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Ordinanza — n. 35391/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prohibited labor subcontracting, citing lack of direct control evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35391/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Oreste Esposito and Ciro Cinquegrana inadmissible, upholding the lower court's rejection of their claims regarding prohibited labor subcontracting. The workers argued that Trenitalia exercised direct control over Sogaf employees, but the appellate court found no evidence of such intervention, noting that mere coordination or the location of work does not constitute prohibited subcontracting. The court ruled that the lower court's assessment of evidence was not subject to cassation review without specific grounds, leading to the dismissal of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2697 cod. civ.; Art. 421 cod. proc. civ.: The court of first instance must determine if the contracting company exercises direct discretionary control over the subcontractor's personnel; mere coordination or service location is insufficient to establish prohibited labor subcontracting, and procedural appeals must specify when and how the discretionary power was exercised.

Parole chiave

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prohibited labor subcontracting direct control assessment applicable civil code procedural admissibility discretionary power review ispettorato del lavoro commissionario spedizioniere salari e spostamento della manodopera

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 cod. civ.
In definitiva, la Corte di merito ha ritenuto che nel caso specifico non erano emersi elementi nel senso dell'esistenza di uno sdoppiamento delle funzioni datoriali (gestione amministrativa alla Sogaf e direzione tecnica a Trenitalia) ed in applicazione dell'art. 2697 cod.
Art. 421 cod. proc. civ.
L’ esercizio, da parte del giudice di merito, dei poteri di cui all'art. 421 cod.proc.civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato -se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L.
art. 2697 cod. civ
In definitiva, la Corte di merito ha ritenuto che nel caso specifico non erano emersi elementi nel senso dell'esistenza di uno sdoppiamento delle funzioni datoriali (gestione amministrativa alla Sogaf e direzione tecnica a Trenitalia) ed in applicazione dell'art. 2697 cod.
art. 437 cod.proc.civ
per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 437 cod.proc.civ.” avendo, la Corte di appello, trascurato di esercitare i poteri officiosi per ampliare l’istruttoria che ha ritenuto insufficiente e che ha condotto al rigetto della domanda del lavoratore.
art. 360 cod. proc. civ
Con l'unico motivo di ricorso principale, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
art. 421 cod.proc.civ
L’ esercizio, da parte del giudice di merito, dei poteri di cui all'art. 421 cod.proc.civ.
art. 91 cod.proc.civ
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27/12/2016 n. 27000
Cass. 27/12/2016 n. 27000 e recentemente Cass.
Cass. 17/01/2019 n. 1229
27000 e recentemente Cass. 17/01/2019 n. 1229).
Cass. n. 12664 del 2003
Cass. n 8643 del 2001
Cass. n 15557 del 2019
Cass. n. 1503 del 2021
15557 del 2019, Cass. n. 1503 del 2021).
Cass. n. 14731 del 2006
Cass. n. 14731 del 2006, Cass.
Cass. n. 5950 del 2014
14731 del 2006, Cass. n. 5950 del 2014, Cass.
Cass. n. 22228 del 2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8418/2018 R.G. proposto da: ESPOSITO ORESTE, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DI RIPETTA n. 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO,rappresentato e difeso dall'avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE -ricorrente- contro TRENITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI n. 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE che la rappresenta e difende -controricorrente- e sul ricorso successivo, senza numero diR.G., proposto da:

CINQUEGRANA CIRO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZORICCARDI -ricorrentesuccessivo- contro TRENITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI n. 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE che la rappresenta e difende -controricorrentesuccessivo- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1505/2017 depositata il27/03/2017, R.G. n. 4749/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere ELENA BOGHETICH.

RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 1505 depositata il 27.3.2017 la Corte di Appello di Napoli ha accolto il gravame interposto da Trenitalia S.p.A., nei confronti di Oreste Esposito e Ciro Cinquegrana, avverso la pronunzia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in accoglimento della domanda dei lavoratori, ritenuta la sussistenza di un appalto vietato di manodopera tra la predetta società e la Sogaf S.r.l., aveva dichiarato che il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti doveva intendersi intercorrente con Trenitalia S.p.A.; in riforma della gravata sentenza, la Corte territoriale ha rigettato le originarie domande dei lavoratori;

2. La Corte territoriale ha ritenuto che dall'istruttoria svolta non fossero emersi elementi di prova a sostegno dell'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera dei lavoratori che, dipendenti della società Sogaf s.r.l., erano addetti ai servizi di pulizia di stazioni e scali ferroviari. La Corte di merito ha accertato che alla Sogaf erano state affidate anche le prestazioni propedeutiche e complementari alle attività di manutenzione ciclica dei carri ferroviari e la movimentazione dei carri sui binari interni all'officina e che i tecnici di Trenitalia individuavano gli interventi necessari mentre il personale Sogaf stabiliva i compiti impartendo specifiche disposizioni.

Ha accertato che il potere disciplinare era esercitato dalla Sogaf ed ha osservato che la circostanza che l'attività si svolgesse nei capannoni di Trenitalia non era decisiva nel senso dell'esistenza di una interposizione. In definitiva, la Corte di merito ha ritenuto che nel caso specifico non erano emersi elementi nel senso dell'esistenza di uno sdoppiamento delle funzioni datoriali (gestione amministrativa alla Sogaf e direzione tecnica a Trenitalia) ed in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., ha escluso che i lavoratori avessero fornito la prova della interposizione denunciata e ne ha rigettato le domande.

2. per la cassazione della sentenza ricorrono entrambi i lavoratori con distinti ricorsi sulla base diun motivo, Oreste Esposito, e sulla base di tre motivi, Ciro Cinquegrana, il quale ha depositato memoria; resiste con distinti controricorsi Trenitalia S.p.A.; CONSIDERATO CHE 1. Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).

2. Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso di Oreste Esposito, perché notificato prima del ricorso di Ciro Cinquegrana, che va quindi considerato incidentale. Entrambi i ricorsi sono tempestivi, dovendosi applicare il termine di impugnazione di un anno in considerazione della proposizione della controversia, in primo grado, prima del 4 luglio 2009.

3. Con l'unico motivo di ricorso principale, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., il ricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto, ai fini dell'accertamento della illecita interposizione di manodopera, della portata asseritamente confessoria delle affermazioni rese dalla società datrice di lavoro nei propri atti difensivi relativamente allo sdoppiamento delle funzioni datoriali, nell’ambito del quale i responsabili Sogaf svolgevano un ruolo esclusivamente amministrativo mentre i responsabili Trenitalia impartivano le direttive tecniche e controllavano l’operato dei dipendenti della cooperativa; invero, un passaggio della memoria di costituzione in primo grado della società riporterebbe la seguente argomentazione:

“Lo sdoppiamento delle normali prerogative del datore di lavoro in capo a due soggetti - impresa appaltatrice, la Sogaf, la CMRS, che esercita tutti i poteri e le funzioni relative alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro e la società appaltante, Trenitalia, con compiti di direzione e controllo tecnico circa lo svolgimento del servizio - che emergerà dall’esame della fattispecie oggi portata all’esame di questo giudice può risultare singolarema è comunque pienamente legittima e trova la sua giustificazione nella particolare natura del servizio ferroviario sia nell’esigenza di assicurare il puntuale rispetto delle norme per la sicurezza della circolazione dei treni, che non consentono la sovrapposizione di direttive tecniche provenienti da soggetti diversi”.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il ricorrente Ciro Cinquegrana denuncia “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l.1369/1960, dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, degli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276/2003” avendo, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni testimoniali acquisite, dimostrato la ricorrenza di tutti quegli indici sintomatici che la giurisprudenza ricollega ad un appalto illecito, a fronte delle direttive e del controllo esclusivi che la committente impartiva ai dipendenti dell’appaltatore, appaltatore che si limitava alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro anche perché privo delle competenze tecniche necessarie. 4.1.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 437 cod.proc.civ.” avendo, la Corte di appello, trascurato di esercitare i poteri officiosi per ampliare l’istruttoria che ha ritenuto insufficiente e che ha condotto al rigetto della domanda del lavoratore. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazioneo falsa applicazione degli artt. 115 e 116 nonché vizio di motivazione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, erroneamente valutato la documentazione versata in atti e le dichiarazioni testimoniali che dimostravano in maniera inconfutabile la sussistenza di un appalto illecito.

5. Il primo motivo del ricorso principale, il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili.5.1. Come già scrutinato da questa Corte in fattispecie identiche alla presente (Cass. n. 13520 del 2019, Cass. n. 10534 del 2020, Cass. n. 37721 del 2021, Cass. nn. 4208 e 14649 del 2022) e considerato che la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11 settembre 2012) ricade, ratione temporis, nel regime risultante dalla novella dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ. (ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134), il motivo di ricorso principale che denuncia il vizio motivazionale (ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ.) non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte distrettuale avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare» in linea con «quanto previsto dall'art. 132, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione».

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra lemolte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata. 5.2. Con riguardo al primo ed al terzo motivo di ricorso incidentale, anche recentemente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr.

Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020). 5.2. Invero, correttamente la Corte di merito, davanti alla quale era stata censurata la sentenza di primo grado per avere erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, ha proceduto all'esame delle emergenze istruttorie ricostruendole secondo il suo prudente apprezzamento nel contesto delle allegazioni e contestazioni delle parti. Così facendo non è incorsa in alcuna delle violazioni denunciate atteso che la censura (di cui al terzo motivo del ricorso incidentale) relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr.

Cass. 27/12/2016 n. 27000 e recentemente Cass. 17/01/2019 n. 1229).

6. La Corte territoriale ha accertato che la società appaltatrice esercitava il potere direttivo e organizzativo ed ha escluso che Trenitalia esercitasse un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, con ciò uniformandosi alle statuizioni affermate da questa Corte (con orientamento formatosi già nella vigenza della legge n. 1369 del 1960), secondo le quali, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto o lo svolgimento del servizio (Cass. n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletatili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altrosoggetto (Cass. n 8643 del 2001, Cass. n. 15557 del 2019, Cass. n. 1503 del 2021).

7. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. 7.1. L’ esercizio, da parte del giudice di merito, dei poteri di cui all'art. 421 cod.proc.civ. può essere sindacato in sede di legittimità (sotto il profilo del vizio di motivazione, non della violazione di legge, trattandosi di potere discrezionale) sempre che il ricorrente indichi espressamente quando e come sollecitò l'esercizio di tale potere discrezionale daparte del giudice di merito, in ossequio al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 14731 del 2006, Cass. n. 5950 del 2014, Cass. n. 22628 del 2019), circostanze non indicate dal ricorrente.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato -se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, rispettivamente, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e delricorrente incidentale, dell’ulte