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Ordinanza — n. 35424/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses teachers' claim that school stabilization cured illegal fixed-term contract abuse under EU law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35424/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court rejected the appeal by public school staff seeking conversion of fixed-term contracts to permanent roles and damages for alleged EU law violations. The court held that the subsequent stabilization of employees effectively cured the illegality of the repeated contracts, rendering the primary conversion claim moot. Consequently, the workers' arguments regarding the failure of the stabilization measure to sufficiently sanction administrative abuse were dismissed as the legal issue had already been resolved by the intervening stabilization.

Regesto Legislator

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Art. 2 Directive 1999/70/EC; Art. 360 c.p.c.: The acquisition of stabilization through the previous recruitment system cures the illegality of repeated fixed-term contracts, making the conversion claim moot despite the measure's limited deterrent effect.

Parole chiave

Generato dall'IA
public school employment fixed term contracts stabilization cure EU law supremacy administrative abuse conversion to permanent damages claim restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 Directive 70/99/EEC
16 dell' art. 2 della Direttiva Europea 70/99/CE nonché del preambolo (commi 2, 3, 4 , dei punti 6, 7,10 delle considerazioni generali, della clausola 1 lett.
Art. 360 c.p.c.
con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c.
Directive 1999/70/EC
Framework Agreement 1999
Art. 6/1 ECHR
D.Lgs. n. 368/2001
Law n. 124/1999
art. 2697 c.c
art. 118 disp. att. c.p
i predetti motivi, come anche l’ipotesi di proposizione di un incidente di legittimità eurounitaria, vanno disattesi richiamando, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il principio, sancito da questa S.C.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472
Corte di Giustizia UE, causa C494/17, Rossato, 8 maggio 2019
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 35418/2022 — snciv
Italian Court dismisses fixed-term contract workers' appeal regarding salary differences and damages after stabilization.
Ordinanza — n. 37649/2021 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for damages regarding illegal fixed-term teaching contracts due to lack of specific evidence.
Ordinanza — n. 37648/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding new claims in second instance on fixed-term contract damages.
Ordinanza — n. 10132/2023 — snciv
Italian Court dismisses public employees' appeal for damages due to procedural defects and lack of specific allegations.
Ordinanza — n. 10534/2023 — snciv
Italian Court dismisses teachers' appeal regarding illegal fixed-term contract stabilization in schools. The court rejects the claim for damages and confirms the stabilization measure. The court upholds the stabilization of fixed-term contracts in schools as a proportionate measure to sanction EU law violations, rejecting the claim for damages and confirming the stabilization measure as legally justified under existing precedents. The court dismisses the appeal, ruling that the stabilization of fixed-term contracts in schools constitutes a proportionate measure to sanction EU law violations, thereby rejecting the claim for damages and confirming the legal validity of the stabilization measure. The court dismisses the appeal, ruling that the stabilization of fixed-term contracts in schools constitutes a proportionate measure to sanction EU law violations, thereby rejecting the claim for damages and confirming the legal validity of the stabilization measure.

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Testo completo

‘ AULA B’ ARU LORETTA, BARRELLI ANGELA, CALABRESE MAURIZIO, MARASCO VALENTINA RENATA ROBERTA ANNA, TURRICIANO VALENTINA, SCHIRALLI PASQUARITA, rappresentati e difesi dall’Avv. MASSIMO PISTILLI ed elettivamente domiciliati in Roma, via Nazario Sauro 16 presso lo studio dell’avv. STEFANIA REHO; -ricorrenti - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA -intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 416/2017, depositata il 19.5.2017, N.R.G. 1270/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.7.2022 dal Consigliere dott.

