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Ordinanza — n. 34448/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as parties reach settlement agreement ending all litigation between ASL and employee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34448/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the contested matter between the ASL of Lecce and Piera Grazioso ceased following a mutual settlement agreement. While the lower court had ruled in favor of the employee regarding her professional classification and salary, the parties subsequently signed a conciliation agreement to resolve their dispute. Consequently, the court ordered the complete compensation of litigation costs between the parties and dismissed the appeal without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 176 c.p.c.; Art. 177 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement during proceedings, the court declares the matter of contention ceased and compensates litigation costs.

Parole chiave

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labor dispute settlement conciliation agreement cessation of litigation costs compensation professional classification healthcare sector dismissal of appeal mutamento di categoria o di quadro

Disposizioni normative citate

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Art. 176 c.p.c.
Art. 177 c.p.c.
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Testo completo

19 ORDINANZA sul ricorso 15627/2019 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI presso lo studio del dott. Alfredo Placidi, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato ISABELLA MACRÌ e dall'avvocato IVAN TURCO -ricorrente - contro PIERA GRAZIOSO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ANTONIO RAMPINO - controricorrente - avverso la sentenze n. 156/2019 della CORTE D'APPELLO DI LECCE, pubblicata il 26/02/2019 R.G. n. 1892/2013; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 03/11/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 26 febbraio 2019, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda proposta da Piera Grazioso nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Lecce e, per l'effetto, previa disapplicazione delle delibere di DG n. 3866 del 30.11.2009 e n. 521 del 26.2.2010, condannava la ASL di Lecce ad inquadrare la Grazioso nel profilo professionale di Operatore Tecnico addetto all'assistenza categoria B del CCNL per il Comparto Sanità a far data dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Azienda predetta e a corrispondere alla Grazioso, da pari data, il relativo trattamento economico differenziale ; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere illegittimamente intervenuta la delibera DG n. 3866/2009 a mutare in senso deteriore, dalla categoria B alla A, l'inquadramento spettante alla Grazioso all'atto della sua stabilizzazione rispetto all'esito della ricognizione del personale da stabilizzare cui la ASL aveva proceduto con precedenti delibere de 2008, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte, ai fini dell'equiparazione con le qualifiche previste dal CCNL per il comparto Sanità, per essersi il diritto all'inquadramento nella categoria B consolidato in virtù dei predetti provvedimenti; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'ASL di Lecce, affidando l'impugnazione a undici motivi, cui resiste, con controricorso, la Grazioso; - che nelle more della fissazione dell'udienza le parti hanno depositato richiesta congiunta di definizione del giudizio a seguito di accordo e verbale di accordo sottoscritto dalle parti stesse innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Lecce, di cui all'odierna udienza questo Collegio dà atto, dichiarando la cessazione della materia del contendere

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerate del