Cassation court allows appeal against indefinite contract creation due to public entity nature of IPI.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's decision establishing an indefinite-term employment relationship between the Ministry and IPI personnel. The Ministry argued that IPI was a public administration, violating the prohibition on indefinite contracts, while the employee contended otherwise. The court ruled that IPI's public nature was a matter for the court to determine ex officio, making the lower court's finding of an indefinite relationship legally incorrect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001; Art. 7, comma 20, d.l. 78/2010: The legal nature of an entity is a matter for the court to determine ex officio; if an entity is public, the prohibition on indefinite-term contracts applies to contracts concluded during its public status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
R.G. n. 9865/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro Comand Mattia, rappresentato e difes o anche disgiuntamente dagli avv.ti Christiano Giustini e Giuseppe Rapanà, presso il cui studio, sito in Roma, via Lucrezio Caro 63, è elettivamente domiciliato - controricorrente - avverso la sentenza n. 813 /201 5 della Corte d ’ appello di Roma , depositata il 7 marzo 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Roma ha respin to il gravame proposto dal Ministero dello sviluppo economico avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di Mattia Comand e dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato stipulati con l’Istituto per la Promozione Industriale (IPI)dal 2007 al 31 dicembre 2010; la Corte territoriale aveva altresì dichiarato l’ instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministerodello sviluppo economico, cui il personale dell’IPI era stato trasferito per effetto dell’incorporazione prevista dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, con conseguente condanna dell’amministrazione al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° gennaio 2011;
2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero affidato ad unico motivo, cui resiste il Comand con controricorso;
3. le parti hanno depositato memoria. Considerato che:
1. con l’unico motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 7 , comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, cit., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello disposto la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato fra il lavoratore e l’IPI in violazione del divieto stabilito dall’art. 36 cit., stante la natura pubblica dell’IPI, inquadrabile nel novero delle pubbliche amministrazioni;
2. il ricorso è fondato, in conformità a l l’ orientamento assunto da questa Corte in ordine alla natura pubblica dell’IPI (così Cass. Sez. L, 09/12/2020, n. 28060; in senso conforme, Cass. Sez. L , 12/11/2021, n. 33802), dal quale non vi sono ragioni per discostarsi;3. in particolare, giova in questa sede ribadire che la questione interpretativa circa il corretto inquadramento della «natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che viprovvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge(operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differentiprospettazioni o posizioni delle parti)» (così espressamente Cass.
Sez. L, n. 28060 del 2020, cit.); 3.1. nei precedenti citati, la natura pubblica dell’IPI è stata ritenuta proprio argomentando a partire dalla lettera dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, cit., a ciò aggiungendosi che, i n tanto il trasferimento al Ministero del personale in ser vizio a tempo indeterminato presso l’ente al momento della soppressione si sarebbe potutoreputar e legittim o , ai sensi degli artt. 42 e 97 Cost., in quanto l’IPI avesse avuto natura pubblicae non già privata; 3.2. in esito ad ampia motivazione, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., questa Corte ha quindi affermato che «il d.l. n. 78 del 2018 di soppressione dell ’ IPI assume una chiara valenza ricognitiva della natura pubblica che l ’ Ist ituto aveva acquisto » in base ai plurimi interventi legislativi espressamente richiamati ed interpretatinei predetti precedenti;
4. proprio dalla riconosciuta natura pubblica dell’IPI discende l’applicazione del divieto di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale effetto della declaratoria di illegittimità dei termini apposti a contratti stipulati quando l'Istituto aveva già acquisito detta natura ; ne consegue la fondatezza del ricorso, in quanto tale preclusione assume valenza dirimente anche rispetto al trasferimento del personale al Ministero ricorrente per effetto della soppressione dell’IPI;5. ne derivache, non essendosi attenuta ai principi sopra espressi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità , alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma n