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Ordinanza — n. 36185/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor contract classification, upholding lower court's finding of subordinate employment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36185/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Poste Italiane against the Florence Court of Appeal's decision classifying three workers as employees. The lower court found the workers performed duties outside the scope of a subcontracting agreement and were subject to direct management, establishing a subordinate labor relationship. The court affirmed this ruling, noting the lower court correctly applied the three-phase analysis for job classification and properly addressed prescription issues regarding the start dates of employment.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 115 c.p.c.: The court must rigorously verify whether the worker's actual duties match the subcontractor's contract; if the worker performs tasks outside the subcontract scope under direct management, a labor relationship is established.

Parole chiave

Generato dall'IA
subordinate employment subcontracting fraud job classification labor relationship direct management prescription period three-phase test subappaltatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 c.c.
1369 del 1960, dell’art. 2697 c.c. e dell’art.
Art. 115 c.p.c.
Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 1, l. n. 1369 del 1960, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.
Art. 1, l. n. 1369 del 1960
civ., dell’art. 1, l. n. 1369 del 1960, dell’art.
Art. 29, d.lgs. 276 del 2003
La Corte d'Appello di Firenze ha respinto l’appello principale di Poste Italiane spa confermando la pronuncia di primo grado che, ai sensi dell’art. 29, d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art.
art. 2697 c.c
1369 del 1960, dell’art. 2697 c.c.
art. 115 c.p
Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 1, l. n. 1369 del 1960, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.
art. 360 c.p
Ciò che la parte ricorrente sollecita è, nella sostanza, una rivisitazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 30580 del 2019
Cass. n. 30580 del 2019; Cass.
Cass. n. 8589 del 2015
30580 del 2019; Cass. n. 8589 del 2015), all’esito del quale ha ritenuto che le mansioni di autista “pacificamente svolte in modo prevalente dai lavoratori” fossero riconducibili al livello D del c.c.n.l.
Cass. n. 18943 del 2016
Cass. n. 18943 del 2016; Cass.n.
Cass. n. 22847 del 2019
in particolare con riguardo alla illecita interposizione Cass. n. 22847 del 2019, in motivazione; Cass.
Cass. n. 12553 del 2014
22847 del 2019, in motivazione; Cass. n. 12553 del 2014; Cass.
Cass. n. 4942 del 2012
12553 del 2014; Cass. n. 4942 del 2012; Cass.
Cass. n. 3031 del 1989
4942 del 2012; Cass. n. 3031 del 1989; da ultimo, v.
Cass. n. 26246 del 2022
Cass. n. 26246 del 2022).
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 36207/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal on illegal labor subcontracting, upholding lower court's finding of subordinate employment relationship.
Ordinanza — n. 4828/2023 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal against labor contract finding, upholding genuine subcontracting rejection.
Ordinanza — n. 6237/2026 — snciv
Cassation court dismisses Poste Italiane's appeal regarding illegal labor subcontracting and de facto employment relationship. The court rejects the claim that the contract was merely a service agreement. The decision upholds the lower court's finding of a direct employment relationship. The ruling clarifies the distinction between legitimate subcontracting and illegal labor intermediation. The court emphasizes the necessity of organizational autonomy for the contractor. The judgment confirms the workers' rights to back pay and benefits. The case establishes strict criteria for identifying disguised employment. The outcome favors the employees against the public utility company. The decision reinforces the principle of substantive over formalistic analysis. The ruling ensures compliance with labor standards in public contracts.
Ordinanza — n. 19113/2023 — snciv
Italian Court dismisses appeal claiming false contract interpretation, ruling it is a factual assessment for lower courts.
Ordinanza — n. 22869/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding illegal fixed-term contracts and evidence evaluation violations.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11409-2019 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'Avvocato ANNA MARIA URSINO DELL'AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ELISABETTA CROIANI; - ricorren te - contro CUCCIA MARINA, MAOLONI MAURIZIO, VANNETTI FLAVIANO; Oggetto R.G.N. 11409/2019 Cron. Rep. Ud. 03/11/2022 CC - intimati - avverso la sentenza n. 840/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/10/2018 R.G.N. 1019/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Firenze ha respinto l’appello principale di Poste Italiane spa confermando la pronuncia di primo grado che, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, ha dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato tra Marina Cuccia, Maurizio Maoloni e Flaviano Vannetti e Poste Italiane spa, con inquadramento al livello D del c.c.n.l. e condanna della società alla riammissione in servizio dei lavoratori; in accoglimento dell’appello incidentale proposto dai lavoratori, la Corte d’appello ha escluso la prescrizione decennale dichiarata dal primo giudice per i diritti sorti anteriormente al 9.10.2005, così individuando la data di inizio del rapporto di lavoro del Maoloni dall’1.7.1991 e di quello del Vannetti dall’1.1.1998 (il problema della prescrizione era irrilevante per la sig.ra Cuccia che aveva iniziato a lavorare l’1.1.2006).

