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Ordinanza — n. 35702/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35702/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35702/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7845-2018 proposto da: NIGRO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO CORSINOVI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Oggetto R.G.N.7845/2018 Cron. Rep. Ud.26/10/2022 CC Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 340/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 12/04/2016 R.G.N. 304/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 2697 c.c, art. 2094 c.c, art. 1722 c.c; Ordinanza — n. 35702/2022 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Oggetto R.G.N.7845/2018 Cron. Rep. Ud.26/10/2022 CC Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 340/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 12/04/2016 R.G.N. 304/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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contributi previdenziali determinazione di contributi provvisori riscossione dei contributi computo dei contributi conteggio delle prestazioni istituto di previdenza involgente

Disposizioni normative citate

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art. 2697 c.c
art. 2094 c.c
per non avere la sentenza impugnata ritenuto che, a fronte dell’eccezione di cui al motivo precedente, gravava sull’INPS l’onere della prova concernente l’avvenuta notificazione del verbale; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 2094 c.c., in relazione agli artt.
art. 1722 c.c
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7845-2018 proposto da: NIGRO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO CORSINOVI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Oggetto R.G.N.7845/2018 Cron. Rep. Ud.26/10/2022 CC Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 340/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 12/04/2016 R.G.N. 304/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con ordinanza depositata il 9.1.2018, la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bisc.p.c. l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Vincenzo Nigro avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva ingiunto il pagamento di contributi omessi in danno di una lavoratrice impiegata nel suo studio professionale; che avverso la pronuncia di primo gradoindicata in epigrafe Vincenzo Nigro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo otto motivi di censura (erroneamente numerati come nove); che l’INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTOche, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 30, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere il Tribunale rigettato l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di addebito,sollevata per aver all’uopo rinviato l’avviso medesimo ad un precedente verbale di accertamento che non gli era stato tuttavia notificato; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. per non avere la sentenza impugnata ritenuto che, a fronte dell’eccezione di cui al motivo precedente, gravava sull’INPS l’onere della prova concernente l’avvenuta notificazione del verbale; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 2094 c.c., in relazione agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la collaborazione in questione dovesse essere qualificata come rapporto di lavoro subordinato, nonostante difettasse la prova dei c.d. indici di subordinazione; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto che l’INPS avesse assolto all’onere della prova circa la sussistenza della subordinazione; che, con il quinto e il sesto motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 115, 4 116 c.p.c. e 118 att. c.p.c., e comunque per travisamento della prova, per avere il Tribunale fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, che deponevano univocamente per la sua estraneità rispetto al rapporto di lavoro che si pretendeva essere stato accertato, semmai imputabile ad un suo collega di studio di cui la presunta lavoratrice è legittima coniuge; che, con il settimo e l’ottavo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 2094 c.c., degli artt. 112, 116 e 132 c.p.c. nonché dell’art. 1722 c.c., per avere il Tribunale ritenuto decisivo, ai fini del decidere, che,successivamente all’accertamento ispettivo compiuto dalla Guardia di Finanza, il rapporto de quo fosse stato denunciato ai fini contributivi, senza avvedersi che tale regolarizzazione, oltre a non poter valere quale confessione stragiudiziale, era stata posta in essere da un consulente del lavoro al quale egli aveva revocato il mandato professionale in epoca anteriore; che, con riguardo ai primi due motivi, va preliminarmente ricordato che, in relazione alle opposizioni ad avviso di addebito, questa Corte ha già chiarito che è possibile esperire, con un unico atto, sia un’opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione sia un’opposizione agli atti esecutivi inerente l’irregolarità formale dell’avviso, ciascuna delle quali soggetta a propri termini per la proposizione e a propri rimedi impugnatori, in considerazione del rinvio alle forme ordinarie delle opposizioni operato dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, a sua volta richiamato dall’art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), secondo il quale “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione” (così Cass. n. 19157 del 2021); che, rivolgendosi l’odierna impugnazione nei confronti delle statuizioni del Tribunale circa la regolarità del procedimento di formazione dell’avviso di addebito, gravava sull’odierno ricorrente l’onere di ricorrere immediatamente per cassazione a pena di formazione del giudicato interno, trattandosi per questa parte di pronuncia inappellabile; che a non diverse conclusioni deve pervenirsi nel caso in cui, come nella specie, l'appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis, comma 1°, c.p.c., atteso che la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art.348-ter, comma 3°, c.p.c., sia pure nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza di primo grado (così Cass. n. 9868 del 2021); che, pertanto, i primi due motivi vanno dichiarati inammissibili; che del pari inammissibili sono i restanti sei motivi, atteso che, indipendentemente dal riferimento alla presunta violazione di norme sostanziali e processuali, mirano essenzialmente a veicolare censure concernenti l’apprezzamento (di fatto) in virtù del quale il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova circa il carattere subordinato del rapporto precorso con la lavoratrice assunta presso lo studio professionale dell’odierno ricorrente e l’imputabilità a lui medesimo della titolarità del rapporto, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.; che, in particolare, va escluso che la circostanza evidenziata al settimo e all’ottavo motivo, indipendentemente dalla questione della deducibilità per cassazione di un vizio di travisamento della prova, possa assurgere al rango di fatto decisivo per il giudizio, emergendo chiaramente dalla motivazione del Tribunale che la natura subordinata del rapporto di lavoro e la sua diretta imputabilità all’odierno ricorrente è stata acclarata sia in relazione alle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio che in relazione al fatto che la successiva denuncia non è stata oggetto di revoca né dal ricorrente né dal suo nuovo consulente; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di c