Cassation appeal dismissed due to loss of standing after plaintiffs were hired into permanent roles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiffs had lost their legal interest in the case. Originally, the plaintiffs sought reinstatement into a specific teaching class after being provisionally removed, but the lower court rejected their claim based on specific statutory limitations. The court dismissed the appeal as inadmissible because the plaintiffs had been hired into permanent positions by September 2020, rendering the original grievance moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 605, I. n. 296/2006; Art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004: The right to appeal regarding provisional removal from a teaching class is extinguished if the applicant is subsequently hired into a permanent role, resulting in the loss of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ZA sul ricorso 16726/2017 proposto da: ROSARIA MAFFEO e MONICA TEDESCO, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COSSERIA N. 5 presso lo studio dell'avvocato LAURA TRICERRI, rappresentate e difese dall'avvocato EMANUELA D'ALLARA -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - controricorrente - avverso la sentenza n. 478/2016 della CORTE D'APPELLO DI GENOVA, pubblicata il 13/01/2017 R.G. n. 149/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 02/11/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 13 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di La Spezia, rigettava la domanda proposta da Rosaria Maffeo e Monica Tedesco nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto il riconoscimento del loro diritto, quali docenti abilitate all'insegnamento per la classe di concorso A019 nell'ambito territoriale della provincia di La Spezia ad essere reinserite nelle graduatorie della predetta classe di concorso dell'1.9.2014, con il punteggio già maturato all'atto della cancellazione, con condanna dell'amministrazione scolastica ad adottare i relativi provvedimenti; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa delle istanti non consentendo l'art. 1, comma 605, I. n. 296/2006, a differenza dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nuovi inserimenti nelle graduatorie trasformate "ad esaurimento" una volta che coloro che fossero stati cancellati provvisoriamente non si fossero valsi della facoltà prevista dalla disciplina transitoria, ad evitare la cancellazione in via definitiva, di presentare domanda per la permanenza ed il reinserimento in graduatoria; - che per la cassazione di tale decisione ricorrevano entrambi le istanti, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, "U") con controricorso, il MIUR; - che nelle more della fissazione dell'udienza le istanti depositavano memoria con la quale davano conto della sopravvenuta carenza di interesse per essere state dal settembre 2020 assunte in ruolo a tempo indeterminato, di cui all'odierna udienza questo Collegio dà atto, dichiarando brIE 1,j2/4 91 fki7EA-E-5-56 inammissibile il ricorsóW-ampensando tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 2.11.2022