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Ordinanza — n. 35861/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Social Security Court dismisses early retirement claim by applying 12-month delay rule to pension windows.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35861/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed the lower court's decision that rejected the INPS's appeal regarding the timing of an early retirement pension. The applicant, Donada Elvina, had claimed an early old-age pension under specific legislative windows, while the INPS argued for a mandatory twelve-month delay in its effective date. The court ruled that the general delay provision applies broadly to all early retirement scenarios, not just those explicitly listed in exclusion clauses, thereby invalidating the applicant's request for immediate payment.

Regesto Legislator

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Art. 12 d.l. n. 78/10 conv. in l. n. 122/10; Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/92: The twelve-month delay rule for early retirement access applies universally to all subjects maturing rights under specific legislative windows, regardless of whether they fall under explicit exclusion categories.

Parole chiave

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early retirement windows pension delay rule INPS appeal rejection legislative interpretation social security timing pensionamento anticipato retroattività della rendita d'invalidità rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 12 d.l. n. 78/10 conv. in l. n. 122/10
Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/92
In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29191/18
Cass. 2382/20
Cass. 1931/21
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Testo completo

ZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Beccaria n.29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo; ricorrente contro DONADA ELVINA intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n.84/18 depositata il 30.6.18; Oggetto: c.d. finestre pensionistiche e pensione anticipata di vecchiaia RGN Cron. Rep. Ud.23.11.22 udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 23.11.22 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

RITENUTO IN FATTO

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello dell’Inps volto a posticipare di dodici mesi, ai sensi dell’art.12 d. l. n.78/10 conv. in l. n.122/10, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art.1, co.8 d. lgs. n.503/92 da Donada Elvina con decorrenza dal marzo 2014. Riteneva la Corte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92. Contro la sentenza ricorre l’Inps per un solo motivo. Donada Elvina è rimasta intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art.12 d. l. n.78/10 convertito in l. n.122/10. Sostiene l’Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art.1, co.8, d. lgs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza pari a 12 mesi. Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell’art.12. Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art.12, co.1 d.l. n.78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art.1, co.8 d. lgs. n.502/92. In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regimedelle "finestre" previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, maanche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21).

La sentenza va perciò cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Donada Elvina. Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte sulla questione si è formato successivamente alla presentazione del ricorso in primo grado.