Cassation court dismisses appeal regarding unemployment benefits calculation for temporary agricultural workers. The court rejects the claim to use collective agreement averages. The decision clarifies that statutory law prevails over collective agreements for this group. The ruling establishes that temporary agricultural workers are excluded from the special family farmer regime. The court affirms the INPS's application of the standard statutory salary parameter. The judgment upholds the distinction between different agricultural worker categories. The outcome confirms the legislative intent to standardize benefits for temporary labor. The decision prevents the reintroduction of the previous average salary system. The court finds no constitutional violation regarding differential treatment of workers. The ruling finalizes the unemployment benefit calculation for the appellant. The judgment emphasizes the supremacy of statutory law in social security matters.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Anna Maria Iaia's appeal against the INPS's decision to recalculate her agricultural unemployment allowance. Iaia argued that the standard salary parameter should be replaced by collective agreement averages for temporary agricultural workers, while the INPS maintained that statutory law strictly governs this category. The court ruled that the authentic interpretation of the relevant law cannot revive the previous average salary system for temporary workers, as it was designed specifically for family farmers and small tenants lacking fixed collective rates. Consequently, the court affirmed that the statutory salary parameter remains the sole basis for calculating benefits for temporary agricultural laborers, rejecting the claim of unequal treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 4 d.l. n. 2/2006, conv. in l. n. 81/2006; Art. 1, comma 785, l. n. 296/2006: The authentic interpretation of the law regarding agricultural unemployment benefits cannot reintroduce the conventional average salary system for temporary agricultural workers, as the statutory parameter remains exclusive for this category to ensure uniformity and distinguish them from family farmers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28351/2017 R.G. proposto da: IAIA ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato GULLO ALESSANDRA (GLLLSN58H62H274N) rappresentata e difes a dagli avvocati MAGARAGGIA GIUSEPPE (MGRGPP30T30A662D) e MAGARAGGIA UMBERTO(MGRMRT63R22E506G) -ricorrente- contro Istituto Nazionale della Previdenza S ociale - INPS in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X) -controricorrente- Avverso la sentenza della C orte d'appello di L ecce n. 1290/2017 depositata il26/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 08/11/2022 dal Consigliere DANIELA CALAFIORE. RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 1290 del 2017, ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta da Anna Maria Iaia tesa alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2013, derivante dall’affermata applicazione del parametro del salario medio convenzionale (ex art. 1, commi 4 e 5, d.l. n.2/1986, conv. in l. n. 81 del 2006 e dell’art. 1, comma 785, l. n. 296/2006) consistente nella media tra le retribuzioni per le rispettive qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno, come rilevato annualmente dal Ministero del Lavoro; ad avviso della Corte territoriale, la normativa di settore derivante dalla l. n. 81/2006 (conformemente all’art. 4 d.lgs. 146/1997) aveva sostituito, per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato, il criterio del salario medio convenzionale con quello del salario previsto da norme di legge, di regolamenti o collettive o, se maggiore, previsto in sede di contrattazione individuale ed il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 785, l. n. 296/2006 ai soggetti di cui all’art. 8 l. n. 334/1968 doveva intendersi riferito ai soli compartecipanti familiari ed i piccoli coloni per i quali non vi sono retribuzioni fissate sulla base dei contratti collettivi; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Anna Maria Iaia con due motivi; resiste l’INPS con controricorso, illustrato da successiva memoria;
Considerato che: con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 comma 4 d.l. n. 2/2006, conv. in l. n. 81/2006, così come interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 785, l. n. 296/2006, nel senso che per isoggetti di cui all’art. 8 l. n. 334 del 1968, in cui sono ricompresi i giornalieri di campagna, e per gli iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’art. 28 d.P.R. n. 488 del 1968 e dall’art. 7 l. n. 233 del 1990 con la conseguenza che la retribuzione di cui al comma 4 art. d.l. n. 2/2006 conv. in l. n. 81/2006 vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee degli operai a tempo determinato e che di conseguenza la Corte di merito aveva errato nel non accogliere la domanda di riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola secondo i parametri retributivi di cui agli artt.
