Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36022/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36022/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36022/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 556-2018 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO n.25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro VIANI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio degli avvocati ALBERTO MEZZETTI, MAURO Oggetto R.G.N. 556/2018 Cron. Rep. Ud. 10/11/2022 CC MEZZETTI, che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato STEFANO TACCHINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 95/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE depositata il 23/06/2017 R.G.N. 254/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 112 c.p, art. 23 Cost; Ordinanza — n. 36022/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza d’appello, nella parte in cui rigetta, senza motivazione, a sostegno della decisione, il terzo motivo d’appello (in punto di quantificazione delle somme effettivamente da restituire al Viani e di prescrizione di una parte delle pretese e cioè, quelle riferite al periodo 1.1.2009-31.10.2009), in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. Con il quarto motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., essendo mancata del tutto la pronuncia sul medesimo terzo motivo d’appello, di cui al motivo precedente.

Parole chiave

Generato dall'IA
contributi di previdenza impagati rimborso dei contributi diritti a pensione revoca di prestazioni sociali retroattività della rendita d'invalidità deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 112 c.p
Con il quarto motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c.
art. 23 Cost
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 556-2018 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO n.25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro VIANI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio degli avvocati ALBERTO MEZZETTI, MAURO Oggetto R.G.N. 556/2018 Cron. Rep. Ud. 10/11/2022 CC MEZZETTI, che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato STEFANO TACCHINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 95/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE depositata il 23/06/2017 R.G.N. 254/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 556/18 Rilevato che: con sentenza depositata in data 23.06.2017, la Corte di appello di Trieste ha respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire a Viani Giuseppe , dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto dall’5.11.2009al 31.12.2013 (cfr. p. 2 del ricorso in cassazione)sul trattamento pensionistico, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo,dichiarando illegittimo il prelievo operato sulla pensione; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso, Viani Giuseppe.

Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’ art. 2d.l gs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013 ; violazione dell’art. 3,comma 12 , l. n. 335 del 1995 , dell’art.1 , comma 763 , l . n.296 del 2006, dell’art.1, comma 488, l. n. 147 del 2013, del l’art.24 comma 24 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 3 e 38 Cost. (art.360,comma 1, n.3 c.p.c.) per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità delRegolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo; con il secondo motivo- ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . - la ricorrente si duole diviolazione dell’art.1 l. n. 147 del 2013 ; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995; violazione dell’art.1, comma 763, l. n. 296 del 2006 ; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati.

Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza d’appello, nella parte in cui rigetta, senza motivazione, a sostegno della decisione, il terzo motivo d’appello (in punto di quantificazione delle somme effettivamente da restituire al Viani e di prescrizione di una parte delle pretese e cioè, quelle riferite al periodo 1.1.2009-31.10.2009), in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. Con il quarto motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., essendo mancata del tutto la pronuncia sul medesimo terzo motivo d’appello, di cui al motivo precedente.

I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19).

La Corte del merito ha, quindi, ben governato il superiore principio di diritto. In riferimento al terzo e quarto motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, essi sono infondati, in quanto, la Corte territoriale dà atto nelle “ragioni di fatto e di diritto della decisione”,del motivo di gravame della Cassa sulla errata quantificazione delle somme da restituire operata dal giudice di primo grado e su lla eccezione sollevata sempre in primo grado di parziale prescrizione dei ratei di pensione richiesti dal Viani, ma rigettando integralmente l’appello, la Corte territoriale ha rigettatoimplicitamente anche tale doglianza su cui pure non si è pronunciata espressamente ; inoltre e nel m erito, il controricorrente riporta- alla p. 30 del controricorso - la sentenza di primo grado dove sireputa corretta la prova fornita dal Viani sull’ammontare della propria pretesa (basata essenzialmente sui CUD degli anni di riferimento) che è una statuizione che viene, quindi, confermata dalla Corte d’appellonel pronunciare il rigetto del gravame dell a Cassa ; mentre l’importo dei ratei pensionistici oggetto di trattenute, riferiti al periodo 1.1.2009-31.10.2009 e, quindi, prescritti, non erano stati richiesti dal Vianiin primo grado, avendo quest’ultimo riportato in parte qua alla p. 31 del controrico rso, la relativa parte ( p. 17 ) del ricorso introduttivo.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, come da dispositivo,con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente dell’importo pari al doppio del contributo unificato, Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Cassa ricorrente a pagare a Viani Giuseppe le spese di lite che quantifica nell’importo di € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre gli accessori di legge, da distrarsiin favore degli avvocati Stefano Tacchino, Alberto Mezzetti e Mauro Mezzetti che si sono dichiarati antistatari. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell