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Ordinanza — n. 35856/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules that pension advance windows apply to invalids over 80% under general law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35856/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Second Instance Court's decision which excluded invalids over 80% from the pension advance window provisions. The appellant, INPS, argued that Article 12 of Legislative Decree 78/2010 applies broadly to all early retirement cases not explicitly excluded. The court held that the statutory text covers all subjects maturing rights under specific regulations, thereby rejecting the lower court's narrow interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 12 d.l. n. 78/10; Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/1992: The statutory 'window' mechanism for delaying pension access applies universally to invalids exceeding 80% impairment, overriding lower court exclusions based on specific age thresholds.

Parole chiave

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pension advance windows invalidity percentage thresholds early retirement rights statutory interpretation scope INPS administrative law pensione di anzianità pensionamento anticipato retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 12 d.l. n. 78/10
Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/1992
n.502/92.In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs.
l. n. 122/10

Giurisprudenza citata

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Cass. 29191/18
Cass. 2382/20
Cass. 1931/21
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Testo completo

ZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Beccaria n.29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo; ricorrente contro PERDICARO ANGELO, rappresentato e difeso dagli avv.ti PIER LUIGI SAVA e GAETANO PULVIRENTI, elettivamente domiciliato in Belpasso, via R. I^ Retta Levante n.252, presso lo studio dell’avv. Sava controricorrente Oggetto: c.d. finestre pensionistiche e pensione anticipata di vecchiaia RGN Cron. Rep. Ud.23.11.22 avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n.80/18 depositata il 13.2.18; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 23.11.22 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

RITENUTO IN FATTO

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Catania accoglieva l’appello di Perdicaro Angelo volto ad anticipare di dodici mesi il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art.1, co.8 d. lgs. n.503/92 dallo stesso con decorrenza dal 1.10.12. Riteneva la Corte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92. Contro la sentenza ricorre l’Inps per un solo motivo. Perdicaro Angelo resiste con controricorso, illustrato da memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art.12 d. l. n.78/10 convertito in l. n.122/10. Sostiene l’Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art.1, co.8, d. lgs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza pari a 12 mesi. Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell’art.12. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente.

Il ricorso contiene, sebbene in modo succinto, l’esposizione dei fatti di causa, individuando la pretesa fatta valere in primo grado da Perdicaro, nonché l’esito della decisione di primo e di secondo grado. Con riguardo a quest’ultima, il ricorso indica quale sia la statuizione sottoposta a critica, ovvero la ritenuta inapplicabilità dell’art.12 d. l. n.78/10 ai soggetti invalidi in misura superiore all’80% che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (p.3 del ricorso). Nel merito, il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art.12, co.1 d.l. n.78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art.1, co.8 d. lgs. n.502/92.In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle "finestre" previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con mod., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per ledonne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21).

La sentenza va perciò cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Perdicaro Angelo. Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte sulla questione si è formato successivamente alla presentazione del ricorso in primo