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Ordinanza — n. 34449/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against labor classification ruling due to parties' settlement agreement ending the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34449/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the contested matter ceased following a joint settlement agreement between the healthcare company and the employee. The lower court had previously ruled in favor of the employee, ordering the company to reclassify her job profile and pay a differential based on her actual duties. Consequently, the court ordered the parties to share litigation costs equally.

Regesto Legislator

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Art. 177 c.p.c.; Art. 178 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement during proceedings, the court declares the matter ceased and equitably allocates litigation expenses.

Parole chiave

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labor classification dispute settlement agreement cessation of litigation equitable cost sharing healthcare sector employment CCNL professional profile Corte di Cassazione classe di stipendio

Disposizioni normative citate

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Art. 177 c.p.c.
Art. 178 c.p.c.
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Testo completo

ANZA sul ricorso 15786/2019 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI presso lo studio del dott. Alfredo Placidi, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato ISABELLA MACRÌ e dall'avvocato IVAN TURCO -ricorrente - contro MARILUCE DELL'ACCANTERA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ANTONIO RAMPINO - controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D'APPELLO DI LECCE, pubblicata il 08/03/2019 R.G. n. 2525/2013; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 03/11/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza dell'8 marzo 2019, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda proposta da Mariluce Dell'Accantera nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Lecce e, per l'effetto, previa disapplicazione delle delibere di DG n. 3866 del 30.11.2009 e n. 521 del 26.2.2010, condannava la ASL di Lecce ad inquadrare la Dell'Accantera nel profilo professionale di Operatore Tecnico addetto all'assistenza categoria B del CCNL per il Comparto Sanità a far data dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Azienda predetta e a corrispondere alla Dell'Accantera, da pari data, il relativo trattamento economico differenziale ; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere illegittimamente intervenuta la delibera DG n. 3866/2009 a mutare in senso deteriore, dalla categoria B alla A, l'inquadramento spettante alla Dell'Accantera all'atto della sua stabilizzazione rispetto all'esito della ricognizione del personale da stabilizzare cui la ASL aveva proceduto con precedenti delibere de 2008, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte, ai fini dell'equiparazione con le qualifiche previste dal CCNL per il comparto Sanità, per essersi il diritto all'inquadramento nella categoria B consolidato in virtù dei predetti provvedimenti; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'ASL di Lecce, affidando l'impugnazione a undici motivi, cui resiste, con controricorso, la Dell'Accantera; - che nelle more della fissazione dell'udienza le parti hanno depositato richiesta congiunta di definizione del giudizio a seguito di accordo e verbale di accordo sottoscritto dalle parti stesse innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Lecce, di cui all'odierna udienza questo Collegio dà atto, dichiarando la cessazione della materia del contendere

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 3.11.20