Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34381/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against social contribution deduction from commercialist doctors' pensions as unauthorized.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34381/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the National Pension Fund's appeal against a first-instance judgment ordering it to pay withheld solidarity contributions to commercialist doctors. The lower court ruled that the Fund lacked the regulatory authority to impose this temporary financial deduction on already calculated pensions. The Supreme Court affirmed this decision, stating that such contributions fall outside the scope of the Fund's regulatory powers and violate specific legislative provisions limiting such deductions to long-term financial equilibrium measures.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2 d.lgs. n. 509/94; Art. 1, co. 488 l. n. 147/13: The regulatory autonomy of private pension funds does not extend to imposing temporary solidarity contributions on pensions, as such measures exceed the limits of determining pension treatment criteria and violate statutory exclusions for provisional financial adjustments.

Parole chiave

Generato dall'IA
private pension fund autonomy solidarity contribution deduction regulatory power limits pension treatment criteria financial equilibrium measure constitutional property rights administrative regulation scope

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 d.lgs. n. 509/94
Il contributo di solidarietà, ha infatti chiarito questa Corte (Cass.31875/18, seguita da altre, tra cui Cass.603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), sulla scorta di Corte Cost.
Art. 1, co. 488 l. n. 147/13
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art.
Art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
Art. 3, co.12 l. n. 335/95
Il contributo di solidarietà, ha infatti chiarito questa Corte (Cass.31875/18, seguita da altre, tra cui Cass.603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), sulla scorta di Corte Cost.
Art. 24, co.24 d.l. n. 201/11 conv. in l. n. 214/11
Art. 38 Cost.
Art. 23 Cost.
Art. 360 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25212/09
Cass. n. 31875/18
Cass. n. 603 e 982 e 16814 del 2019
Cass. n. 28054/20
Cass. n. 6897 e 29535 del 2022
Corte Cost. n. 173/16
Cass. n. 6702/16
Cass. n. 7568/17

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ENZA e ASSISTENZA a favore dei DOTTORI COMMERCIALISTI, rappresentata e difesa dagli avv.ti ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Roma, via Po n.25/b; ricorrente principale contro GIORGIO FERRINO, GIACOMO ZUNINO, BOIDI MARIO, GRAZIELLA PAPINI, MARIO PIA, CARLO RAVA, PIETRO ROSSO, rappresentati e difesi dagli avv.ti PAOLO BOER e ALBERTO BOER e MARIO TORTONESE, presso il cui studio hanno eletto domicilio, in Piazza Cola di Rienzo, n.69, Roma; controricorrenti Oggetto: contributo solidarietà dottori commercialisti RGN Cron.

Rep. Ud.10.11.22 avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.2162/15 depositata il 1.2.16; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 10.11.22 dal consigliere dr. Alessandro Gnani RILEVATO CHE La Corte d’appello di Torino, con ordinanza ex artt.348 bis e 348 ter c.p.c. dichiarava inammissibile l’appello avverso la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) a pagare ai ricorrenti Zunino Giacomo, Ferrino Giorgio, Boidi Mario, Papini Graziella, Pia Mario, Rava Carlo, Rosso Pietro le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati nel 2014 e 2015.

Riteneva il primo giudice che la Cassa non potesse legittimamente applicare il contributo di solidarietà. Avverso la sentenza di primo grado ricorre la CNPADC per due motivi. Zunino Giacomo, Ferrino Giorgio, Boidi Mario, Papini Graziella, Pia Mario, Rava Carlo, Rosso Pietro resistono con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione dell’art.1 l. n.147/13. Il Tribunale avrebbe errato nel negare che la Cassa, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, possa applicare il contributo di solidarietà onde perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine.

Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione dell’art.2 d. lgs. n.509/94 in combinato disposto con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC, nonché dell’art.3, co.12 l. n.335/95, dell’art.24, co.24 d.l. n.201/11, conv. in l. n.214/11, degli artt.3 e 38 Cost. Il tribunale non avrebbe dovuto disapplicare il regolamento della Cassa, assunto nel rispetto della normativa primaria di settore. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Questa Corte, con pronuncia n.25212/09, ha affermato che l'autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.2 d. lgs. n.509/94, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Il contributo di solidarietà, ha infatti chiarito questa Corte (Cass.31875/18, seguita da altre, tra cui Cass.603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), sulla scorta di Corte Cost. n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale di cui all’art.23 Cost.

Né a diverse conclusioni conduce la norma di cui all’art.1, co.488 l. n.147/13, che non giustifica la trattenuta del contributo di solidarietà, poiché, quale norma di interpretazione autentica, riguarda provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, e non la materia in esame che, come detto, esula dai poteri regolamentari delle casse. L’art.1, co.488 l. n.147/13, inoltre, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà, in quanto di carattere provvisorio (Cass.6702/16, Cass.7568/17).

Infine, l’art.24, co.24, lett.

b) d.l. n.201/11 conv. in l. n.214/11 è inconferente ai presente fini, sia perché trattasi di norma relativa ai prelievi delle annualità 2012 e 2013, diverse dalle annualità cui si riferisce la sentenza, sia soprattutto perché trattasi di fonte legislativa, non di fonte regolamentare oggetto dell’intervento di delegificazione dell’art.2 d. lgs. n.509/94 Alla luce dei rilievi sull’art.1, co.488 l. n.147/13, che non erano chiaramente definiti nelle sentenze di questa Corte antecedenti la proposizione del ricorso, va esclusa l’inammissibilità dello stesso ai sensi dell’art.360 bis c.p.c., in favore della manifesta infondatezza. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente, con distrazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio, liquidate ai controricorrenti, in €2800 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi ai procuratori antistatariavv.ti Boer e avv. Tortonese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, all’adunanza del 10.