento legislativo, la pretesa sarebbe stata infondata in quanto nessun’altra indennità, ordinaria o straordinaria, può essere concessa al personale che, assegnato a sedi estere, percepisce già l’indennità di sede;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di sette motivi ai quali ha opposto difese il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con tempestivo controricorso;

4. la causa, inizialmente chiamata all’adunanza camerale del 12 novembre 2020, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con altri procedimenti aventi il medesimo oggetto;

5. con sentenza n. 145 del 2020 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, sollevata nel procedimento n. 27755/2014 R.G. con ordinanza interlocutoria n. 27174/2020 e, quindi, il ricorso è stato nuovamente avviato alla definizione camerale per l’adunanza odierna;

6. le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso è denunciata,ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, e dell’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 ed i ricorrenti sostengono, in sintesi, che, in ragione della natura innovativa della disposizione sopravvenuta, quest’ultima non poteva essere applicata alla fattispecie, nella quale vengono in rilievo pretese retributive fatte valere per il periodo antecedente all’entrata in vigore del d.l.;

2. i motivi dal secondo al quinto sono tutti volti ad evidenziare profili di illegittimità costituzionale della norma, se ritenuta di interpretazione autentica, per contrasto: con l’art. 6 della CEDU in relazione agli artt. 10, primo comma e 117, primo comma, Cost. (2º e 3º motivo); con l’art. 1 del protocollo I addizionalealla CEDU, sempre in relazione agli artt. 10 e 117 Cost. (4º motivo); con gli artt. 101,102,104, 3 e 36 Cost. (5º motivo);

3. infine con il sesto ed il settimo motivo è denunciata la violazione della contrattazione collettiva per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri ( artt. 29 e 34 C.C.N.L. 1994/1997; artt. 28 e 33 C.C.N.L. 1998/2001; C.C.N.L. integrativo 1998/2001 biennio economico 2000/2001) ed i ricorrenti fanno leva sulla natura retributiva dell’indennità di amministrazione, desumibile dalle disposizioni contrattuali richiamate, per sostenere la sua cumulabilità con l’indennità prevista dall’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967, che ha funzione compensativa degli oneri economici sostenuti per il servizio all’estero;

4. le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa del controricorrente, sono infondate; 4.1. la legge 11 agosto 2014 n. 125, nel dettare la «disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», all’art. 3 si è limitata a modificare la sola denominazione del Ministero degli Affari Esteri, sostituita con quella di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sicché la circostanza che il ricorso sia stato proposto nei confronti del Ministero degli Affari Esteri non può determinare inammissibilità dell’atto, tanto più che lo stesso è stato correttamente indirizzato all’Avvocatura Generale dello Stato, legittimata ex legea rappresentare in giudizio tutte le amministrazioni dello Stato; 4.2. il ricorso è formulato nel rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 cod. proc. civ.,perché le argomentazioni svolte confutano in modo specifico le ragioni che la Corte territoriale ha posto a fondamento della ritenuta infondatezza della domanda;

5. i motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati; 5.1. il quadro normativo e contrattuale che viene in rilievo è stato ricostruito nella motivazione dell’ordinanza interlocutoria n. 27174/2020, allaquale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui:

a) l’indennità di servizio all’estero, disciplinata dall’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire ai maggiori costi che gravano sul dipendente in conseguenza della permanenza all’estero e proprio in ragione di ciò la sua misura è commisurata alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, alle particolari condizioni locali, al costo della vita ed alle sue variazioni;

b) l’indennità in parola è corrisposta in aggiunta allo «stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, compresa l’eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili»,sicché restano escluse dal cumulo solo le voci retributive che non abbiano i requisiti di fissità e continuità, mentre non assume valore decisivo escludente l’inclusione nel trattamento retributivo accessorio anziché in quello fondamentale;

c) l’indennità di amministrazione è una voce della retribuzione accessoria corrisposta, seppure con importi diversi, da tutte le amministrazioni del comparto Ministeri; è fissa nell’ammontare in relazione a ciascuna posizione di inquadramento; ha carattere continuativo per dodici mensilità e la corresponsione è generale,in quanto non condizionata dalla realizzazione di obiettivi;

d) in ragione della natura e delle finalità che l’indennità mira ad assicurare la stessa rientra fra gli emolumenti per i quali l’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 prevede il cumulo con l’assegno di sede, con la conseguenza che all’accoglimento della domanda proposta dai dipendenti del Ministero assegnati all’estero si oppone solo la norma, innovativa ma chiaramente connotata da efficacia retroattiva, adottata con l’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011; 5.2. negli stessi termini il quadro normativo e contrattuale è stato ricostruito ed interpretato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 145 del 13 giugno 2022, ha ritenuto integrata la denunciata violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148 «nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell’Amministrazione affari esteri, del periodo di servizio all’estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, non include l’indennità di amministrazione»; 5.3. poiché nella specie vengono in rilievo pretese riferibili al periodo antecedente l’entratain vigore del d.l. n. 138/2011, alla luce della pronuncia di incostituzionalità,si impongono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, in relazione alla posizionedei ricorrenti indicati in epigrafe, procederà ad un nuovo esame attenendosi, quanto all’interpretazione dell’art. 170 d.P.R. n. 18/1967 ed alla natura dell’indennità di amministrazione, ai principi riassunti al punto 5.1.; 5.4. al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione; 5.5. non ricorrono le condizioni processuali previste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dei ricorrenti indicati in epigrafe, con rinvio alla Corte d’Appello di