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Sentenza — n. 35109/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding dismissal for just cause, citing procedural errors and lack of remote participation violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35109/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected Benito Mascitti's cassation appeal against his dismissal from ARAP, finding the lower court's procedural handling correct. Mascitti argued that remote participation via APP TEAMS violated his right to defense, but the court noted written submissions were sufficient and the exclusion was limited to the pandemic period. Furthermore, the court determined Mascitti improperly chose a 'reclamo' instead of an 'opposizione' for the first-instance summary phase, rendering his procedural complaints irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 6 CEDU; Art. 429 c.p.c.: The right to defense is fully guaranteed when parties can submit written notes, and remote participation restrictions during the pandemic do not constitute a violation if the procedure remains complete.

Parole chiave

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dismissal for just cause remote participation rights right to defense procedural error summary phase remedy licenziamento abusivo abbandono del posto di lavoro perdita dell'impiego causata

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020
Con il primo motivo Benito Mascitti lamenta la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020, e del successivo d.l.
d.l. n. 28 del 2020
27 del 2020, e del successivo d.l. n. 28 del 2020, nonché dell’art.
Art. 6 CEDU
28 del 2020, nonché dell’art. 6 CEDU, dell’art.
Art. 429 c.p.c.
6 CEDU, dell’art. 429 c.p.c. e degli artt.
Art. 2, 3, 24, 27 e 111 Cost.
Art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012
Il Tribunale di Vasto, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza del 10 aprile 2019 pronunciata ex art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012, ha respinto il suo ricorso.
Art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012
Il Tribunale di Vasto, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza del 10 aprile 2019 pronunciata ex art. 1, comma 48, della legge n.
Art. 91 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art.
d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, n. 2364 del 3 febbraio 2020
Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 30736-2020 proposto da: Benito Mascitti, elettivamente domiciliat o in Roma , via Pavia 30, rappresentato e difes o da gli Avv .ti Fabrizio Proietti e Vincenzo Mastrangelo; -ricorrente - contro ARAP - Azienda regionale Attività produttive - , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domicilia ta in Roma, via Pompeo Magno 23A, rappresentatae difesa da ll’ Avv . Franco Di Teodoro ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 162/2020 della Corte d’appello di L’Aquila pubblicata il 14 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2022dal Consigliere DARIO CAVALLARI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Rita Sanlorenzo, laquale ha concluso per la dichiarazion e di inammissibilità od il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Benito Mascitti ha esposto che: era stato assunto dall’ARAP dapprima a termine e, poi, a tempo indeterminato a decorrere dal 10 dicembre 2002; con delibera n. 165 del 2013 era stato inquadrato nel profilo Q, posizione economica Q1; la delibera n. 165 del 2013 era stata in seguito annullata e, contro tale decisione, aveva proposto ricorso; dal 2016 l’ARAP aveva iniziato una procedura di licenziamento collettivo, alla quale aveva rinunciato con riferimento ai dirigenti; con lettera del 30 giugno 2017, l’ARAP, sul presupposto che egli fosse inquadrato nella categoria C, gli aveva comunicato l’intenzione di procedere al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove non avesse accettato un demansionamento dalla categoria C a quella B2; non avendo aderito alla proposta di demansionamento, il licenziamento era stato intimato.

Benito Mascitti ha impugnato presso il Tribunale di Vasto il menzionato licenziamento chiedendo che fosse dichiarato illegittimo, con condanna di controparte alla reintegra nel posto di lavoro, al risarcimento del danno e alla regolarizzazione della sua posizione contributiva. Il Tribunale di Vasto, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza del 10 aprile 2019 pronunciata ex art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012, ha respinto il suo ricorso. Benito Mascitti ha impugnato tale ordinanza con reclamo che il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, ha dichiarato inammissibile con provvedimento del 1° luglio 2019.

Benito Mascitti ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 162 del 2020, ha rigettato. Benito Mascitti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’ARAP ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Benito Mascitti lamenta la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020, e del successivo d.l. n. 28 del 2020, nonché dell’art. 6 CEDU, dell’art. 429 c.p.c. e degli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 Cost. in quanto la corte territoriale non avrebbe consentito alle parti ed ai loro difensori di partecipare alla discussione da remototramite l’APP TEAMS. Inoltre, egli contesta il fatto che il giudice di secondo grado abbia considerato non sindacabile la qualificazione del rito operata nel corso del processo di prime cure, nonostante il rito c.d.

Fornero non fosse applicabile. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012 e la sua inapplicabilità ad un rapporto tra ente pubblico e pubblico dipendente, nonché l’insussistenza della qualificazione del rito da parte sua. Le due doglianze possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, e sono infondate. Ai sensi dell’art. 83, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020, nel testo ratione temporis applicabile, “ Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l ’ autorit à sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico - sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all ’ interno dell ’ ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cas sazione, le misure sonoadottate d’intesa con il Presidente della Corte d’ appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d ’ appello dei rispettivi distretti”. Il successivo comma 7 del citato art. 83, nel testo ratione temporis applicabile,dispone, alla lettera h), che “ Per assicurare le finalit à di cui al comma 6, i capi degliuffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”. Nella presente controversia, l’udienza oggetto del contendere è stata tenuta il 14 maggio 2020. Le disposizioni menzionate consentono, quindi, di derogare alle previsioni del codice di rito, come l’art. 429 c.p.c., richiamato dal ricorrente, “Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

Pertanto, l’udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti tramite strumenti telematici possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti lesole istanze e conclusioni. Sostiene il ricorrente che la partecipazione sua e di controparte sarebbe stata necessaria per procedere al tentativo di conciliazione. Peraltro, si rileva che tale partecipazione rappresenta una possibilità per gli interessati, ma non è necessaria ai fini dello svolgimento dell’udienza.

In particolare, non è prospettabile una violazione dell’art. 6 CEDU(e dei vari parametri costituzionali riportati nel ricorso), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte, e che l’esclusione dell’udienza in presenza o da remoto è limitata ad un periodo circoscritto, in ragione di un accadimento obiettivo (l’epidemia COVID) e per la tutela della salute collettiva e unicamente per i procedimenti ai quali possono partecipare i soli difensori. In ordine alla parte della doglianza concernente la qualificazione del rito, si rileva che, nel rito c.d.Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che, della precedente , costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 201 2, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile (Cass., Sez.

L, n. 2364 del 3 febbraio 2020). Nella specie, il Tribunale di Vasto ha rilevato, in primo grado, proprio l’irritualità del rimedio scelto dal lavoratore, il quale aveva presentato, contro la prima ordinanza del giudice unico dello stesso ufficio giudiziario, un ordinario reclamo al Collegio e non il necessario ricorso in opposizione. Ne deriva l’irrilevanza, quindi, di ogni contestazione quanto all’applicabilità, nella specie, del rito c.d. Fornero. 3.Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dà atto che sussiste l’obbligo , per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezion