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Ordinanza — n. 36020/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against pension contribution deduction, upholding lower court's ruling on private pension fund legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36020/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court order to return solidarity contributions deducted from a retired commercialist's pension. The Fund argued the deductions violated statutory provisions regarding pension calculations and interest rates, while the individual contended the prelevings infringed on property rights. The court dismissed the appeal because private pension funds cannot impose additional contributions on already-determined pensions, and interest must accrue from the date of each individual deduction.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. n. 509/1994; Art. 3, comma 12, l. n. 335/1995: Private pension funds cannot impose solidarity contributions on pensions already determined by statutory criteria, as such deductions violate the 'pro rata' principle and infringe on property rights reserved to the legislature.

Parole chiave

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private pension fund solidarity contribution pension determination property rights interest calculation pro rata principle constitutional property contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 509/1994
Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 d .
Art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
509 del 1994, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassae con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell’art. 3, comma 12 , l.
Art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione dell’art. 16 della legge n.
Art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione dell’art. 16 della legge n.
Art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
Art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione dell’art. 16 della legge n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1quater.
art. 23 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31875/18
23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19).
Cass. n. 18479/12
Cass. n. 18479/12), verificandosi una mora ex re (Cass.
Cass. n. 2433/1998
18479/12), verificandosi una mora ex re (Cass. n. 2433/1998), che non richiede alcuna messa in mora del debitore e, quindi, correttamente la Corte di appello li ha fatti decorrere dalla data di ciascun prelievo (cfr.
Cass. n. 31642/22
anche Cass. n. 31642/22, in motivazione al §21).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22411-2017 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO n.25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro Oggetto R.G.N. 22411/2017 Cron. Rep. Ud. 10/11/2022 CC NICODANO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio degli avvocati ALBERTO MEZZETTI, MAURO MEZZETTI, che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato STEFANO TACCHINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 152/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/03/2017 R.G.N. 437/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 22411/17 Rilevato che: con sentenza depositata in data 21.3.2017 la Corte di appello di Tori no ha respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire a Nicodano Paolo, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto nel quinquennio 2009-2013 sul trattamento pensionistico, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo, dichiarando illegittim o il prelievo operato sulla pensione; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre articolati motivi, cui ha resistito con controricorso, Nicodano Paolo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 d . l gs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassae con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell’art. 3, comma 12 , l. n. 335 del 1995, dell’art.1,comma 763,l. n. 296 del 2006, dell’art.1, comma 488, l. n. 147 del 2013, dell’art.24 comma 24d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 3e 38 Cost. (art. 360 , comma 1 , n.3 c.p.c.) per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo; con il secondo motivo- ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . - la ricorrente si duole dellaviolazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’ art.1, comma 763,l. n. 296 del 2006 ; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con l’art. 22 delRegolamento di disciplina previdenziale della Cassa, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati.

Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione dell’art. 16 della legge n. 412/91 edell’art. 1224 e 2033 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva statuito che la CNPADC dovesse corrispondere gli interessi sulle somme trattenute a titolo di contribuzione di solidarietà e che era stata condannata a restituire al contribuente, non già dalla data della domanda, bensì dalla data in cui la medesima Cassa aveva posto in pagamento i singoli ratei di pensionesu cui aveva effettuato le trattenute.

I primi due motivi, che possono essereesaminati congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “ In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19).

Nella specie la Corte d’appello ha bengovernato il principio di diritto e l’impugnata sentenza non merita, pertanto, le censure al riguardo sollevate. Il terzo motivo è infondato, in quanto a mente dell’art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, gli interessi legali sui ratei di pensione devono essere corrisposti dalla maturazione di ogni singolo rateo fino al saldo (cfr. Cass. n. 18479/12), verificandosi una mora ex re (Cass. n. 2433/1998), che non richiede alcuna messa in mora del debitore e, quindi, correttamente la Corte di appello li ha fatti decorrere dalla data di ciascun prelievo (cfr. anche Cass. n. 31642/22, in motivazione al §21).

In definitiva il ricorso va conseguentemente rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente del doppio dell’importo del contributo unificato, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialistia pagare a Nicodano Paolo le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsiin favore degli avvocati Stefano Tacchino, Alberto Mezzetti e Mauro Mezzetti che si sono dichiarati antistatari. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma d