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Ordinanza — n. 35862/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules that pension advance windows apply to early old-age pensions, dismissing the claimant's request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35862/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Milan Court of Appeal's decision, which had allowed Marisa Balzanelli to receive her early old-age pension twelve months earlier. The Inps argued that the general 'window' provisions of Law 78/10 applied to this specific pension type, as it was not explicitly excluded. The court agreed, citing established precedent that the sliding scale applies broadly to all early old-age pension cases, thereby rejecting the claimant's request.

Regesto Legislator

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Art. 12 d.l. n. 78/10; Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/92: The statutory 'window' provisions governing the sliding scale of pension access dates apply universally to early old-age pensions, including those for invalids, regardless of specific exclusion clauses.

Parole chiave

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pension windows early old age pension sliding scale access Law 78/10 Cassation reform Inps regulation pension eligibility pensione di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 12 d.l. n. 78/10
Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/92
In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs.
l. n. 122/10

Giurisprudenza citata

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Cass. 29191/18
Cass. 2382/20
Cass. 1931/21
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Testo completo

ZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Beccaria n.29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo; ricorrente contro BALZANELLI MARISA, rappresentata e difesa dall’avv. NAPPI MASSIMO, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Roma, via Agri, n.1 controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.657/18 depositata il 11.7.18; Oggetto: c.d. finestre pensionistiche e pensione anticipata di vecchiaia RGN Cron. Rep. Ud.23.11.22 udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 23.11.22 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

RITENUTO IN FATTO

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’appello di Balzanelli Marisa Angelo volto ad anticipare di dodici mesi il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art.1, co.8 d. lgs. n.503/92 dallo stesso con decorrenza dal luglio 2015. Riteneva la Corte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92. Contro la sentenza ricorre l’Inps per un solo motivo. Balzanelli Marisa resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art.12 d. l. n.78/10 convertito in l. n.122/10. Sostiene l’Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art.1, co.8, d. lgs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza pari a 12 mesi. Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell’art.12. Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art.12, co.1 d.l. n.78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art.1, co.8 d. lgs. n.502/92. In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle "finestre" previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con mod., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21).

La sentenza va perciò cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Balzanelli Marisa. Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte sulla questione si è formato successivamente alla presentazione del ricorsoin primo grado.