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Ordinanza — n. 34953/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs fully compensated for lack of interest in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34953/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the applicant's unilateral withdrawal of the case. Although the lower court had partially rejected claims regarding fixed-term contract conversion and damages, the applicant voluntarily abandoned the litigation before the final ruling. Consequently, the Court ordered full compensation of litigation costs for the applicant's procedural conduct and the existing interpretative uncertainty.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A unilateral withdrawal of a cassation appeal renders it inadmissible due to lack of interest, triggering full compensation of costs even if the original appeal was not dilatory.

Parole chiave

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unilateral withdrawal appeal lack of interest litigation costs compensation inadmissible cassation procedural conduct restituzione delle indennità di disoccupazione soppressione delle prestazioni prestazioni d'invalidità professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22 maggio 2019, n. 13923
Cass. 21 giugno 2016, n. 12743
13923; Cass. 21 giugno 2016, n. 12743);
Cass. n. 17562/2020
Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass.
Cass. n. 16305/2016
17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass.
Cass. n. 18528/2016
16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass.
Cass. n. 3288/2018
18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass.
Cass. n. 31732/2018
3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass.
Cass. n. 14782/2018
31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
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Testo completo

‘AULA B’ CLERICETTI SABRINA, rappresentata e difesa dall’Avv. MASSIMO PISTILLI ed elettivamente domiciliata in Roma, via Nazario Sauro 16 presso lo studio dell’avv. STEFANIA REHO; -ricorrente - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ex lege; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 59/2017, depositata il 16.1.2017, N.R.G. 4877/2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.11.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè; RILEVATO CHE 1. in esito alla sentenza della Corte d’Appello di Roma qui impugnata, di riforma parziale della sentenza del Tribunale di Viterbo, sono state integralmente rigettate le domande proposte da Sabrina Clericetti nei confronti del Ministero dell’Università Istruzione e Ricerca volte ad ottenere:

a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti, in successione, per svariati anni;

b) la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione della prima supplenza e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate;

c) in subordine, il risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima reiterazione del contratto a termine, da quantificare in misura pari a venti mensilità;

2. la Corte territoriale, esclusa la possibilità di conversione, ha ritenuto assorbente, ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione rispetto alla domanda risarcitoria accolta in primo grado, la circostanza che la Clericetti fosse stata stabilmente immessa in ruolo ed ha richiamato il principio di diritto, enunciato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016, secondo cui l’intervenuta stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni, nel caso di specie insussistenti, in merito all’esistenza di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Sabrina Clericetti sulla base di un unico pluriarticolato motivo, al quale ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso;

4. in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;

2. l’assenza di prova della notifica della rinuncia alla controparte non consente tuttavia di ritenere completamente integrata la fattispecie estintiva, ma comunque il deposito della rinuncia manifesta la carenza di interesse della ricorrente all’impugnazione che va dunque dichiarata inammissibile (Cass. 22 maggio 2019, n. 13923; Cass. 21 giugno 2016, n. 12743);

3. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale della ricorrente, nonché dell'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C- 494/17, Rossato e della successiva Cass. 3472/2020, sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo;

4. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non -come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa