Cassation court dismisses Ministry appeal regarding teacher reinsertion rules and transitional provisions validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Education appealed the appellate court's decision allowing a teacher's reinsertion into the permanent ranking from the 2011/2012 school year. The Ministry argued that a specific transitional provision was implicitly repealed by new laws, preventing such reinsertions without a new application. The court rejected this claim, ruling that the old provision remained valid and compatible with the new framework, thereby upholding the lower court's favorable ruling for the teacher.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004; Art. 1, comma 605, I. n. 296/2006: The transformation of permanent teacher rankings into exhaustion-based lists did not implicitly repeal the transitional provision allowing reinsertion for previously cancelled teachers, as the two norms remain compatible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZA sul ricorso 4244/2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente - contro ROBERTA CALAMANDREI - intimata - 36k7-- avverso la sentenza n. 158/2016 della CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, pubblicata il 17/08/2016 R.G. n. 116/2015; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 02/11/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 17 agosto 2016, la Corte d'Appello di Perugia, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Perugia di accoglimento a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 della domanda proposta da Roberta Calamandrei nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado per il biennio 2009/2010, accoglieva la domanda dall'anno scolastico 2011/2012; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa 1/.., ritenuto fondata la pretesa della Calamandrei dilla diversa decorrenza, stante l'illegittimità, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. in I. n. 143/2004, del rifiuto dell'amministrazione di dar corso alla domanda di reinserimento nelle graduatorie predette tempestivamente presentata in occasione del previsto aggiornamento per il triennio 2011/2014, domanda viceversa tardivamente inviata per il biennio pregresso e correttamente non considerata; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Calamandrei, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis e comma 4, d.l. n. 97/2004, 1, comma 695, I. n. 296/2006 e dei DD.MM. nn. 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta perdurante operatività dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, da ritenersi viceversa tacitamente abrogato per incompatibilità dall'art. 1, comma 605, I. n. 296/2006, con esclusione di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento in difetto di presentazione di apposita domanda che la disciplina transitoria prevedeva a pena di cancellazione definitiva; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 10221/2020 ma già Cass. n. 28250/2017) secondo cui "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, I. n. 296/2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, di. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente possa essere reinserito nella graduatoria da cui era stato provvisoriamente cancellato, con il punteggio maturato al momento della cancellazione" CO_CIJUkie,9-7 che il ricorso va, dunque, rigettato, senza gl5rjr,itu:pgrg'élle spese per non aver la Calamandrei, svolto difesa alcuna
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 2