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Ordinanza — n. 35704/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and improper attack on factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35704/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Data Company S.R.L. against the INPS inadmissible for lack of interest and improper grounds. The company argued that lower courts incorrectly qualified employment relationships as subordinate, but the court found no prejudice since the first instance had already confirmed specific project plans existed. Furthermore, the appeal improperly attacked the factual reasoning regarding the assessment of subordinate work characteristics, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c. The Court of Cassation cannot review the factual reasoning or the weighing of subsidiary indicators used to determine the existence of a subordinate employment relationship, limiting its jurisdiction to the identification of defining characteristics.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of interest factual reasoning review subordinate employment cassation jurisdiction limits istituto di previdenza diritti di previdenza professionale responsabilità previdenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, per come sostituito dall’art.
Art. 1, comma 27, l. n. 92/2012
276/2003, per come sostituito dall’art. 1, comma 27, l. n. 92/2012, e poi modificato dall’art.
Art. 24-bis, comma 7, d.l. n. 83/2012
92/2012, e poi modificato dall’art. 24-bis, comma 7, d.l. n. 83/2012 (conv.
Art. 2094 c.c.
solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., è invece sindacabile nei limiti ammessi dall'art.
Art. 2222 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 348-ter, ultimo comma c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovu
art. 2094 c.c
solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., è invece sindacabile nei limiti ammessi dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 33820 del 2021
Cass. nn. 33820 del 2021 e 22896 del 2022, entrambe sulla scorta di Cass.
Cass. nn. 22896 del 2022
Cass. S.U. n. 379 del 1999
33820 del 2021 e 22896 del 2022, entrambe sulla scorta di Cass. S.U. n. 379 del 1999);che, nel caso di specie, ad onta del riferimento in rubrica alla presunta violazione degli artt.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20957-2020 proposto da: DATA COMPANY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE MARIANI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE Oggetto R.G.N.20957/2020 Cron. Rep. Ud.26/10/2022 CC BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 743/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/02/2020 R.G.N. 69/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata 24.2.2020, la Corte d'appello di Firenze ha confermato, con motivazione parzialmente differente, la pronuncia di primo grado che, previa riqualificazione in termini di rapporto di lavoro subordinato delle collaborazioni coordinate c.d. a progetto e delle collaborazioni coordinate e continuative che Data Company s.r.l. aveva stipulato con i lavoratori impiegati in attività di call centeroutbound, aveva rigettato l’opposizione proposta dall’azienda avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS le aveva addebitato somme per mancato pagamento dei contributi; che avverso tale pronuncia Data Company s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;che l’INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, per come sostituito dall’art. 1, comma 27, l. n. 92/2012, e poi modificato dall’art. 24-bis, comma 7, d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), per avere la Corte ritenuto, diversamente dal primo giudice, che la possibilità di ricorrere alla stipula di collaborazioni coordinate ex art. 61, d.lgs. n. 276/2003, cit., pur in assenza di progetto specifico, valesse soltanto a far data dall’entrata in vigore del d.l. n. 83/2012, vale a dire dal 12.8.2012, risultando necessario per la validità di quelli stipulati in data anteriore un progetto dotato di specificità; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che le collaborazioni in questione si fossero svolte con le modalità e le caratteristiche del lavoro subordinato; che il primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse, atteso che la stessa parte ricorrente dà atto che dall’avere la Corte in parte qua corretto la motivazione del primo giudice non le è derivato pregiudizio alcuno, avendo i giudici territoriali accertato che i progetti redatti per i lavoratori assunti in epoca anteriore al 12.8.2012 erano comunque specifici (cfr. pag. 6 del ricorso per cassazione in rel. a pag. 6 della sentenza impugnata); che, con riguardo al secondo motivo, va ricordato che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di questa Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito, di talché, mentre il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., è invece sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (così da ult.

Cass. nn. 33820 del 2021 e 22896 del 2022, entrambe sulla scorta di Cass. S.U. n. 379 del 1999);che, nel caso di specie, ad onta del riferimento in rubrica alla presunta violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., risulta evidente dallo svolgimento della censura che la critica di parte ricorrente si appunta precisamente sul modo in cui i giudici territoriali hanno ponderato e valutato i vari aspetti di fatto delle collaborazioni in questione, ciò che tuttavia non è in questa sede ammissibile in ragione del divieto di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c., avendo la sentenza impugnata integralmente confermato, al riguardo, la pronuncia del primo giudice (cfr. pag. 9-11 della sentenza impugnata); che il ricorso, pertanto, va conclusivamente dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 10.200,00, di cui € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovu