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Ordinanza — n. 36024/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension fund's appeal, ruling solidarity contributions violate pension calculation principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36024/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the pension fund's appeal against a lower court order to return solidarity contributions withheld from a retired commercialist's pension. The fund argued these deductions were necessary for financial balance, but the court held that private pension entities cannot impose new withholdings on already determined pensions. Consequently, the court affirmed the lower court's decision that such contributions violate the principle of pro-rata treatment and are incompatible with constitutional protections.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. n. 509/1994; Art. 3, comma 12, l. n. 335/1995: Private pension entities cannot adopt acts imposing solidarity contributions on pensions already determined by statutory criteria, as this violates the pro-rata principle and infringes on property rights reserved to the legislature.

Parole chiave

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solidarity contributions pension determination private pension funds pro rata principle constitutional property rights administrative withholding financial balance contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 509/1994
Art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
509 del 1994, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013 ; violazione dell’art. 3,comma 12 , l.
Art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 della legge n.
Art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 della legge n.
Art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
3 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1 , n.3 c .p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella partein cui istituiva il contributo; con il secondo motivo- ai sensi dell'art.
art. 2946 c.c
art. 23 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31875/18
23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19).
Cass. n. 9864/19
Cass. n. 2563/16
Cass. n. 17742/15
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10823-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO n.25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro Oggetto R.G.N. 10823/2020 Cron. Rep. Ud. 10/11/2022 CC ALDE' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FERRAJOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 816/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2019 R.G.N. 1216/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 10823/20 Rilevato che: con sentenza depositata in data 11.09.2019 la Corte di appello di Milano ha respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire ad Aldè Giuseppe, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo,dichiarando illegittimo il prelievo operatosulla pensione; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre articolati motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso, Aldè Giuseppe.Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’ art. 2d.l gs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013 ; violazione dell’art. 3,comma 12 , l. n. 335 del 1995 , dell’art.1 , comma 763 , l . n. 296 del 2006; violazionedell’a rt.1, comma 488 , l. n. 147 del 2013, del l’art.24 comma 24d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 3 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1 , n.3 c .p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella partein cui istituiva il contributo; con il secondo motivo- ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n.3 c.p.c . - la ricorrente si duole diviolazione dell’art.1 l. n. 147 del 2013 ; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995; violazione dell’art.1, comma 763, l. n. 296 del 2006 ; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati.

Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), degli artt. 2946 e 2848 c.c., dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/35 e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine decennale, di cui all’art. 2946 c.c., di prescrizione dei ratei pensionisticinon liquidati, in luogo di quello quinquennale, che secondo la Corte d’appello sarebbe applicabile solo nel caso in cui il credito sia “pagabile” ovvero assistito da “liquidità ed esigibilità”.

I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19).

Il terzo motivo è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte, “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art.1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo.”, (Cass. nn. 2563/16, 17742/15).

Nella specie la Corte d’appello ha ben governato i principi di diritto indicati ed il ricorso va conseguentemente rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente dell’importo pari al doppio del contributo unificato, Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti a pagare ad Aldé Giuseppe le spese di lite, che liquida nell’importo di € 2.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi, in favore degli avv.ti Luigi Ferrajoli e Alessio Petretti. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no