Supreme Court dismisses Inps appeal on statute of limitations, allowing opposition to tax notice to stand.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the Inps's appeal against a lower court ruling that upheld an opposition to a tax notice. The Inps argued that the lower court erred by accepting the opposition without examining the underlying debt claim, claiming the request to reject the opposition implicitly confirmed their creditor's right. However, the Court found the Inps had failed to meet the statutory deadline for registering the contribution claim, rendering the debt time-barred regardless of the procedural posture.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25, co. 1 d. Igs. n. 46/99; Art. 3, co. 14 d. I. n. 78/10: The statute of limitations for registering contributions bars the creditor's claim, and a request to reject an opposition does not substitute for a timely direct claim to confirm the debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4834-2017 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrenti - contro FORNELLI TRASPORTI ED EDILIZIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VESCUSO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 134/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/08/2016 R.G.N. 166/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE: La Corte d'appello di Campobasso confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione di Fornelli Trasporti ed Edilizia srl avverso cartella esattoriale emessa dall'Inps. Riteneva la Corte che fosse maturata la decadenza per l'iscrizione al ruolo dei contributi prevista dall'art.25 d. Igs. n.46/99. Avverso la sentenza, l'Inps, in proprio e quale mandataria di SCCI spa, ricorre per un solo motivo illustrato da memoria. Fornelli Trasporti ed Edilizia srl resiste con controricorso. Si è poi costituito nuovo difensore per la curatela del fallimento della società, di cui non deve però tenersi conto, non essendo applicabile l'istituzione dell'interruzione al giudizio di legittimità (Cass.3630/21).
CONSIDERATO CHE: Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.25, co.1 d. Igs. n.46/99 e dell'art.3, co.14 d. I. n.78/10 conv. con mod. in I. n.122/10. La Corte avrebbe errato nell'accogliere l'opposizione senza entrare nel merito della pretesa, poiché la revoca del titolo esecutivo costituito dal ruolo non faceva venir meno la domanda iniziale di Inps. Il motivo è manifestamente fondato. Secondo la controricorrente, l'Inps non aveva svolto domanda diretta, in via subordinata, a ottenere la conferma della pretesa creditoria.
Tale domanda fu presentata tardivamente con l'atto d'appello, laddove in primo grado l'Inps aveva chiesto soltanto il rigetto dell'opposizione perché infondato. Va invece affermato che l'Inps non aveva l'onere di presentare domanda riconvenzionale per la minor somma dovuta, detratti gli accessori connessi all'iscrizione al ruolo reputata illegittima. Questa Corte (Cass.19469/18, Cass.13982/18, Cass.6635/22) ha affermato che il giudizio di opposizione avverso cartella esattoriale è regolato dagli stessi principi relativi al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sì che l'opposizione introduce un ordinario giudizio di merito e il giudice è investito del potere-dovere di i decidere sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione.
In particolare, si è detto che, a tal fine, non occorre una specifica domanda riconvenzionale dell'Inps volta a ottenere la minor somma eventualmente dovuta. Questa Corte ha ulteriormente precisato che la richiesta dell'Inps di rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo del credito veicolata dall'opposizione a cartella, contiene la domanda di conferma della propria pretesa creditoria (Cass.21799/21). Nel caso di specie, l'Inps aveva concluso in primo grado chiedendo il rigetto dell'opposizione, così chiedendo il riconoscimento della pretesa sostanziale sottesa alla cartella, ossia l'accertamento del proprio diritto di credito.
Dalla sentenza emerge che il merito della pretesa non è stato affrontato, sì che la stessa va cassata con rinvio alla Corte d'appello per l'esame del merito della pretesa dell'Inps, nonché per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, deciso all'adunanza camerale del 27.10.22 Il Presidente Lucia Es ito (N9 -F17,710NA CITT7T77 Tn Do:t. .?\,fatt D4 ge'In Depositato in Cancell