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Ordinanza — n. 34550/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with procedural deposit rules regarding EU damage defense notes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34550/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit specific defense notes in the cassation record. Although the opposing party had submitted these notes in the appellate stage, the appellant did not formally request their transmission to the Cassation court as required by law. Consequently, the court ruled that the procedural defect could not be cured, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 369, co. 2 c.p.c.; Art. 168, co. 2 c.p.c.: The failure to deposit foundational documents for a cassation appeal renders the appeal inadmissible, and such a procedural defect cannot be remedied by subsequent judicial transmission of the opposing party's files.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility procedural deposit requirements EU damage cancellation transmission of appellate files decadence of appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
il primo motivo di censura adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) della direttiva 1999/70/Ce del 28.6.1999 e dell’Accordo Quadro ad essa allegato, clausola 5, nonché dell’art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
il primo motivo di censura adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n.
Art. 369, co. 2 c.p.c.
168, co.2, c.p.c.) e che di quest’ultimo la parte ha richiesto la trasmissione ai sensi dell’art. 369, u.c., c.p.c., sicché il difetto di deposito potrebbe essere considerato soddisfatto con l’acquisizione in tal modo di quello stesso atto (Cass., S.U., 2 maggio 2017, n.
Art. 168, co. 2 c.p.c.
è poi vero che, trattandosi di atto di parte, esse vengono a far parte del fascicolo d’ufficio (art. 168, co.2, c.p.c.) e che di quest’ultimo la parte ha richiesto la trasmissione ai sensi dell’art.
Art. 16-bis, co. 9-bis d.l. n. 179/2012
lgs. 165/2001, nonché dell’art.
Art. 2697 c.c.
165/2001, nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art.
Art. 1175 c.c.
107/2015 e dell’art. 1175 c.c., il tutto sul presupposto che la Capuani fosse stata stabilizzata e fosse stato quindi “cancellato” l’illecito eurounitario, come ritenuto da Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n.
art. 2697 c.c
165/2001, nonché dell’art. 2697 c.c.
art. 1175 c.c
107/2015 e dell’art. 1175 c.c., il tutto sul presupposto che la Capuani fosse stata stabilizzata e fosse stato quindi “cancellato” l’illecito eurounitario, come ritenuto da Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n.
art. 369 c.p
10648), sulla base di un ragionamento poi sviluppato nel senso che in tali casi «ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all’art. 369 c.p.c., supplire alla negligenza della parte ricorrente» (Cass., S.U., 6 luglio 2022, n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187
Cass. 22555/2016
Cass., S.U., 2 maggio 2017, n. 10648
Cass., S.U., 6 luglio 2022, n. 21349

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Testo completo

e assunte solo per vacanze su organico di fatto e, quanto all’organico di diritto, solo per una durata non superiore ai 36 mesi; su analoghi presupposti la Corte territoriale riteneva invece dovuto il risarcimento in favore di Olvea Capuani, nella misura di 5 mensilità di retribuzione stabilita dal Tribunale, in quanto assunta su organico di diritto per un periodo eccedente quella durata limite di 36 mesi;

2. il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la Capuani è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di censura adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) della direttiva 1999/70/Ce del 28.6.1999 e dell’Accordo Quadro ad essa allegato, clausola 5, nonché dell’art. 4 L. 124/1999, dell’art. 36 d. lgs. 165/2001, nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1, co. 95-132 della L. 107/2015 e dell’art. 1175 c.c., il tutto sul presupposto che la Capuani fosse stata stabilizzata e fosse stato quindi “cancellato” l’illecito eurounitario, come ritenuto da Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 e, poi, da Cass.22555/2016, adducendo che la circostanza fosse stata addotta nella nota telematica depositata in secondo grado in vista dell’udienza di discussione; analoghe difese sono state altresì svolte con il secondo motivo di ricorso per cassazione, dedotto sotto le vesti dell’omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.);