2. La Corte territoriale ha escluso la genuinità dell’appalto affidato da Poste Italiane spa alle società datrici di lavoro degli appellati avendo accertato che questi ultimi erano abitualmente addetti ad attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'appalto, che la loro prestazione era gestita ed eterodiretta dalla committente e destinata a soddisfare anche interessi aziendali estranei al contratto di appalto.

3. Avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Marina Cuccia, Maurizio Maoloni e Flaviano Vannetti non hanno svolto difese. Considerato che:

4. Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 1, l. n. 1369 del 1960, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.

5. Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto svolte dai lavoratori attività estranee al contratto di appalto; si richiamano le deposizioni testimoniali raccolte come atte a dimostrare al più il carattere occasionale e marginale delle incombenze ulteriori assegnate ai dipendenti degli appaltatori.

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione a falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in tema di livello di inquadramento, per difetto di prova, di cui erano onerati i lavoratori, dello svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle previste dalla declaratoria contrattuale di cui a livello D.

7. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione a falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 1369 del 1960, per avere la Corte d’appello omesso una specifica pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale ed erroneamente escluso il maturare della prescrizione decennale, entrambe eccepite da Poste Italiane spa.8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce la violazione della legge n. 1369 del 1960 poiché le critiche investono non l’interpretazione ed applicazione delle disposizioni invocate ma la concreta ricostruzione del fatto sulla base delle prove testimoniali a cui la censura fa plurimi riferimenti. Ciò che la parte ricorrente sollecita è, nella sostanza, una rivisitazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014).

9. Il motivo è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata la violazione del criterio di distribuzione dell'onere della prova, questione che può porsi solo nelle fattispecie in cui il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull'art. 2697 c.c., abbia individuato erroneamente la parte onerata della prova. Nel caso di specie i giudici di appello hanno correttamente applicato il criterio di cui all'art. 2697 c.c. e la decisione poggia sul concreto accertamento della esistenza di una intermediazione vietata, argomentato con puntuale riferimento alle risultanze di causa e, in particolare, al fatto che la prestazione ha avuto ad oggetto anche attività ulteriori rispetto a quelle riconducibili al contratto di appalto.

10. Neppure vi è spazio per ritenere integrata la violazione dell’art. 115 c.p.c. Tale disposizione richiede che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo e vieta al giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce un potere officioso d'indagine (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014), mentre esula dal suo ambito applicativo ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., oppure nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v.

Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014 cit.), attraverso la denuncia di omesso esame di un fatto storico, determinato e avente valore decisivo, elementi comunque non rinvenibili nelle censure in esame.11. Il secondo motivo di ricorso è infondato atteso che la Corte di merito ha puntualmente svolto, al pari del primo giudice, il procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento dei lavoratori attraverso le tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v.

Cass. n. 30580 del 2019; Cass. n. 8589 del 2015), all’esito del quale ha ritenuto che le mansioni di autista “pacificamente svolte in modo prevalente dai lavoratori” fossero riconducibili al livello D del c.c.n.l. Poste e non al livello C.

12. Questa Corte ha chiarito come l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (v. Cass. n. 18943 del 2016; Cass.n. 30580 del 2019 cit.) e a tali requisiti si è conformata la decisione impugnata.

13. Neppure appare fondata la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. non essendo dedotti e neanche rinvenibili elementi significativi di una inversione dell’onere di prova attuata dalla Corte territoriale sul punto.

14. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di pertinenza con le ragioni della decisione; a differenza di quanto assume la odierna ricorrente, infatti, la Corte di merito ha preso in considerazione entrambe le eccezioni di prescrizione, decennale e quinquennale (v. sentenza, pagg. 7 e 8) e le ha ritenute non accoglibili in base al principio, conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro laddove, sulla base delle concrete modalità (anche soggettive) di svolgimento, detto rapporto risulti non assistito da stabilità reale (v. in particolare con riguardo alla illecita interposizione Cass. n. 22847 del 2019, in motivazione; Cass. n. 12553 del 2014; Cass. n. 4942 del 2012; Cass. n. 3031 del 1989; da ultimo, v. Cass. n. 26246 del 2022).

15. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

16. Non si provvede sulle spese del giudizio poiché i lavoratori non hanno svolto difese.

17. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell