Cassation appeal dismissed for lack of specific power of attorney regarding the contested tax notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a defect in the power of attorney required by Article 365 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the five-year prescription period had expired, but the lower court rejected this claim. The Supreme Court ruled that the submitted power of attorney lacked the necessary specificity to cover this particular cassation appeal because it was issued before the appellate judgment and did not explicitly reference the specific tax notice in question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; The power of attorney for a cassation appeal must be specific to the judgment being challenged and issued after the appellate decision to ensure legal certainty regarding the representation of the substantive rights holder.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9732-2021 proposto da: PIRRACCHIO NATALINA, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLO' GIGLIO; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), 2022 in persona del legale rappresentante pro tempore, 3635 domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSALIA CAPONE; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 859/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/12/2020 R.G.N. 828/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da Pirracchio Natalina avverso una cartella esattoriale notificata da Riscossione Sicilia spa e relative a crediti contributivi dell'Inps. Riteneva la Corte che l'opposizione fosse tardiva ai sensi dell'art.24 d. Igs. n.46/99, sì che non poteva essere fatta valere la prescrizione maturata tra la data di insorgenza del credito e quella di notifica della cartella, così come era preclusa l'eccezione di decadenza di iscrizione al ruolo nel termine dell'art.25 d.
Igs. n.46/99. Avverso la sentenza, Pirracchio Natalina ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. Inps, in proprio e come procuratore speciale di SCCI spa, resiste con controricorso, al pari di Riscossione Sicilia spa, che ha illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE Con i primi due motivi di ricorso, Pirracchio Natalina deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3, co 9 e 10 I. n.335/95 e dell'art.28 I. n.689/81. Posto che la prescrizione era quinquennale, e la irretrattabilità della cartella per mancata tempestiva opposizione non convertiva la prescrizione in decennale, la Corte aveva errato nel non dichiarare prescritto il credito contributivo, essendo passati oltre cinque anni tra la data di sua insorgenza e quella di notifica della cartella.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.25 d. Igs. n.46/99. La Corte avrebbe errato nel non esaminare l'eccezione di decadenza di cui all'art.25 d. Igs. n.46/99. Il ricorso appare inammissibile per difetto di specifica procura ai sensi dell'art.365 c.p.c. La procura è stata rilasciata dalla ricorrente con atto separato allegato al ricorso d'appello e ha ad oggetto la difesa "in ogni fase e grado del procedimento per opposizione avviso di intimazione di pagamento emesso da Serit Sicilia su ruolo iscritto da INPS, ed ogni altro procedimento ad esso connesso e/o collegato ..., davanti al Giudice di Pace, Tribunale (anche TAR) e/o Giurisdizioni Superiori".
S'intende che la procura non è riferita specificamente alla cartella di pagamento oggetto del ricorso per cassazione, non essendo identificabile una determinata cartella solo mediante il richiamo ad un avviso di intimazione di pagamento emesso da Serit Sicilia su ruolo iscritto da Inps. In secondo luogo, e soprattutto, la procura è stata rilasciata prima della sentenza d'appello, laddove la specialità dell'art.365 c.p.c. richiede che essa sia rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (Cass.17901/20), dovendo la procura riguardare in particolare il giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare (Cass.17145/08); in particolare, difetta del carattere di specialità la procura rilasciata con l'atto d'appello (Cass.13263/20).
Al difetto di specialità della procura segue l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese della ricorrente secondo soccombenza nei confronti dell'Inps, mentre rispetto ad AdER, contro cui non era diretta alcuna domanda di merito, nulla si deve statuire sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiarato inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio, liquidate ll'Inps in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l'inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così decis