Cassation court dismisses appeal against INPS for failure to cite first-instance facts and improper evidence valuation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the cooperative's appeal against the INPS regarding unpaid social security contributions. The court found the first ground inadmissible because the appellant failed to cite the specific content of the first-instance judgment or the location of the appealed appeal within the file. The second ground was upheld as the contracts lacked specific project goals distinct from the company's ordinary activities, while the third ground was rejected because the court correctly exercised its power to evaluate the weight of evidence rather than introducing new proof ex officio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342, 434 c.p.c.; Art. 61, 62, 69 d.lgs. 276/2003; Art. 111, 113, 115, 116 Cost. e c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to cite the content of the first-instance judgment or the location of the appealed appeal, and a complaint regarding the valuation of evidence is inadmissible as it concerns the judge's discretionary power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25385-2017 proposto da: FRAMMENTI SOCIETA' COOPERATIVA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE MEZZANOTTE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, Oggetto R.G.N.25385/2017 Cron. Rep. Ud.26/10/2022 CC rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 308/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/04/2017 R.G.N. 383/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 27.4.2017, la Corte d'appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Società cooperativa Frammenti avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS le aveva addebitato il mancato pagamento di contributi omessi in danno di numerosi lavoratori assunti come collaboratori coordinati c.d. a progetto, sul rilievo che i contratti difettassero dell’individuazione di progetti specifici; che avverso tale pronuncia la Società cooperativa Frammenti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTOche, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte di merito accolto l’appello dell’INPS nonostante che esso difettasse di una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella compiuta dal primo giudice; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 69, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto che i contratti di collaborazione mancassero dell’indicazione di uno specifico progetto, pur avendo dato atto che le mansioni rimesse ai collaboratori erano state individuate in maniera elaborata; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 113, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito attribuito valore probatorio preminente alle dichiarazioni dei lavoratori raccolte a verbale dagli ispettori dell’INPS nell’immediatezza dell’accesso ispettivo, piuttosto che alle deposizioni che essi avevano reso quali testimoni nel corso del giudizio di primo grado; che, con riguardo al primo motivo, va ricordato che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciutoa questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare il vizio lamentato nei suoi termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così tra le molte Cass. n. 23834 del 2019); che tale principio implica che la parte, che si dolga in sede di legittimità della pronuncia di ammissibilità (o inammissibilità) dell’appello per non essere stata (o essere stata) debitamente censurata la sentenza di primo grado, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione sia il contenuto della sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame, in modo da evidenziare l’idoneità delle seconde a inficiare (o non inficiare) la prima e il conseguente errore in procedendo comme sso dal secondo giudice, indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (cfr. in tal senso Cass. nn. 24048 e 32361 del 2021); che, nella specie, parte ricorrente non ha trascritto il contenuto della sentenza di primo grado, nemmeno nella misura necessaria a dare alla censura di violazione dell’art. 5 434 c.p.c. un non opinabile fondamento fattuale, né ha indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essa e l’appello dell’INPS potrebbero reperirsi, per modo che il motivo va ritenuto inammissibile; che, con riguardo al secondo motivo, va rilevato che la Corte territoriale, nel motivare il giudizio concernente il difetto di specificità dei progetti, ha evidenziato che, pur presentando ciascuno dei contratti una elaborata descrizione delle mansioni affidate ai collaboratori, nessuno di essi prevedeva il conseguimento di un risultato finale, sostanziandosi piuttosto nell’indicazione di un segmento dell’apparato organizzativo dei servizi resi dalla cooperativa (così la sentenza impugnata, pag. 6); che, ciò posto, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto che i progetti non fossero specifici, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui il progetto di cui all’art. 61, d.lgs. n. 276/2003, non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (così già Cass. n. 17636 del2016, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 8142 del 2017, 27543 del 2020 e 9339 del 2022);che affatto inammissibile è invece il terzo motivo, essendosi chiarito che, per dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza volta a censurare l’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (così da ult.
Cass. S.U. n. 20867 del 2020); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 9.200,00, di cui € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat