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Ordinanza — n. 34319/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Ministry appeal, upholding lower court's order to reinstate teacher in permanent list.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34319/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Education's appeal against a Milan appellate court ruling that reinstated a teacher in the permanent selection list. The Ministry argued that the 2006 law implicitly abolished the 2004 provision allowing reinstatement without a new application, but the court found no such incompatibility. Consequently, the lower court's decision to reinstate the teacher with her original score was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1 bis d.l. n. 97/2004; Art. 1, comma 605 I. n. 296/2006: The transformation of permanent selection lists into lists with quotas does not implicitly abolish the transitional rule allowing reinstatement of previously cancelled candidates without a new application.

Parole chiave

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public employment selection permanent selection lists reinstatement of teachers transitional provisions implicit abrogation administrative law public service provvedimento di reinserimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 1 bis d.l. n. 97/2004
42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta perdurante operatività dell'art. 1, comma 1 bis, d.l.
Art. 1, comma 605 I. n. 296/2006
42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta perdurante operatività dell'art. 1, comma 1 bis, d.l.
Art. 401 d.lgs. n. 297 del 1994
28250/2017) secondo cui "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10221/2020
Cass. n. 28250/2017
10221/2020 ma già Cass. n. 28250/2017) secondo cui "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art.
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Testo completo

A sul ricorso 7354/2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente - contro ALESSANDRA COLOMBO - intimata - avverso la sentenza n. 907/2016 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, pubblicata il 22/09/2016 R.G. n. 1663/2013; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 02/11/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 22 settembre 2016, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da Alessandra Colombo nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e ordinava all'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano di inserire la Colombo nella graduatoria permanente ad esaurimento come conseguenza della domanda presentata in data 25.5.2011, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che la riconfigurazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non implica ex se, in assenza di una esplicita previsione in tal senso, la cristallizzazione delle stesse al giorno della trasformazione, considerato che i limiti sono soltanto quelli previsti dal legislatore, vale a dire il divieto di nuovi inserimenti e pic erl'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 non comporta un ampliamento delle persone iscritte in graduatoria, ma si limita a prevedere la possibilità di un reinserimento di chi, facendone parte in quanto già in possesso dei requisiti necessari, era stato cancellato per non aver presentato tempestivamente la domanda di permanenza o di aggiornamento; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Colombo, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis e comma 4, d.l. n. 97/2004, 1, comma 605, I. n. 296/2006 e dei DD.MM. nn. 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta perdurante operatività dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, da ritenersi viceversa tacitamente abrogato per incompatibilità dall'art. 1, comma 605, I. n. 296/2006, con esclusione di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento in difetto di presentazione di apposita domanda che la disciplina transitoria prevedeva a pena di cancellazione definitiva; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 10221/2020 ma già Cass. n. 28250/2017) secondo cui "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, I. n. 296/2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente possa essere reinserito nella graduatoria da cui era stato provvisoriamente cancellato, con il punteggio maturato al momento della cancellazione" i''(Ici.J(=t)ì che il ricorso va, dunque, rigettato, senzaY z C61~ LLE 1:111CMIC.' spese per non aver la Colombo, svolto difesa alcuna

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del