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Ordinanza — n. 36023/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension fund's appeal, ruling private funds cannot impose solidarity contributions on already determined pensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36023/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court order to return solidarity contributions withheld from a retired commercialist's pension. The Fund argued that such deductions were necessary for long-term financial balance, but the court held that private pension entities cannot alter pre-determined pension amounts through additional withholdings. Consequently, the court affirmed that imposing such contributions violates the constitutional principle of proportionality and infringes on property rights reserved to the legislature.

Regesto Legislator

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Art. 23 Cost.; Art. 360 c.p.c.: Private pension funds cannot impose solidarity contributions on pensions already determined by statutory criteria, as such deductions violate the principle of proportionality and infringe on property rights reserved to the legislature.

Parole chiave

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private pension fund solidarity contribution pension determination constitutional property rights proportionality principle Cassation appeal financial balance diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 23 Cost.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
(art. 360 , comma 1 , n.3 c.p.c.) per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo; con il secondo motivo- ai sensi dell'art.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell a sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art.
Art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994
Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 d .
Art. 1 l. n. 147 del 2013
115 del 2002, art. 13, comma 1quater.
Art. 3, comma 12 l. n. 335 del 1995
509 del 1994, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassae con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12 , l.
Art. 1, comma 763 l. n. 296 del 2006
115 del 2002, art. 13, comma 1quater.
Art. 1, comma 488 l. n. 147 del 2013
115 del 2002, art. 13, comma 1quater.
Art. 24, comma 24 d.l. n. 201 del 2011
art. 23 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 31875/18
23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19).
Cass. n. 9864/19
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2604-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO n.25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro JANNELLI FILIPPO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE Oggetto R.G.N. 2604/2020 Cron. Rep. Ud. 10/11/2022 CC SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO TACCHINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 440/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/07/2019 R.G.N. 634/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 2604-20 Rilevato che: con sentenza depositata in data 06.07.2019 la Corte di appello di Tori no ha respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire a Jannelli Filippo, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto dall’1.1.2014 al 31.12.2015 sul trattamento pensionistico, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo, dichiarando illegittim o il prelievo operato sulla pensione; avverso tali statuizioni, ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a due articolati motivi, cui ha resistito con controricorso, Jannelli Filippo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 d . l gs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassae con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12 , l. n. 335 del 1995, dell’art.1,comma 763,l. n. 296 del 2006, dell’art.1, comma 488, l. n. 147 del 2013, dell’art.24 comma 24d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 3e 38 Cost. (art. 360 , comma 1 , n.3 c.p.c.) per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo; con il secondo motivo- ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . - la ricorrente si duole diviolazione dell’art.1 l. n. 147 del 2013 ; violazione dell ’ a rt. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995; violazione dell’art.1, comma 763,l. n. 296 del 2006 ; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 i n combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassae con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “ In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19).

Nella specie,la Corte d’appello ha ben governato il principio di diritto ed il ricorso va conseguentemente rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell’avv. Stefano Tacchino. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente dell’importo pari al doppio del contributo unificato, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei D ottori Commercialistia pagare a Jannelli Filippo le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsiin favore dell’avv. Stefano Tacchino che si è dichiarato antistatario. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell a sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, c