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Ordinanza — n. 34543/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against social contribution deduction from pension, ruling it exceeds regulatory powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34543/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that ordered the payment of withheld solidarity contributions. The Fund argued that its regulatory autonomy allowed it to apply these deductions to ensure long-term financial balance, while the individual contended the measure violated constitutional rights and specific pension laws. The court held that the regulatory power is strictly limited to determining pension treatment criteria, excluding the imposition of new financial burdens like solidarity contributions.

Regesto Legislator

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Art. 3 co. 12 l. n. 335/95; Art. 1 co. 763 l. n. 296/96; Art. 1 co. 488 l. n. 147/13; Art. 3 e 38 Cost.: The regulatory autonomy of private pension funds is limited to determining pension treatment criteria and excludes the imposition of solidarity contributions, which constitute a patrimonial performance violating constitutional principles.

Parole chiave

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regulatory autonomy limits solidarity contribution validity private pension fund powers constitutional patrimonial performance pension treatment criteria

Disposizioni normative citate

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Art. 3 co. 12 l. n. 335/95
Il contributo di solidarietà, ha infatti chiarito questa Corte (Cass.31875/18, seguita da altre, tra cui Cass.603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), sulla scorta di Corte Cost.
Art. 1 co. 763 l. n. 296/96
Questa Corte, decidendo sulla medesima questione posta dal motivo, ha più volte affermato (Cass.31642/22, Cass.16813 e 16814 del 2019) che gli interessi decorrono dalla data di maturazione del diritto, avendo i crediti previdenziali natura unitaria.
Art. 1 co. 488 l. n. 147/13
Questa Corte, decidendo sulla medesima questione posta dal motivo, ha più volte affermato (Cass.31642/22, Cass.16813 e 16814 del 2019) che gli interessi decorrono dalla data di maturazione del diritto, avendo i crediti previdenziali natura unitaria.
Art. 3 Cost.
Il contributo di solidarietà, ha infatti chiarito questa Corte (Cass.31875/18, seguita da altre, tra cui Cass.603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), sulla scorta di Corte Cost.
Art. 38 Cost.
Art. 16 l. 412/91
Questa Corte, decidendo sulla medesima questione posta dal motivo, ha più volte affermato (Cass.31642/22, Cass.16813 e 16814 del 2019) che gli interessi decorrono dalla data di maturazione del diritto, avendo i crediti previdenziali natura unitaria.
Art. 2033 c.c.
Art. 24 co. 24 lett. b) d.l. n. 201/11 conv. in l. n. 214/11
Art. 2 d. lgs. n. 509/94
Il contributo di solidarietà, ha infatti chiarito questa Corte (Cass.31875/18, seguita da altre, tra cui Cass.603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), sulla scorta di Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25212/09
Cass. n. 31875/18
Cass. n. 603 e 982 e 16814 del 2019
Cass. n. 28054/20
Cass. n. 6897 e 29535 del 2022
Corte Cost. n. 173/16
Cass. n. 6702/16
Cass. n. 7568/17
Cass. sez. un. n. 6928/18
Cass. n. 31642/22
Cass. n. 16813 e 16814 del 2019

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Testo completo

ENZA e ASSISTENZA a favore dei DOTTORI COMMERCIALISTI, rappresentata e difesa dal prof. Avv. MICHEL MARTONE, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n.11; ricorrente principale contro PIETRO CASTELLI, rappresentato e difeso dagli avv.ti MAURO MEZZETTI, ALBERTO MEZZETTI, STEFANO TACCHINO, presso il cui studio ha eletto domicilio, in via Germanico, n.197, Roma; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n.150/17 depositata il 21.3.2017; Oggetto: contributo solidarietà dottori commercialisti RGN Cron.

Rep. Ud.10.11.22 udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 10.11.22 dal consigliere dr. Alessandro Gnani RILEVATO CHE La Corte d’appello di Torino, in parziale conferma della pronuncia di primo grado, riteneva legittima la statuizione di condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) a pagare a Castelli Pietro le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati a partire dall’anno 2009 fino al 2013. Riteneva la Corte che la Cassa non potesse legittimamente applicare il contributo di solidarietà e specificava che sulle somme erano dovuti gli interessi legali dalla data di ciascun prelievo.

Avverso la sentenza ricorre la CNPADC per due motivi. Castelli Pietro resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95, dell’art.1, co.763 l. n.296/96, dell’art.1, co.488 l. n.147/13, degli artt.3 e 38 Cost. La Corte avrebbe errato nel negare che la Cassa, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, possa applicare il contributo di solidarietà onde perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.16 l. 412/91, nonché dell’art.2033 c.c. Avrebbe errato la Corte nell’applicare l’art.16 l. 412/91, anziché l’art.2033 c.c. sì che avrebbe dovuto far decorrere gli interessi dalla domanda e nondal pagamento.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte, con pronuncia n.25212/09, ha affermato che l'autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.2 d. lgs. n.509/94, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca -a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" -la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.

Il contributo di solidarietà, ha infatti chiarito questa Corte (Cass.31875/18, seguita da altre, tra cui Cass.603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), sulla scorta di Corte Cost. n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale di cui all’art.23 Cost. Né a diverse conclusioni conduce la norma di cui all’art.1, co.488 l. n.147/13, che non giustifica la trattenuta del contributo di solidarietà, poiché, quale norma di interpretazione autentica, riguarda provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, e non la materia in esame che, come detto, esula dai poteri regolamentari delle casse.

L’art.1, co.488 l. n.147/13, inoltre, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà, in quanto di carattere provvisorio (Cass.6702/16, Cass.7568/17). Infine, l’art.24, co.24, lett.

b) d.l. n.201/11 conv. in l. n.214/11 è inconferente ai presente fini, poiché trattasi di fonte legislativa, non di fonte regolamentare oggetto dell’intervento di delegificazione dell’art.2 d. lgs. n.509/94 Alla luce dei rilievi sull’art.1, co.488 l. n.147/13, che non erano chiaramente definiti nelle sentenze di questa Corte antecedenti la proposizione del ricorso, va esclusa l’inammissibilità dello stesso ai sensi dell’art.360 bis c.p.c., in favore della manifesta infondatezza. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte, decidendo sulla medesima questione posta dal motivo, ha più volte affermato (Cass.31642/22, Cass.16813 e 16814 del 2019) che gli interessi decorrono dalla data di maturazione del diritto, avendo i crediti previdenziali natura unitaria.

È stato richiamato in dette pronunce l’arresto di Cass., sez. un., n.6928/18, ove è riaffermato che agli accessori della prestazione previdenziale non si applica il regime proprio delle obbligazioni pecuniarie, e che gli interessi devono essere calcolati dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente, con distrazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio, liquidate al controricorrente, in €2800 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge;spese da distrarsi ai procuratori antistatari, avv.ti Mezzetti e avv. Tacchino; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, all’adunanza del 10.11.2