Court allows teacher's appeal, ruling new law did not abolish old reinstatement rights for cancelled candidates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation overturned a lower court decision that had dismissed a teacher's request for reinstatement in the competitive exam rankings. The teacher argued that a new law abrogated his right to be reinserted after a provisional cancellation, while the Ministry contended the new rules excluded such reinstatements. The court ruled in favor of the teacher, establishing that the new legislation did not invalidate the previous provision allowing reinsertion with earned points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004; Art. 1, comma 605, I. n. 296/2006: The transformation of permanent exam rankings into those with limited slots does not abrogate the transitional provision allowing teachers to be reinserted into rankings from which they were provisionally cancelled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZA sul ricorso 18079/2017 proposto da: NICOLA GRASSI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STIMIGLIANO N. 5 presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BRAMATI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE GIOÈ -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 2c22 - controricorrente - - avverso la sentenza n. 523/2016 della CORTE D'APPELLO DI GENOVA, pubblicata il 16/01/2017 R.G. n. 403/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 02/11/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 16 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di La Spezia, rigettava la domanda proposta da Nicola Grassi nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto, quale docenti abilitato all'insegnamento per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) nell'ambito territoriale della provincia di La Spezia ad essere reinserito nelle graduatorie della predetta classe di concorso per il triennio 2014/2017, con il punteggio già maturato all'atto della cancellazione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa dell0'istang(non consentendo l'art. 1, comma 605, I. n. 296/2006, a differenza dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nuovi inserimenti nelle graduatorie trasformate "ad esaurimento" una volta che coloro che fossero stati cancellati provvisoriamente non si fossero valsi della facoltà prevista dalla disciplina transitoria, ad evitare la cancellazione in via definitiva, di presentare domanda per la permanenza ed il reinserimento in graduatoria; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Grassi, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il MIUR; - che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO - che, con l'unico articolato motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis. DI n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, 1, comma 605, I. n. 296/2006, 15, disp. legge in generale, principi in materia di gerarchia delle fonti e art. 1 D.M. n. 235/2014, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta intervenuta abrogazione per incompatibilità del citato art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 da parte dell'art. 1, comma 605 I. n. 296/2006 con esclusione di nuovi inserimenti, in difetto dell'esercizio tempestivo della facoltà, riconosciuta in via transitoria sotto la comminatoria della cancellazione definitiva, di presentare domanda di reinserimento; che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.n. 10221/2020 ma già Cass. n. 28250/2017) secondo cui "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, I. n. 296/2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, di. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente possa essere reinserito nella graduatoria da cui era stato provvisoriamente cancellato, con il punteggio maturato al momento della cancellazione" che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d'Appello di Genova in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza came