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Ordinanza — n. 35859/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Inps to delay pension start date for widow's early retirement right under general law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35859/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court reversed the lower court's dismissal of Inps's appeal, ordering the pension start date to be delayed by twelve months. The widow argued the specific early retirement provision excluded the general delay rule, but Inps contended the law applies broadly to all early retirement cases. The court ruled that the general delay provision applies to the widow's specific pension right because it was not explicitly excluded from the statute's scope.

Regesto Legislator

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Art. 12 d.l. n. 78/10 conv. in l. n. 122/10; Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/92: The general twelve-month delay rule for pension access applies to early retirement rights under specific legislative provisions unless explicitly excluded by text.

Parole chiave

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pension delay rule early retirement rights widow pension claim statutory interpretation social security law età legale di pensionamento retroattività della rendita d'invalidità rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 12 d.l. n. 78/10 conv. in l. n. 122/10
Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/92
In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29191/18
Cass. 2382/20
Cass. 1931/21
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Testo completo

ZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Beccaria n.29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo; ricorrente contro URBINATI MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. NAPPI MASSIMO, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Roma, via Agri, n.1 controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.863/18 depositata il 18.10.18; Oggetto: c.d. finestre pensionistiche e pensione anticipata di vecchiaia RGN Cron. Rep. Ud.23.11.22 udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 23.11.22 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

RITENUTO IN FATTO

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello dell’Inps volto a posticipare di dodici mesi, ai sensi dell’art.12 d. l. n.78/10 conv. in l. n.122/10, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art.1, co.8 d. lgs. n.503/92 dal defunto marito di Urbinati Maria, sua erede,con decorrenza dal 1°.9.14. Riteneva la Corte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92. Contro la sentenza ricorre l’Inps per un solo motivo. Urbinati Maria resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art.12 d. l. n.78/10 convertito in l. n.122/10. Sostiene l’Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art.1, co.8, d. lgs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza pari a 12 mesi. Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell’art.12. Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art.12, co.1 d.l. n.78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art.1, co.8 d. lgs. n.502/92. In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle "finestre" previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21).

La sentenza va perciò cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da domanda di Urbinati Maria. Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte sulla questione si è formato successivamente alla presentazione del ricorso in primo grado.