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Ordinanza — n. 36031/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows public employee's claim for fixed-term service seniority recognition under EU Directive 1999/70/EC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36031/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Pasquale Saldarelli's appeal against the CNR, overturning the lower court's dismissal of his claim for fixed-term service seniority. Saldarelli argued that his prior fixed-term employment should count toward his permanent career progression, while the CNR contended the EU Directive did not apply to contracts predating July 2001. The court ruled that the Directive's framework agreement on fixed-term work applies retroactively to future career effects, mandating recognition of prior service seniority.

Regesto Legislator

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Direttiva 1999/70/CE; Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato: The framework agreement on fixed-term work applies to future career effects and seniority progression even for employment relationships established before its entry into force, requiring public employers to recognize prior fixed-term service.

Parole chiave

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fixed-term work directive public service seniority career progression rights retroactive application EU law temporary employment recognition anzianità di servizio attività lucrativa all'età pensionabile lavoratori anziani

Disposizioni normative citate

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Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, n. 15231 del 16 luglio 2020
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19019/2017R.G. proposto da Pasquale Saldarelli, rappresentatoe difeso dagli Avv.ti Enzo Augusto e Roberto D’Addabbo ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 73; –ricorrente – contro CNR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ed ope legispresso di essa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 170/2017 pubblicata il 17 febbraio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 ottobre 2022 dal Consigliere Dario Cavallari.

Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso il Tribunale di Bari Pasquale Saldarelli ha convenuto il CNR esponendo che: era stato assunto come dipendente a tempo indeterminato del CNR con decorrenza dal 16 febbraio 1998 nel profilo di ricercatore di III livello professionale in servizio presso il Centro Studi sui Virus e Virosi delle Colture Mediterranee, con sede in Bari; in precedenza, aveva prestato servizio a tempo determinato presso il medesimo ente dal 20 ottobre 1994 al 15 febbraio 1998; detto servizio non era stato computato ai fini dell’anzianità di servizio.

Il ricorrente ha chiesto di: accertare e dichiarare il suo dirittoa vedersi riconoscere l’anzianità di servizio maturata durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato menzionati; condannare il CNR ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento della detta anzianità, nonché a corrispondere il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti. Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 8484 del 2013, ha accolto il ricorso. Il CNR ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 170/2017, ha accolto.

Pasquale Saldarelli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il CNR si è difesocon controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE 1)Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato perché la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la Direttiva 1999/70/CE non troverebbe applicazione per il periodo antecedente al 10 luglio 2001 e, quindi, non potrebbe riguardare i rapporti contrattuali che, come quello di specie, erano sorti prima di taledata.

La doglianza è fondata. Infatti, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab originea tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all’entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.

A siffatto principio, formulato dalla sentenza Cass., Sez. L, n. 15231del 16 luglio 2020 , la motivazione della quale è da intendere qui richiamata, questo Collegio intende prestare adesione. Pertanto, la decisione di appellova cassata atteso che ha escluso l’applicabilità della normativa citata nella presente controversia esclusivamente in quanto il rapporto di lavoro con il ricorrente sarebbe sorto primadel 10 luglio 2011.2)Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte, -accoglie il ricorso; - cassa l a decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese del giudiziodi leg