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Ordinanza — n. 34616/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34616/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34616/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29130-2018 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 238 PANCALDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CIRILLO, ERNESTO MARIA CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1573/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/05/2018 R.G.N. 867/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34616/2022 — snciv · Corte di Cassazione: GIUSEPPINA LEO. RG. 29130/2018 RILEVATO che, con sentenza pubblicata il 9.5.2018, la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame interposto da Telecom Italia S.p.A., nei confronti di Giuseppe Pancaldi, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 217/2016, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dalla società al decreto ingiuntivo n. 247/2015, emesso dal Tribunale di Bologna in favore del Pancaldi, con cui era stato intimato alla stessa di corrispondere a quest'ultimo «le retribuzioni non percepite sulla base della dichiarazione di illegittimità della cessione del contratto individuale di lavoro da Telecom Italia S.p.A. a T.N.T.

Parole chiave

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retribuzione non pagata rinuncia a pretese di salario salario netto restituzione dell'indennità per lavoro ridotto contrattazione collettiva compenso per diritto d'autore
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29130-2018 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 238 PANCALDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CIRILLO, ERNESTO MARIA CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1573/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/05/2018 R.G.N. 867/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPINA LEO. RG. 29130/2018 RILEVATO che, con sentenza pubblicata il 9.5.2018, la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame interposto da Telecom Italia S.p.A., nei confronti di Giuseppe Pancaldi, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 217/2016, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dalla società al decreto ingiuntivo n. 247/2015, emesso dal Tribunale di Bologna in favore del Pancaldi, con cui era stato intimato alla stessa di corrispondere a quest'ultimo «le retribuzioni non percepite sulla base della dichiarazione di illegittimità della cessione del contratto individuale di lavoro da Telecom Italia S.p.A. a T.N.T.

Logistics Italia S.p.A.»; che per la cassazione della sentenza Telecom Italia S.p.A. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi; che Giuseppe Pancaldi ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, preliminarmente, deve rilevarsi che Telecom Italia S.p.A. ha depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione copia del verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in data 23.6.2020, «con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia»; che, pertanto, deve ritenersi che le parti non abbiano più interesse a proseguire il processo; che va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere; che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese. Così deciso n