Roberto Bellè; RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella che aveva rigettato la domanda dei ricorrenti, tutti appartenenti al personale della scuola pubblica, di conversione a tempo indeterminatodei rapporti a tempo determinato intercorsi e di condanna del Ministero dell’Università Istruzione e Ricerca (di seguito, MIUR) ed al risarcimento del danno per l’illegittimità dei termini apposti ai reiterati contratti di lavoro; la Corte territoriale, dando atto che i ricorrenti erano stati tutti medio tempore stabilizzati, ha ritenuto essere venuta meno ogni questione sulla conversione dei rapporti ed al contempo ha ritenuto che tale sopravvenienza, sanando l’illecito, comportasse la conferma del rigetto delle domande risarcitorie;

2. per la cassazione della pronuncia di appello i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il MIUR è rimasto intimato; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16 dell' art. 2 della Direttiva Europea 70/99/CE nonché del preambolo (commi 2, 3, 4 , dei punti 6, 7,10 delle considerazioni generali, della clausola 1 lett. B ), della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1) dell'Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11 del d. lgs. n. 368/2001; anche in combinato disposto con l'art. 4 della legge 4.6.1999 n. 124»; i ricorrenti rimarcano la supremazia dell’ordinamento eurounitario ed evidenziano come, nel ritenere satisfattiva la stabilizzazione sopravvenuta, sifinisca per legittimare gli effetti di un sistema che abusivamente ha mantenuto i lavoratori nel precariato, in assenza di misura sufficientemente energiche e dissuasive rispetto ai comportamenti tenuti dalla P.A.; il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., assume la violazione e\o falsa applicazione della Direttiva del Consiglio CE 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché dell’Accordo Quadro CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, nonché violazione dell’obbligo internazionale derivante all’Italia dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rimarcando ancora come l’ordinamento debba riconoscere una misura munita di carattere sanzionatorio; il terzo motivo (art. 360 n. 3 c.p.c.) è formulato denunciando la violazione e\o falsa applicazione della Direttiva del Consiglio CE 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché dell’Accordo Quadro CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, violazione dell’art. 2697 c.c. ed altre norme in materia di onus probandi, censurando l’affermazione della Corte di merito secondo cui sarebbe stato il lavoratore a dover provare di avere concretamente subito un danno, trascurando come la precarietà del lavoro sia in sé ragione di pregiudizio; infine, il ricorrente chiede di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la questione di compatibilità del sistema speciale di reclutamento della Scuola e dell'art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE e di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, sempre sul profilo dell’inidoneità sanante dell’intervenuta stabilizzazione;

2. i predetti motivi, come anche l’ipotesi di proposizione di un incidente di legittimità eurounitaria, vanno disattesi richiamando, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il principio, sancito da questa S.C. secondo cui «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto» (Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472);

3. il quinto motivo – da esaminare prima del quarto riguardante le spese di lite – denuncia la violazione e \ o falsa applicazione della Direttiva del Consiglio CE 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché dell’Accordo Quadro CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, violazione dell’art. 2697 c.c. ed altre norme in materia di onus probandi; esso si incentra sulla questione della legittimità dei contratti di supplenza fino al 30 giugno (organico di fatto), di cui assume avrebbe parlato la sentenza di appello; in realtà di tale questione, peraltro evidentemente destinata comunque ad essere assorbita anch’essa dalla sopravvenuta stabilizzazione, non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata e dunque il motivo è inammissibile;

4. infine, il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e delle regole sulla soccombenza, lamentando che la Corte territoriale avrebbe indebitamente compensato le spese di giudizio, nonostante sotto il profilo virtuale fosse il MIUR ad essere soccombente, perché la misura satisfattiva si era verificata in corso di giudizio; il motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale ha compensato sul presupposto della complessità delle questioni trattate, difficilmente contestabile, stante il sovrapporsi sul tema di pronunce di tutte le Corti di vertice (Cassazione, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia), in relazione a causa pendente dal 2010 e quindi da epoca anteriore all’evolversi di tale assai complicata giurisprudenza;

5. nulla sulle spese, in quanto il MIUR è rimasto intimato;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto