Cassation court dismisses pension fund's appeal, ruling private funds cannot impose solidarity contributions on already determined pensions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court order requiring the return of solidarity contributions deducted from a retired commercialist's pension. The Fund argued that such deductions were necessary for long-term financial balance, but the Court held that private pension entities cannot alter already determined pension amounts through additional levies. Consequently, the Court ruled that imposing such contributions violates the constitutional principle of proportionality and infringes upon the pensioner's property rights reserved to the legislature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 Cost.; Art. 360 c.p.c.: Private pension funds cannot impose solidarity contributions on pensions already determined by statutory criteria, as such levies violate the principle of proportionality and infringe on property rights reserved to the legislature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8784/2018 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FAVORE DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIANMARIA che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro MERCURI NICOLA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA CAMPILII; -controricorrente- avverso la sentenza n.380/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA depositata il 12/01/2018 R.G.N.100/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022dal Consigliere LUCA SOLAINI.
R.G. 8784/18 Rilevato che: con sentenza depositata in data 12.01.2018 n. 380,la Corte di appello di Ancona ha respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire a Mercuri Nicola , dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto per il quinquennio 2014 - 2018 sul trattamento pensionistico, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo, dichiarando illegittimoil prelievo operato sulla pensione ; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a due articolati motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, Mercuri Nicola.
Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’ art. 2d.l gs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 28 . 10 .20 08 ; violazione dell’art. 3,comma 12 , l. n. 335 del 1995 , dell’art.1 , comma 763 , l . n. 296 del 2006, dell’art.1, comma 488, l. n. 147 del 2013, del l’art.24 comma 24 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 3 e 38 Cost. (art.360,comma 1, n.3 c.p.c.) per avere la Co rte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella partein cui istituiva il contributo; con il secondo motivo- ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . - la ricorrente si duole diviolazione dell’art.1 l. n. 147 del 2013 ; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995; violazione dell’art.1, comma 763, l. n. 296 del 2006 ; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19).
Nella specie la Corte d’appello ha bengovernato il principio di diritto ed il ricorso va conseguentemente rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore delprocuratore che si è dichiaratoantistatario. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Casa ricorrente dell’importo pari al doppio del contributo unificato, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, c omma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti a pagare a Mercuri Nicola le spese di lite, che liquida nell’importo di € 2.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Anna Campili i che si è dichiarat a antistatario. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, co