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Ordinanza — n. 36437/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for foreign service allowance, ruling the 2011 law unconstitutional for pre-2011 cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36437/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal by foreign ministry employees against a lower court ruling that denied their administrative allowance. The employees argued the 2011 law prohibiting the cumulation of this allowance with the foreign post allowance was unconstitutional for cases arising before its enactment. The court declared the specific provision unconstitutional and ordered the lower court to retry the case in favor of the employees.

Regesto Legislator

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Art. 1 bis d.l. n. 138/2011; The provision prohibiting the cumulation of the administrative allowance with the foreign post allowance is unconstitutional for facts occurring prior to its entry into force, as it violates constitutional principles regarding equal treatment and property rights.

Parole chiave

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administrative allowance cumulation foreign post allowance unconstitutional law retroactivity civil service remuneration constitutional invalidity declaration indennità di soggiorno all'estero indennità di vacanze rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011
la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione l’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, di interpretazione autentica dell’art.
Art. 170 del d.P.R. n. 18/1967
148/2011, di interpretazione autentica dell’art. 170 del d.P.R.
Art. 360 cod. proc. civ.
con il primo motivo di ricorso è denunciata,ex art. 360 nn.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
non ricorrono le condizioni processuali previste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
27174/2020, alla quale sirinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui:
art. 170 d.P.R. n. 18/1967
148/2011, di interpretazione autentica dell’art. 170 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 145 del 2020 della Corte Costituzionale
Sentenza n. 145 del 13 giugno 2022 della Corte Costituzionale
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27756-2014proposto da: FAVALLI VALTER, FAVERO PAOLA, FLOTTA FABIO, MARI FRANCESCO, MARINI LAURA, MARINI MARIA CLAUDIA, MERLONI LUIGI, MESSINA PAOLO, MINUNNI DOMENICO, MISSIMI CLAUDIO, NARDO ALDO, NUCCETELLI CLAUDIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difesoope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 330 3 /2014 depositata il 23/05/2014R.G.N. 7627/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma, adita dal Ministero degli Affari Esteri, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto Oggetto Dipendenti Mae assegnati all’estero Indennità di amministrazione R.G.N.27756/2014 Cron. Rep. Ud.19/10/2022 CC il ricorso di Valter Favalli e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del Ministeroin servizio presso sedi estere, ed aveva condannato il resistente al pagamento, a far tempo dal 18 ottobre 2005, dell’indennità di amministrazione, non corrisposta perché ritenuta non cumulabile con l’indennità di servizio all’estero;

2. la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione l’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, di interpretazione autentica dell’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 ed ha escluso i denunciati profili di illegittimità costituzionale, aggiungendo che, anche a prescindere dal successivo intervento legislativo, la pretesa sarebbe stata infondata in quanto nessun’altra indennità, ordinaria o straordinaria, può essere concessa al personale che, assegnato a sedi estere, percepisce già l’indennità di sede;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di sette motivi ai quali ha opposto difese il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con tempestivo controricorso;

4. la causa, inizialmente chiamata all’adunanza camerale del 31 ottobre 2019, all’udienza pubblica del 29 settembre 2020 è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità dell’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, sollevata nel procedimento n. 27755/2014 R.G. con ordinanza interlocutoria n. 27174/2020;

5. con sentenza n. 145 del 2020 il Giudice delle leggi si è pronunciato sulla questione di legittimità costituzionale e, quindi, il ricorso è stato nuovamente avviato alla definizione camerale per l’adunanza odierna;

6. le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso è denunciata,ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, e dell’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 ed i ricorrenti sostengono, in sintesi, che, in ragione della natura innovativa della disposizione sopravvenuta, quest’ultima non poteva essere applicata alla fattispecie, nella quale vengono in rilievo pretese retributive fatte valere per il periodo antecedente all’entrata in vigore del d.l.;

2. i motivi dal secondo al quinto sono tutti volti ad evidenziare profili di illegittimità costituzionale della norma, se ritenuta di interpretazione autentica, per contrasto: con l’art. 6 della CEDU in relazione agli artt. 10, primo comma e 117, primo comma, Cost. (2º e 3º motivo); con l’art. 1 del protocollo I addizionale alla CEDU, sempre in relazione agli artt. 10 e 117 Cost. (4º motivo); con gli artt. 101,102, 104, 3 e 36 Cost. (5º motivo);

3. infine con il sesto ed il settimo motivo è denunciata la violazione della contrattazione collettiva per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri ( artt. 29 e 34 C.C.N.L. 1994/1997; artt. 28 e 33 C.C.N.L. 1998/2001; C.C.N.L. integrativo 1998/2001 biennio economico 2000/2001) ed i ricorrenti fanno leva sulla natura retributiva dell’indennità di amministrazione, desumibile dalle disposizioni contrattuali richiamate, per sostenere la sua cumulabilità con l’indennità prevista dall’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967, che ha funzione compensativa degli oneri economici sostenuti per il servizio all’estero;

4. i motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati; 4.1. il quadro normativo e contrattuale che viene in rilievo è stato ricostruito nella motivazione dell’ordinanza interlocutoria n. 27174/2020, alla quale sirinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui:

a) l’indennità di servizio all’estero, disciplinata dall’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire ai maggiori costi che gravano sul dipendentein conseguenza della permanenza all’estero e proprio in ragione di ciò la sua misura è commisurata alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, alle particolari condizioni locali, al costo della vita ed alle sue variazioni;

b) l’indennità in parola è corrisposta in aggiunta allo «stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, compresa l’eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili»,sicché restano escluse dal cumulo solo le voci retributive che non abbiano i requisiti di fissità e continuità, mentre non assume valore decisivo escludente l’inclusione nel trattamento retributivo accessorio anziché in quello fondamentale;

c) l’indennità di amministrazione è una voce della retribuzione accessoria corrisposta, seppure con importi diversi, da tutte le amministrazioni del comparto Ministeri; è fissa nell’ammontare in relazione a ciascuna posizione di inquadramento; ha carattere continuativo per dodici mensilità e la corresponsione è generale,in quanto non condizionata dalla realizzazione di obiettivi;

d) in ragione della natura e delle finalità che l’indennità mira ad assicurare la stessa rientra fra gli emolumenti per i quali l’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 prevede il cumulo con l’assegno di sede, con la conseguenza che all’accoglimento della domanda proposta dai dipendenti del Ministero assegnati all’estero si oppone solo la norma, innovativa ma chiaramente connotata da efficacia retroattiva, adottata con l’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011; 4.2. negli stessi termini il quadro normativo e contrattuale è stato ricostruito ed interpretato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 145 del 13 giugno 2022, ha ritenuto integrata la denunciata violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148 «nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell’Amministrazione affari esteri, del periodo di servizio all’estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, non include l’indennità di amministrazione»; 4.3. poiché nella specie vengono in rilievo pretese riferibili al periodo antecedente l’entrata in vigore del d.l. n. 138/2011, alla luce della pronuncia di incostituzionalità,si impongono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, in relazione alla posizione dei ricorrenti indicati in epigrafe, procederà ad un nuovo esame attenendosi, quanto all’interpretazione dell’art. 170 d.P.R. n. 18/1967 ed alla natura dell’indennità di amministrazione, ai principi riassunti al punto 4.1.;4.4. al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione; 4.5. non ricorrono le condizioni processuali previste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dei ricorrenti indicati in epigrafe, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma i