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Ordinanza — n. 34804/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming ministerial circulars override clear statutory law on hiring notification deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34804/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Di Benedetto's cassation appeal inadmissible against a labor ministry administrative fine. The lower courts upheld the penalty for failing to notify employment within statutory limits, noting the holiday did not extend the deadline. The court rejected the appellant's argument that a ministerial circular could alter the explicit legislative requirement, emphasizing that statutory provisions prevail over administrative guidelines.

Regesto Legislator

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Art. 9 bis co. 2 bis D.I. n. 510/1996; Art. 117 Cost.: The clear and unambiguous provisions of statutory law prevail over ministerial circulars, and appellate judgments based on such laws are unassailable in terms of legality.

Parole chiave

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administrative penalty dismissal statutory law supremacy ministerial circular invalidity labor notification deadline cassation inadmissibility divieto di lavoro violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro lavoro sottoposto ad autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 9 bis co. 2 bis D.I. n. 510/1996
Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis del DJ.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
Art. 360 co. 1 n. 5 cpc
Luciani, non riportata peraltro nella sua interezza, assolutamente non idonea a contrastare l'accertamento di fatto svolto dalla Corte distrettuale che, esente dai vizi di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, è insindacabile in sede di legittimità.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29450/2017 R.G. proposto da: DI BENEDETTO FRANCESCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIA PIZZICOLI; - ricorrente — contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12; - resistente — avverso la sentenza n. 1075/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/04/2017 R.G.N. 1981/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Con ordinanza-ingiunzione n. 269/2011, emessa in data 18.10.2011, il Ministero del Lavoro -Direzione Provinciale del Lavoro di Ai( Foggia ingiungeva a Di Benedetto Francesco il pagamento della sanzione amministrativa di euro 9.150,00 (oltre euro 6,00 per spese di notifica) per la violazione della disposizione di cui all'art. 3 co. 3 del D.I. n. 12/02 conv. in legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 36 co. 7 D.I. n. 223/06 conv. con modifiche nella legge n. 248/06.

2. Il provvedimento suddetto era stato emesso a seguito di verbale ispettivo del 12.7.2010 con il quale i funzionari ispettivi avevano contestato al Di Benedetto le seguenti violazioni:

a) avere omesso di comunicare, entro il giorno antecedente l'instaurazione dei rapporti di lavoro, al Centro per l'impiego, l'assunzione di tre lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione;

b) non avere consegnato ai lavoratori, al momento dell'assunzione, il relativo contratto di lavoro -(violazioni che erano state estinte con pagamento in misura ridotta avvenuto il 30.7.2010)-;

c) avere impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione.

3. L'opposizione avverso la ordinanza-ingiunzione veniva accolta dal Tribunale di Lucera, sez. distaccata di Apricena, con pronuncia depositata il 27.6.2013.

4. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 1075/2016, accoglieva, invece, il gravame del Ministero del Lavoro e, in riforma della pronuncia di primo grado, confermava la ordinanza-ingiunzione n. 269/2011.

5. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure evidenziavano che non poteva trovare applicazione la causa di esclusione di responsabilità per la comminata maxi-sanzione: ciò sia in relazione alla prospettata urgenza di eseguire i lavori di diserbo al vigneto sia per la dedotta impossibilità di effettuare la prescritta comunicazione per la chiusura dell'ufficio di consulenza il giorno antecedente l'assunzione perché giorno festivo.

6. Francesco Di Benedetto ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

7. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è costituito ai soli fini di partecipare all'udienza di discussione.CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis del DJ. n. 510/1996, così come convertito nella legge n. 608/1996 e modificato dall'art. 1 co. 1180 della legge n. 296/2006, per avere la Corte distrettuale -in relazione alla prescritta comunicazione da effettuar, in caso di urgenza, entro 5 giorni dalla instaurazione del rapporto di lavoro, fermo l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro- ritenuto come violazione di legge ciò che era stato disposto con una circolare ministeriale (n. 20/2008 Min. Lavoro) circa le modalità di invio della comunicazione ad un Servizio nazionale mentre, nel caso di specie, essendo un giorno festivo quello in cui era avvenuta l'assunzione, il relativo termine doveva ritenersi spostato sic et simpliciter al giorno successivo.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. In primo luogo, deve rilevarsi che la decisione della Corte di appello si basa su norme di legge chiare ed univoche e non su disposizioni previste da circolari del Ministero del Lavoro.

4. Viene, infatti, richiamata quale norma regolante la fattispecie l'art. 9 bis co. 2 bis del D.I. n. 510/1996, vigente ratione temporis, con conseguente esame dei presupposti da questa previsti.

5. In secondo luogo va osservato che la censura, come articolata in punto di sussistenza della situazione di urgenza, che avrebbe giustificato la procedura della comunicazione di assunzione semplificata, è stata genericamente formulata a fronte della statuizione dei giudici di seconde cure che hanno puntualizzato che l'urgenza nella esecuzione dei lavori, nel caso in esame, non era emersa in occasione dell'accesso ispettivo, durante il quale era stato accertato che l'impiego dei lavoratori era stato effettuato per eseguire lavori di defogliamento della vite e che tale ritenuta urgenza non si rilevava neanche dalla successiva comunicazione di assunzione, trasmessa il 12.7.2010 peraltro con l'utilizzazione di modelli standard.

6. L'assunto del ricorrente, invero, è fondato sul mero richiamo di una dichiarazione resa da un teste di parte, tale agronomo Dr. Luciani, non riportata peraltro nella sua interezza, assolutamente non idonea a contrastare l'accertamento di fatto svolto dalla Corte distrettuale che, esente dai vizi di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, è insindacabile in sede di legittimità.

7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

8. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo il Ministero resistente svolto attività difensiva.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13