28. D.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n 233/1990 (c.d. salario medio convenzionale); conil secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 1 comma 55 l. n. 247/2007 e si rileva che tale disposizione, riferita ai trattamenti aventi decorrenza dal primo gennaio 2008, avrebbe riformato la normativa relativa ai lavoratori agricoli, stabilendo per il calcolo della prestazione di disoccupazione agricola il riferimento al salario medio convenzionale come per tutti i lavoratori dipendenti, dal momento che l’importo giornaliero dell’indennità di ordinaria di disoccupazione agricola e dei trattamenti speciali, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è fissato dalla medesima disposizione nella misura del 40% della retribuzione di riferimento (art. 1 d.l. n. 338 del 1989 conv. in l. n. 389 del 1989); entrambi i motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, sono infondati; va data continuità alla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità espressa ex plurimis da Cassazione civile sez. lav., 13/10/2022, n. 29982;
Cass. 28 gennaio 2022, n. 2705; 13 gennaio 2022 n. 930; n. 40400 del 2021); in particolare, è stata disattesa la tesi oggi proposta dalla ricorrente secondo la quale, avendo la L. n. 296 del 1996, art. 1, comma 785, proceduto ad interpretare autenticamente il D.L. n. 2 del 2006, art. 1, comma 4, cit., prevedendo che per i soggetti di cui alla L. n. 334 del 1968, art. 8, e per gli iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, e L. n. 233 del 1990, art. 7, la disciplina del salario medio convenzionale sarebbe tuttora applicabile anche ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali dovute agli operai agricoli a tempo determinato, in virtù dell'equiparazione sancita dalla L. n. 334 del 1968, art. 8, tra costoro e i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, e con la rilevante differenza, rispetto al regime previgente, che tale salario medio andrebbe adesso rilevato con riguardo all'anno cui si riferisce la prestazione e salva comunque l'applicazione del D.L. n. 338 del 1989, cit., art. 1, che attribuisce invece rilievo, se superiore, alla retribuzione dovuta in forza di contratti collettivi o accordi individuali; in conformità con i precedenti sopra indicati, deve escludersi che il richiamo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 785, alla L. n. 334 del 1968, art. 8, possa avere il significato di reintrodurre, per la determinazione dei contributi e delle prestazioni dovute ai lavoratori agricoli a tempo determinato, il precedente sistema del salario medio convenzionale: trattandosi di norma recante interpretazione autentica del D.L. n. 2 del 2006, art. 1, cit., essa deve leggersi congiuntamente alla norma interpretata (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 424 del 1993 e 397 del 1994), che - al contrario - ha previsto che "per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato" si abbia riferimento alla retribuzione di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1; e dunque, la circostanza che essa abbia fatto salve le disposizioni di cui al D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, per "i soggetti di cui alla L. 12 marzo 1968, n. 334, art. 8", che a sua volta, al comma 1, equiparava "i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni (...) ai giornalieri di campagna" (ossia agli operai agricoli a tempo determinato), non può logicamente implicare una reviviscenza del sistema del salario medio convenzionale anche per gli operai a tempo determinato, dal momento che il riferimento ai "giornalieri di campagna", nella disposizione richiamata dalla norma d'interpretazione autentica, aveva piuttosto la funzione di indicare in costoro la categoria di prestatori cui rifarsi per l'individuazione dei contributi da versare e delle prestazioni da corrispondere ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni, che ne erano sprovvisti, e non viceversa di estendere ai giornalieri di campagna il trattamento proprio dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni.
Prova ne sia che la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 55, espressamente stabilisce, per quanto qui rileva, che "per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione (...) è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 10 gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento"; non si palesano dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, avendo il giudice delle leggi più volte affermato che la necessaria tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni", di cui all'art. 35 Cost., non impedisce al legislatore di approntare tutele differenziate in ragione di tali diverse forme (cfr., fra le tante, Corte Cost. nn. 365 del 1995 e 165 del 1972); in definitiva, il ricorso va rigettato; nulla deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat