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Ordinanza — n. 34853/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34853/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34853/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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‘ AULA B ’ ASL LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ISABELLA MACRI’ e IVAN TURCO ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini (c/o dott. ALFREDO PLACIDI); -ricorrente - CAGGIULA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE ANTONIO RAMPINO e domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Cortedi Cassazione; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 23/2019, depositata il 25.1.2019,N.R.G. 127/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.11.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè; RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con cui Giovanni Caggiula aveva chiesto il riconoscimento di diritto alla collocazione nella categoria B, in luogo della categoria A di originario inquadramento, con condanna alle consequenziali differenze retributive;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34853/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ALFREDO PLACIDI); -ricorrente - CAGGIULA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE ANTONIO RAMPINO e domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Cortedi Cassazione; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 23/2019, depositata il 25.1.2019,N.R.G. 127/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.11.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè; RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con cui Giovanni Caggiula aveva chiesto il riconoscimento di diritto alla collocazione nella categoria B, in luogo della categoria A di originario inquadramento, con condanna alle consequenziali differenze retributive;

Parole chiave

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motivi di cassazione rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione riesame della rendita AI diritti a pensione contenzioso dell'assicurazione invalidità rinuncia alle prestazioni d'assicurazione
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Testo completo

‘ AULA B ’ ASL LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ISABELLA MACRI’ e IVAN TURCO ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini (c/o dott. ALFREDO PLACIDI); -ricorrente - CAGGIULA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE ANTONIO RAMPINO e domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Cortedi Cassazione; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 23/2019, depositata il 25.1.2019,N.R.G. 127/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.11.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè; RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con cui Giovanni Caggiula aveva chiesto il riconoscimento di diritto alla collocazione nella categoria B, in luogo della categoria A di originario inquadramento, con condanna alle consequenziali differenze retributive;

2. la Asl di Lecce ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi, resistiti da controricorso del lavoratore;

3. disposta la trattazione in sede camerale, prima dell’adunanza la Asl ha depositato atto di richiesta congiunta di rinuncia agli atti ed all’azione, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori; CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia all’azione comporta, così come l’allegata transazione sull’oggetto del contenzioso tra le parti, la cessazione della materia del contendere, di cui non resta che dare atto;

2. quanto alle spese del giudizio, stante la definizione di esso sulla base di concorde istanza delle parti, va disposta la loro integrale compensazione, come del resto anche le stesse parti hanno tra loro stabilito nel contesto della transazione prodotta agli atti;

3. va poi fatta applicazione del principio per cui «in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere» (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass.20 luglio 2021, n. 20697);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio. Così