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Ordinanza — n. 36034/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employee's claim to convert fixed-term contract to indefinite term due to public utility company status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36034/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal by a public employee seeking to convert his fixed-term contract with Ruzzo Reti S.p.A. into an indefinite-term employment relationship. The lower courts correctly identified the company as a public law entity ('in house' agency) based on its statutory public capital and control mechanisms. Consequently, the regional legislation prohibiting such conversions for public utility entities was deemed applicable and binding at the time of the contract's signing.

Regesto Legislator

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Art. 1, 35, 36 d.lgs. n. 165/2001; Art. 7, lett. f) legge Regione Abruzzo n. 23/2004; Art. 18 legge n. 133/2008: Where a company is legally classified as a public law entity ('in house') due to public capital and state control, regional statutes prohibiting the conversion of fixed-term contracts to indefinite terms remain valid and applicable.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment law in house agency fixed term contract public utility company regional legislation Teckal doctrine public law entity contratti a tempo determinato successivi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, 35, 36 of d.lgs. n. 165 of 2001
23 del 2004 e dell’art. 18 della legge n.
Art. 7, letter f) of the Abruzzo Region Law n. 23 of 2004
165 del 2001, dell’art. 7, lett.
Art. 18 of Law n. 133 of 2008
23 del 2004 e dell’art. 18 della legge n.
art. 97 Cost
art. 91 c.p
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassation, n. 1885 of 2022
Cassation, n. 10525 of 2018
CJEU, Case C-107/98, Teckal
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2016/2017R.G. proposto da Flavio Di Berardino, rappresentat o e dife so dall’Avv. Sigmar Frattarelli ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; –ricorrente – contro Ruzzo Reti S.p.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Di Marco ed elettivamente domiciliata in Roma, via Bormida 1; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 697 /2016 pubblicata il 7luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 ottobre 2022 dal Consigliere Dario Cavallari. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso il Tribunale di Teramo Flavio Di Berardino ha convenuto la Ruzzo Reti S.p.A.chiedendo che: - fosse dichiarata l’invalidità, l’illegittimità, l’irregolarità, l’inefficacia o la stipulazione in frode alla legge dei contratti di somministrazione intercorsi con la Ruzzo Reti S.p.A., ovvero dei contratti del 29 agosto 2008 e del 2 agosto 2010,stipulat i il primo tramite Metis S.p.A. ed il secondo attraverso Openjob S.p.A. , così come successivamente prorogati; -fosse dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Ruzzo Reti S.p.A.; - fosse condannata la Ruzzo Reti S.p.A. a pagare le retribuzioni dovute dal momento di interruzione del citato rapporto di lavoro, verificatasi il 16 luglio 2011; in via subordinata, fosse condannata la Ruzzo Reti S.p.A. al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Teramo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 482/2015, ha rilevato l’irregolarità dell’utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato attuata dalla Ruzzo Reti S.p.A. in forza della proroga, in data 30 dicembre 2008, dell’efficacia del contratto del 29 agosto 2008, e ha condannato la Ruzzo Reti S.p.A. a corrispondere un’indennità pari a cinque mensilità al lavoratore, con rigetto delle ulteriori richieste. Flavio Di Berardino ha proposto appello contro la parte della sentenza di primo grado che aveva respinto la sua richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 697/2016, ha respinto l’appello.Flavio Di Berardino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. La Ruzzo Reti S.p.A.ha resistito con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 7, lett. f), della legge Regione Abruzzo n. 23 del 2004 e dell’art. 18 della legge n. 133 del 2008, come modificato dall’art. 19 della legge n. 102 del 2009. Egli si duole del fatto che la corte territoriale abbia escluso la possibilità di convertire il suo rapporto di lavoro con la Ruzzo Reti S.p.A. in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in ragione della natura di società in house della medesima Ruzzo Reti S.p.A. e, inoltre, dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare, sostiene che, alla data di stipulazione del contratto di somministrazione del 29 agosto 2008, non sarebbe stato ancora operante il divieto di assunzione di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto, per le società in house, dall’art. 18, comma 2 bis, d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall’art. 19 d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla legge n. 102 del 2009, ed entrato in vigore il 1° luglio 2009. Il ricorrente critica, poi, la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto come incontestata la natura di società in house della Ruzzo Reti S.p.A., atteso che sarebbe mancato il requisito del controllo analogo.Inoltre, afferma che nessuna disposizione, fino al 1° luglio 2009, avrebbe previsto per le società a partecipazione pubblica l’inapplicabilità del meccanismo sanzionatorio ex art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003.

La doglianza è infondata. Al riguardo, questo Collegio ritiene di aderire al precedente rappresentato da Cass., n. 1885 del 2022 (non massimato), la cui motivazione richiama e fa propria. In particolare, si osserva che l’art. 7, comma 1, lettera c), della legge RegioneAbruzzo n. 23 del 2004 stabilisce che: “Nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore, la scelta del soggetto cui affidare la gestione, anche integrata, dei servizi avviene con il conferimento della titolarità del servizio: (…) c) a società a capitale interamente pubblico, alla condizione che l’ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulle società un generale potere di direzione, di coordinamento e di controllo analogo a quello esercitato sui servizi gestiti da proprie strutture interne, con particolare riferimento all’effettuazione di specifici controlli sui principali atti di gestione dell’affidatario, nonché all’ulteriore condizione che la società affidataria realizzi la parte più importante della propria attività in favore dell’ente o degli enti titolari del capitale sociale che la controllano”.

Il successivo comma 4, lettera f), della legge regionalecitata a sua volta prevede che è obbligatorio per le società così costituite il rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente ( sul punto, si veda anche Corte cost.,sentenza n. 29 del 1° febbraio 2006). Dunque,già la legge regionale del 2004 introduceva principi poi affermati dall’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008.In ordine alle ricadute di tale ultima disposizione, la S.C. ha già affermato che non può dubitarsi del carattere imperativo della disposizione in esame e che, pertanto, l’omesso esperimento delle procedure previste sia dal comma 1 che dal comma 2 (disposizioni entrambe espressione dei principi di cui all’art. 97 Cost.) determina la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., perché la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente (Cass.,n. 19925 del 2019).

Sulla valenza della disciplina contenuta nella legge regionale n. 23 del 2004, questa Corte di cassazione (Cass., n. 7050 del 2019) ha, poi,ulteriormente chiarito che in tema di reclutamento del personale nell’ambito delle società cd. in house, l’art. 7, comma 4, lett. f), della legge Regione Abruzzo n. 23 del 2004, ha imposto l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, per l’assunzione di personale dipendente delle società di gestione di servizi pubblici locali, già prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., da lla legge n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, che ha disposto l’applicazione generalizzata a tali società dei criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Con quest’ultima decisione questa Corte ha confermato la decisione di merito che aveva negato la conversione a tempo indeterminato di vari contratti a termine, a progetto e di somministrazione, conclusi proprio con una società a capitale pubblico della regione Abruzzo. Deve affermarsi, quindi, il principio che l’art. 7, comma 4, lett. f), della legge Regione Abruzzo n. 23 del 2004, che ha imposto l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, per l’assunzione di personale dipendente delle società di gestione di servizi pubblici locali, ha carattere imperativo, analogamente all’art. 18, d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008, e successive modifiche.Pertanto,l’omesso esperimento delle procedure previste dall’art. 7 citato della legge Regione Abruzzo n. 23 del 2004 determina la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.perché, come nel caso del mancato rispetto dell’art. 18, d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008, la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente, ma impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità.

Considerato che l’art. 7, commi1, lett. c) , e 4, lett. f) , della legge Regione Abruzzo n. 23 del 2004 contiene una disciplina analoga a quella statale per le società in house che , sancendo per il reclutamento la necessità di procedure concorsuali e selettive, si riverbera sulle conseguenze dell’illegittimità del termine apposto ad un contratto, occorre accertare se la Ruzzo Reti S.p.a. rientri fra le società in house di cui ai parametri della legge regionalemenzionata. La giurisprudenza di questa S.C. (Cass., n. 5491 del 2014) ha chiarito che una società può definirsi in housequando:

1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati;

2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;

3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.La Corte d’appello di L’Aquila ha fatto corretta applicazione di questi principi, atteso che, come accertato dalla sentenza Cass.,n. 1885 del 2022, lo statuto della società, che ne delinea la natura giuridica, prevede che il capitale sociale è pubblico ed incedibile e che la società ha ad oggetto prevalente la gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme dei servizi di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua.

L’art. 28 dello statuto indica, inoltre, i controlli e le verifiche demandati all’ATO per quanto concerne sia l’erogazione del servizio sia l’elaborazione dei piani strategici, politici e finanziari, sia i documenti programmatici. In particolare, la corte territoriale ha accertato che i soci della società controricorrente hanno tutti natura pubblica, che la Ruzzo Reti S.p.A. esercita la propria attività in favore di ogni socio e che l’ente pubblico ha, per statuto, il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società.

Di conseguenza, ha concluso, sulla base di un accertamento di fatto, che la Ruzzo Reti S.p.A. va qualificata come organismo di diritto pubblico secondo il diritto eurounitario e, soprattutto, della sentenza CGUE del 18 novembre 1999, causa C-107-98, Teckal. Nella specie, quindi, correttamente la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato la domanda di conversione del rapporto di lavoro proposta dal ricorrente. Infatti, innanzitutto, lanormativa regionale abruzzese sopra citata già impediva tale esito al momento della stipula del contratto oggetto di causa (29 agosto 2008).

Ciò rende, quindi, non pertinente il riferimento, contenuto nella memoria conclusiva di Flavio Di Berardino, al precedente rappresentato da Cass., n. 10525 del 2018, concernente una vicenda svoltasi in Sicilia. Inoltre, deve affermarsi che la Ruzzo Reti S.p.A. rientra fra le società c.d. in house ai sensi del l’art. 7, comma 1, della legge Regione Abruzzo n. 23 del 2004e dell’art. 18, d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008, e successive modifiche. 2)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giud izio che liquida in €4.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge; -ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti