Court declares cessation of proceedings due to collective agreement and voluntary payment by the bank.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cessation of the matter following a collective agreement signed in August 2021 between the bank and trade unions. The agreement confirmed that the employer had voluntarily paid the outstanding amounts owed to the 77 employees, thereby removing the subject of the dispute. Consequently, the court ordered the compensation of litigation costs as requested by both parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 174 c.p.c.: When a collective agreement confirms voluntary payment of disputed sums, the court must declare the cessation of the matter and compensate litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29768-2017 proposto da: ALBERTI PAOLO, ABBATTISTA PATRIZIA, ALESSANDRINO MASSIMO, ALESSE ROBERTO, BARAVIER ARIS MASSIMILIANO, BARTOLI MAURIZIO, BASSI MARCO, BERTO SILVIA, BIAGIOLI GIOVANNI, BOCCI FRANCESCO, CAMILLONI TONINO, CAPPELLINO GIUSEPPE, CASALVIERI ROMEO, COLOMBO FABRIZIO, CONTI VINCENZO, CORDELLA MARCO, CREA MONICA, CURTI DANIELE, DE LUCIA GIANCARLO, DE NICOLO' GIOVANNI, DE SANTIS ROBERTO, DE VIVO MAURIZIO, DELPERO MELA, DI CICCO PATRIZIA, DI MAIO MASSIMO, DI MARZO PATRIZIA, DORIA GIOVANNI, FALENI FAUSTO, FRAGOMENI CINZIA, FUMAGALLI UMBERTO, GIRARD SILVANA, GIULIANO MAURO, GIUNTA PIETRO, GRASSO ALESSANDRO, GROTTOLI MASSIMO, GUGLIELMO ELENA, IELPO DOMENICA, IMPROTA DARIO, INNOCENZI PAOLO, LEONARDI ELISABETTA, LOMBARDO PAOLO, LONGO ROBERTO, MACRI STEFANO, MARINI BARBARA, MARSELLA ALESSANDRO, MAZZONE ADRIANA, MENZIONE ALBERTO, MIGNUCCI LUIGIA, MORO GIACOMO, NOBILI MASSIMO, PALADINI MASSIMILIANO, PANIGADA ERNESTO, PARRI MARIA VITTORIA, PASTORI CRISTINA, PELLEGATTA FABRIZIO, PISANI ADRIANA DONATELLA, PLACIDI CATIA, POGGI GIUSEPPE, PUCCI MARIO, RAMPAllI SIMONA, RICCI ISABELLA, RINALDETTI MARIA, ROSSI MARCO, RUGGIERO FABIO, RUSCIO CARMELA, SALA MASSIMO, SALUSTRI STEFANO, SARCHIELLI LUCA, SCOTT96I LUZIO VINCENZO, SFORZA ROBERTO, SICILIANO CALOGERO, SPORTELLI VALENTINA, TAMAGNI MARIO, TEOFILI DANIELA, TOMMASSINI CLAUDIO, TRAINA EUGENIA, VALESINI BARBARA, VICHI MASSIMO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO SPINOSA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro FIDEURAM - INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. (già BANCA FIDEURAM S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2431/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2017 R.G.N. 2059/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO. / / / / RG. 29768/2017 RILEVATO che, con sentenza depositata il 5.6.2017, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame interposto da Paolo Alberti e dagli altri 77 dipendenti indicati in epigrafe, nei confronti di Fideuram- Intesa San Paolo Private Banking S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, resa in data 4.12.2014, con la quale erano state respinte le domande dei lavoratori dirette ad ottenere «l'erogazione di cui all'art. 1, punto f, secondo periodo, dell'accordo aziendale Fideuram-00.SS. del 15.7.2008, nella misura intera quale letteralmente prevista nell'accordo medesimo, a fronte del 50% erogato dalla convenuta» e la condanna della società datrice al pagamento, in favore dei medesimi, della differenza non erogata, quale per ciascuno indicata nelle conclusioni; che per la cassazione della sentenza Paolo Alberti e gli altri 77 dipendenti di cui in epigrafe hanno proposto ricorso affidato a due motivi; che Fideuram-Intesa San Paolo Private Banking S.p.A. ha resistito con controricorso; che sono state comunicate memorie nell'interesse di entrambe le parti; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, in data 23.8.2021, è stata depositata presso la cancelleria della Sezione lavoro di questa Corte copia del verbale di accordo collettivo, relativo al premio aziendale di cui si tratta, sottoscritto da Intesa San Paolo S.p.A. e dalle Organizzazioni Sindacali, «che ha determinato il superamento della materia del contendere pure per quel che concerne la regolazione delle spese del procedimento», circostanza della quale le parti hanno dato atto nelle rispettive memorie, in cui è stato altresì specificato che la società datrice «ha corrisposto spontaneamente le somme oggetto del contendere» ed è stato concordemente richiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; che, in considerazione di quanto innanzi rappresentato, deve ritenersi che le parti non abbiano più interesse a proseguire il processo; che va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere; che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio, come dalle stesse, peraltro, concordemente richiesto;
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.