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Ordinanza — n. 35500/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' settlement agreement causing automatic cessation of the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35500/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement agreement, resulting in the automatic cessation of the dispute matter. Although the ASL Lecce had appealed a lower court ruling ordering the classification of an employee, the parties subsequently signed a conciliation record and a joint request to terminate the proceedings. The court ruled that such an agreement renders the judicial decision ineffective, meaning the cassation appeal cannot be heard on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 cod. proc. civ.: When parties in a cassation proceeding conclude a conventional agreement defining the dispute, the Court must declare the cessation of the matter of contention, rendering the appealed decision ineffective.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo negoziale efficacia sentenza conciliazione verbale rinnovo giudizio contributo unificato disinteresse sopravvenuto risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 cod. proc. civ.
Art. 383 cod. proc. civ.
Art. 384 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 11 aprile 2018 n. 8980
e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso» (Cass. S.U. 11 aprile 2018 n. 8980);
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6383/2019 R.G. proposto da: ASL LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, presso lo studio del dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati IVAN TURCO e ISABELLA MACRI'; -ricorrente- Contro CUCCI GIULIANO, in qualità di erede legittimo di CUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in TREPUZZI (LE) nella Via G. MAMELI n. 8 presso l'avvocato GIUSEPPE A. RAMPINO, che lo rappresenta e difende, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di fax 0832751023 e all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) rampino.giuseppeantonio@ordavvle.legalmail.it; -controricorrente- avverso la sentenza n.1210/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 7/11/2018 R.G.N. 2191/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. con sentenza in data 7 novembre 2018 n. 1210 la Corte d'appello di Lecce riformava la sentenza del locale Tribunale e condannava l'ASL salentina a inquadrare Daniela Cucci nel profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, categoria B, del Comparto sanità, a far data dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato e a corrisponderle il relativo trattamento economico differenziale, oltre accessori di legge;

2. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la ASL Lecce sulla base di dodici motivi, ai quali l'intimato, quale erede legittimo di Cucci Daniela, ha resistito con controricorso;

3. la ASL Lecce, con nota del 28 aprile 2022, ha depositato verbale di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro già sottoscritto dalla Asl Lecce e da Giuliano Cucci, nonché da Bruno Cucci e Roberto Cucci quali coeredi, ed «atto di richiesta congiunta di definizione del giudizio a seguito di accordo», anch'esso sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, ove si conclude per l'accertamento dell'intervenuta rinuncia agli atti e all'azione e comunque per la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE:

1. il Collegio deve prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, in conformità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, qualora «nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo 2 iatàL convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso» (Cass. S.U. 11 aprile 2018 n. 8980);

2. con la richiamata decisione si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, «i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite», la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell'intervenuto accordo;

3. ricorrono nella fattispecie le condizioni per la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto al deposito del verbale di conciliazione ha fatto seguito la richiesta congiunta delle parti; tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perché la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia; a ben vedere, il fenomeno che si verifica non è una "cassazione" della sentenza impugnata, bensì l'accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell'accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti ne hanno disposto; è di tanto che la Corte di Cassazione deve dare atto, sicché non può essere accolta la richiesta svolta dalle parti nella loro istanza di "cassazione senza rinvio" della sentenza;

4. quanto alle spese di lite, può disporsene la compensazione conformemente al regolamento stabilito dalle parti nella lettera C) dell'allegato atto di transazione;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perché il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l'integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio. Roma, così deciso nella camera di c