Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to notify withdrawal act to opposing counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's act of withdrawal was not properly notified to the opposing party's legal representative. Although the appellant personally signed the withdrawal, the law requires formal notification to the opposing counsel for the process to extinguish. Consequently, the appeal was rejected, and litigation costs were fully compensated to the appellant due to the procedural irregularity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal from a cassation appeal is ineffective without formal notification to the opposing party's counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible, though costs may be compensated if the withdrawal reflects a genuine loss of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
‘ AULA B’ VISCOLO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’Avv. MASSIMO PISTILLI ed elettivamente domiciliata in Roma, via Nazario Sauro 16 presso lo studio dell’avv. STEFANIA REHO; -ricorrente - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1824/2017, depositata il 20.4.2017, N.R.G. 6651/2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.7.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè; RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Viterbo, ha rigettato integralmente le domande proposte da Antonio Viscolo nei confronti del Ministero dell’Università Istruzione e Ricerca volte ad ottenere:
a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti;
b) la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione della prima supplenza e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate;
c) in subordine, il risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima reiterazione del contratto a termine, da quantificare in misura pari a venti mensilità;
2. la Corte territoriale, esclusa la possibilità di conversione, ha ritenuto assorbente, ai fini del rigetto dell’impugnazione, la circostanza che il Viscolo fosse stato stabilmente immesso in ruolo ed ha richiamato il principio di diritto, enunciato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016, secondo cui l’intervenuta stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Antonio Viscolo sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso;
4. in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;
2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010);
4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato;
5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale della ricorrente nonché dell'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C- 494/17, Rossato, su ll’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo;
6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non -come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudiz