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Ordinanza — n. 34967/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; judgment extinguished without substantive review of labor contract validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34967/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by the Consorzio di Bonifica was extinguished following the client's formal request for process termination. Although the lower court had ruled that an indefinite-term employment relationship existed due to an illegal fixed-term contract, the Consorzio withdrew the appeal on November 14, 2022. The Supreme Court accepted this withdrawal as a substantive renunciation and declared the proceedings extinct without addressing the merits of the labor dispute.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: A request for extinction of the cassation proceeding, filed by the appellant, constitutes a substantive renunciation of the appeal, resulting in the immediate extinction of the judgment without examination of the merits.

Parole chiave

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extinction of proceedings substantive renunciation cassation appeal labor contract validity public economic entity lavoro a tempo determinato contratto di lavoro in cascata durata dell'incapacità lavorativa

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

n.ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA n. 8 DI RAGUSA, in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentatoe difeso dall’avv.to Guglielmo Rustico, con il quale elettivamente domicilia in Roma, in viale delle Milizie n. 140, presso lo studio dell’avv.to Luca Troiano; -ricorrente - contro PITROLO SALVATORE; - i ntimato - - avverso la sentenza n.1047, della Corte di Appello di Catania, depositata l’17.10.2017.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.11.2022dalla dott.ssa Antonella Filomena Sarracino.

Rilevato che: 1.La Corte di Appello di Catania, accertata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra Pitrolo Salvatore ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa (di seguito: Consorzio), individuava, il primo contratto con termine illegittimo in quello stipulato per il periodo dal 25.3.2002 al 16.4.2002e dichiarava che tra il ricorrent e ed il Consorzio si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dalla stipula di detto contratto;condannava il Consorzio alla riammissione in servizio del lavoratore e lo condannava al pagamento di un’indennità ex art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010 pari a tremensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. Nel merito, e per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale riteneva che, qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani come enti pubblici economici, ad essi andava applicata la disciplina di diritto comune prevista, ratione temporis, dal d.lgs. n. 368/2001 per la stipula dei contratti a termine. Rilevava che il contratto a termine stipulato in data 25.3.2002 fa riferimento genericamente a non meglio precisati lavori di manutenzione ordinaria e che il Consorzio non aveva offerto elementi dai quali eventualmente ricavare le concrete ragioni legittimanti l’assunzione.

Quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava –secondo i giudici d’appello – il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute daun pubblico concorso o prova pubblica selettiva, nel range temporale segnato dalla vigenza della l.r. Sicilia n. 18 del 1999 e fino all’entrata in vigore della l. r. Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sez. Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici,dipendenti o vigilati dalla regione e dagli enti locali.

Conseguentemente, in riforma in parte qua della pronunzia di prime cure che aveva negato la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di appello, come innanzi evidenziato, condannava il Consorzio alla riammissione in servizio.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, articolato in sette motivi, il Consorzio.

4. Pitrolo Salvatore restava intimato.

5. Il Consorzio in data 14.11.2022 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo. Considerato che:

1. Preliminare all’esame dei sette motivi di ricorso per cassazione è la valutazione della richiesta di estinzione del giudizio di legittimità depositata in data 14.11.2022 dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ricorrente in cassazione.

2. Detta richiesta, formulata congiuntamente dal commissario straordinario del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa e dall’avv.to Guglielmo Rustico, è rituale e va interpretata come sostanziale dichiarazione di rinuncia.

3. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio , e ssendo il lavoratore rimasto intimato.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deci