2. il ricorso per cassazione si incentra sulla nota difensiva 10.3.2017, di cui il MIUR asserisce l’avvenuto deposito da parte sua in via telematica in appell o e da cui sarebbe constato il fatto dell’intervenuta stabilizzazione, decisivo in quanto tale, come è noto, da comportare la “cancellazione” degli effetti dell’illegittima reiterazione dei contratti a termine sotto il profilo del c.d. danno eurounitario; con il ricorso per cassazione, il MIUR ha depositato il «fascicolo di parte del grado d’appello contenente atti e documenti come da indice», ma all’interno di esso non è contenuto quel documento, né lo stesso è indicato nell’indice del fascicolo di secondo grado, che reca un timbro di depositato in appello del 30.9.2013 e che quindi non può proprio contenere quelle note del 10.3.2017; l’art. 369, co. 2, c.p.c., prevede tuttavia la necessità di deposito «a pena di improcedibilità» degli «atti processuali … sui quali il ricorso si fonda»; quelle note, con le quali veniva evidenziata l’avvenuta stabilizzazione, dovevano dunque essere depositate a corredo del ricorso per cassazione, se del caso mediante estrazione di copia ed attestazione nelle forme di rito (art. 16-bis, co. 9-bis d.l. n. 179/2012, conv., con mod., in legge 221/2012) della conformità di essa all’originale telematico;

è poi vero che, trattandosi di atto di parte, esse vengono a far parte del fascicolo d’ufficio (art. 168, co.2, c.p.c.) e che di quest’ultimo la parte ha richiesto la trasmissione ai sensi dell’art. 369, u.c., c.p.c., sicché il difetto di deposito potrebbe essere considerato soddisfatto con l’acquisizione in tal modo di quello stesso atto (Cass., S.U., 2 maggio 2017, n. 10648), sulla base di un ragionamento poi sviluppato nel senso che in tali casi «ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all’art. 369 c.p.c., supplire alla negligenza della parte ricorrente» (Cass., S.U., 6 luglio 2022, n. 21349); inevitabilmente, stante la vigenza della norma, il ragionamento di Cass., S.U., 21349/2022 si sviluppa lungo una sorta di raggiungimento per altra via del medesimo scopo processuale, non a caso radicandosi il punto di caduta del principio nel fatto del risultare la documentazione di cui all’art. 369, co. 2, c.p.c.

«comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita …. mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio»; il tutto nella logica, propria delle ipotesi di cui ai nn. da 2 a 4 dell’art. 369, co. 2, c.p.c., della predisposizione, rilevano sempre le S.U. da ultimo citate, di un sistema destinato a «selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito di legittimità più consono»; 2.1 venendo al caso di specie, la parte privata è rimasta intimata e dunque non ha effettuato produzioni e del resto, al momento, gli atti telematici dei precedenti gradi di giudizio non vengono trasmessi alla Corte di Cassazione, sicché, essendo state, le note difensive di cui si è detto, depositate in quella forma, non è maturata una dinamica che sia riuscita a supplire al mancato deposito in questa sede di giudizio; d’altra parte, il mancato rispettodella regola di cui all’art. 369, co. 2, c.p.c. ha espressamente effetti decadenziali, comportando l’improcedibilità del ricorso; pertanto, anche ad ammettere la possibilità di supplire in ragione dello svolgimento di altre attività processuali, ciò postula che queste attività, a chiunque imputabili, abbiano realizzato gli esiti perseguiti dall’art. 369, co. 2, c.p.c., come di fatto non è accaduto nel caso di specie per quanto appena detto; il realizzarsi di una decadenza a carico di una parte non consente poi certamente al giudice di assumere iniziative di reperimento o ricerca dell’atto processuale, non potendosi ammettere un siffatto intervento al fine di rimediare a quello che, inevitabilmente, è effetto pregiudizievole che si imputa in primis alla part e che non ha osservato gli oneri posti chiaramente dalla legge a suo carico fin dal momento del deposito del ricorso per cassazione;

3. il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, nulla disponendosi sulle spese, visto che la parte privata è rim