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Ordinanza — n. 35699/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling automatic conversion to employment applies when no specific project exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35699/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that automatically converted a collaboration relationship into an indefinite-term employment contract. The INPS argued the lower court erred by treating the statutory presumption as merely rebuttable rather than automatic, while the lower court held that without a specific project, no autonomy assessment is needed. The court agreed with the lower court, citing established precedent that such relationships convert automatically to employment to prevent evasion of labor laws.

Regesto Legislator

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Art. 61, 69, commi 1-2, e 3, d.lgs. n. 276/2003; Art. 1, commi 24-25, l. n. 92/2012; When a collaboration relationship is established without a specific project, it automatically converts to an indefinite-term employment relationship without further verification of autonomy.

Parole chiave

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collaboration coordinata continuativa conversione automatica rapporto presunzione iuris tantum d.lgs 276/2003 lavoro subordinato antielusiva onere della prova responsabilità dell'istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 61, 69, commi 1-2, e 3, d.lgs. n. 276/2003
Art. 1, commi 24-25, l. n. 92/2012
276/2003, dell’art. 1, commi 24-25, l. n. 92/2012, nonché degli artt.
Art. 2728, 2729 e 2947 c.c.
Art. 12 prel. c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17707 del 2020
Cass. n. 17707 del 2020, sulla scorta di Cass.
Cass. nn. 9471 e 12820 del 2016
17707 del 2020, sulla scorta di Cass. nn. 9471 e 12820 del 2016); che è stato precisato che tale orientamento non contrasta con il principio di indisponibilità del tipo contrattuale affermato da Corte cost.
Corte cost. nn. 121 del 1993 e 115 del 1994
9471 e 12820 del 2016); che è stato precisato che tale orientamento non contrasta con il principio di indisponibilità del tipo contrattuale affermato da Corte cost. nn. 121 del 1993 e 115 del 1994, trattandosi di principio posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art.
Cass. nn. 8142 del 2017 e 9471 del 2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16812-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro Oggetto R.G.N.16812/2017 Cron. Rep. Ud.26/10/2022 CC ZOGLIO GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MARCONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GALARDO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4776/2016 della CORTE D'APPELLOdiNAPOLI, depositata il 27/06/2016 R.G.N. 10782/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 27.6.2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da Guido Zoglio avverso il verbale di accertamento con cui gli era stato addebitato il mancato pagamento di contributi in danno di Giuseppe Zoglio e Pasquale Liberato, assunti quali collaboratori coordinati c.d. a progetto, ritenendo che, a prescindere dalla questione della specificità del progetto, non vi era prova della sussistenza di un vincolo di subordinazione; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Guido Zoglio ha resistito con controricorso;CONSIDERATO IN DIRITTO che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 69, commi 1- 2, e 3, d.lgs. n. 276/2003, dell’art. 1, commi 24-25, l. n. 92/2012, nonché degli artt. 2728, 2729 e 2947 c.c. e 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la presunzione di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, secondo cui “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso […] sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”, costituisse una presunzione iuris tantum, di talché sarebbe stato comunque onere dell’INPS di provare la sussistenza della collaborazione; che il motivo è fondato, essendosi ormai consolidato l’orientamento secondo cui la norma cit. dev’essere interpretata nel senso che, allorquando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia stato instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si deve far luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma all’automatica conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della sua costituzione (così da ult.

Cass. n. 17707 del 2020, sulla scorta di Cass. nn. 9471 e 12820 del 2016); che è stato precisato che tale orientamento non contrasta con il principio di indisponibilità del tipo contrattuale affermato da Corte cost. nn. 121 del 1993 e 115 del 1994, trattandosi di principio posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41, comma 1°, Cost., costituendo sanzione per una condottadatoriale contraria alle prescrizioni di legge affatto coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (cfr. in tal senso Cass. nn. 8142 del 2017 e 9471 del 2019); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese