Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35864/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35864/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35864/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Beccaria n.29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo; ricorrente contro TRIVIGNO SALVATORE intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n.239/18 depositata il 25.2.20; Oggetto: c.d. finestre pensionistiche e pensione anticipata di vecchiaia RGN Cron. Rep. Ud.23.11.22 udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 23.11.22 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35864/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello dell’Inps volto a posticipare di dodici mesi, ai sensi dell’art.12 d. l. n.78/10 conv. in l. n.122/10, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art.1, co.8 d. lgs. n.503/92 da Trivigno Salvatore con decorrenza dal 21.7.2017. Riteneva laCorte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92. Contro la sentenza ricorre l’Inps per un solo motivo.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Beccaria n.29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo; ricorrente contro TRIVIGNO SALVATORE intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n.239/18 depositata il 25.2.20; Oggetto: c.d. finestre pensionistiche e pensione anticipata di vecchiaia RGN Cron. Rep. Ud.23.11.22 udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 23.11.22 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

RITENUTO IN FATTO

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello dell’Inps volto a posticipare di dodici mesi, ai sensi dell’art.12 d. l. n.78/10 conv. in l. n.122/10, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art.1, co.8 d. lgs. n.503/92 da Trivigno Salvatore con decorrenza dal 21.7.2017. Riteneva laCorte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92. Contro la sentenza ricorre l’Inps per un solo motivo.

Trivigno Salvatore è rimasto intimato. CONSIDERATOIN DIRITTO Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art.12 d. l. n.78/10 convertito in l. n.122/10. Sostiene l’Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art.1, co.8, d. lgs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza pari a 12 mesi. Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell’art.12.

Il motivo è manifestamente fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art.12, co.1 d.l. n.78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art.1, co.8 d. lgs. n.502/92. In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle "finestre" previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21).

La sentenza va perciò cassata con rinvio alla Corte d’appello per i conseguenti accertamenti sulla domanda attorea di primo grado, ivi compreso il profilo del trimestre legato all’adeguamento della prospettiva di vita, nonché per la pronuncia sulle spese del presente grado.