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Ordinanza — n. 34323/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects Ministry appeal, upholding teacher's right to re-entry into permanent ranking lists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34323/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Education's appeal against a lower court ruling that granted a teacher's right to re-enter the permanent ranking list. The Ministry argued that the 2006 law implicitly abolished the 2004 transitional rule allowing re-entry without a new application, but the court found no such incompatibility. Consequently, the lower court's decision recognizing the teacher's rights was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 605, I. n. 296/2006; Art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004: The transformation of permanent teacher ranking lists into lists with limited slots does not implicitly abolish the transitional provision allowing re-entry for previously cancelled teachers.

Parole chiave

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teacher ranking lists re-entry rights transitional provisions implicit abrogation public service law valutazione del reinserimento ricollocamento in un istituto durata del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 605, I. n. 296/2006
235/2014, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta perdurante operatività dell'art. 1, comma 1 bis, d.l.
Art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004
235/2014, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta perdurante operatività dell'art. 1, comma 1 bis, d.l.
D.M. n. 235/2014
296/2006 e del D.M. n. 235/2014, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta perdurante operatività dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10221/2020
296/2006; che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 10221/2020 ma già Cass.
Cass. n. 28250/2017
10221/2020 ma già Cass. n. 28250/2017) secondo cui "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art.
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Testo completo

ZA sul ricorso 29843/2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente - contro MARIA GIOVANNA VALERIA SANNA - intimata - avverso la sentenza n. 1156/2017 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, ZCZ1 pubblicata il 28/08/2017, notificata il 11/10/2017, R.G. n. 272/2015; 3CTL udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 02/11/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO - che, con sentenza del 28 agosto 2017, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e accoglieva la domanda proposta da Valeria Maria Giovanna Sanna nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università, riconoscendo il rivendicato diritto al reinserimento nella graduatoria permanente ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico provinciale di Milano per il triennio 2014/2017 con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che la riconfigurazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non implica ex se, in assenza di una esplicita previsione in tal senso, la cristallizzazione delle stesse al giorno della trasformazione, considerato che i limiti sono soltanto quelli previsti dal legislatore, vale a dire il divieto di nuovi inserimenti e l'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 non comporta un ampliamento delle persone iscritte in graduatoria ma si limita a prevedere la possibilità di un reinserimento di chi, facendone parte in quanto già in possesso dei requisiti necessari, era stato cancellato per non aver presentato tempestivamente la domanda di permanenza o di aggiornamento; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la Sanna, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 605, I. n. 296/2006 e del D.M. n. 235/2014, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta perdurante operatività dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, da ritenersi viceversa tacitamente abrogato per incompatibilità dall'art. 1, comma 605, I. n. 296/2006, con esclusione di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento in difetto di presentazione di apposita domanda che la disciplina transitoria prevedeva a pena di cancellazione definitiva; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 disp. legge in generale, il Ministero ricorrente, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento in base al quale la Corte territoriale ha ritenuto di dovere escludere l'intervenuta abrogazione tacita per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 da parte dell'art. 1, comma 605, I. n. 296/2006; che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 10221/2020 ma già Cass. n. 28250/2017) secondo cui "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, I. n. 296/2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente possa essere reinserito nella graduatoria da cui era stato provvisoriamente cancellato, con il punteggio maturato al momento della cancellazione" che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver la Colombo, svolto difesa alcuna

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nell'adunanza camera