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Ordinanza — n. 34194/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor subordination finding based on Inps investigation records.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34194/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Association's appeal against a lower court ruling that confirmed labor subordination. The Association argued the evidence was insufficient and their right to defense was violated, while Inps maintained the investigation records proved subordination. The court dismissed the appeal because the lower court correctly placed the burden of proof on Inps and the appellant failed to identify specific decisive facts omitted from the trial.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 360 n.5 c.p.c.: The burden of proving labor subordination lies with the entity claiming it; appeals challenging the free evaluation of evidence must specifically identify decisive facts omitted from the contradictory proceedings.

Parole chiave

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labor subordination burden of proof free evaluation of evidence omitted decisive facts labor law subordination associazione attività sottoposta a contribuzione esclusione dal consorzio

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
in relazione all'art. 2697 c.c. La Corte avrebbe violato la regola dell'art.2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2222 c.c.
Art. 360 n.5 c.p.c.
Art. 61 d. Igs. n.276/03
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 2697 c.c
in relazione all'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.15703/08
Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel verbale, la Corte ha richiamato il principio di libero apprezzamento del giudice, trattandosi di prove indiziarie che possono essere ritenute sufficiente in sé sole, rendendo superflui altri mezzi di prova (Cass.15703/08, Cass.3525/05).
Cass.3525/05
Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel verbale, la Corte ha richiamato il principio di libero apprezzamento del giudice, trattandosi di prove indiziarie che possono essere ritenute sufficiente in sé sole, rendendo superflui altri mezzi di prova (Cass.15703/08, Cass.3525/05).
Cass., sez. un., n.20867/20
e quindi censuri la libera valutazione del giudice del complessivo quadro probatorio, in mancanza di una denuncia di omessa valutazione di un fatto decisivo (Cass., sez. un., n.20867/20); fatto decisivo la cui identificazione manca nel ricorso.
Cass.16214/19
(Cass.16214/19); ma anche tale allegazione manca in ricorso.
Cass.22846/22
Cass.22846/22), senza che i motivi di ricorso abbiano però allegato lo specifico fatto storico decisivo e omesso, sottoposto al contraddittorio delle parti.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9606-2021 proposto da: BOLERO PALACE PRIVATE CLUB MULTIMEDIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 12, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA ANGELINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PICCI; - ricorrente - 2022 contro 3621 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 379/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/10/2020 R.G.N. 947/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l'opposizione dell'Associazione Bolero Palace Private Club Multimediale a un avviso di addebito notificato dall'Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi e somme aggiuntive in dipendenza di alcuni rapporti qualificati come di lavoro subordinato e assunti dall'Associazione come prestazioni di lavoro occasionale o prestazioni di volontariato svolte da soci-avventori del club. La Corte riteneva la sussistenza di tutti gli elementi della subordinazione, per come emergeva dalle risultanze del verbale di accertamento congiunto di Inps e ITL, mentre due testi escussi erano considerati non credibili.

Contro la sentenza, l'Associazione ricorre per due motivi. Inps e SCCI sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. La Corte avrebbe violato la regola dell'art.2697 c.c. esonerando l'Inps dall'onere di dimostrare la subordinazione e non ammettendo prove chieste dall'Associazione, ledendone il diritto di difesa, considerando altresì che la sentenza si reggeva solo sulle risultanze del verbale di accertamento Inps non sottoposte a contraddittorio.

Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.2222 c.c., difetto assoluto di motivazione rispetto agli artt.2222 c.c. e 61 d. Igs. n.276/03, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. La Corte avrebbe errato nel non considerare che si trattava di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, che mai superavano 30 giorni nell'anno solare. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati per un verso, e inammissibili sotto altro profilo. Premesso che la Corte non ha violato l'art.2697 c.c., avendo posto a carico dell'Inps l'onere di dimostrare il vincolo di subordinazione, la stessa ha ricavato gli indici della subordinazione dalle risultanze dei verbali di accertamento: ivi i lavoratori avevano dichiarato di prendere le direttive e le disposizioni direttamente dal sig.

Mercurio, di lavorare quando erano chiamati dallo stesso, di svolgere solo attività lavorativa (baristi, cuochi, guardarobieri) senza mai comportarsi come avventori.Essendo dimostrato il vincolo di subordinazione, rettamente la Corte ha escluso il richiamo al lavoro autonomo di tipo occasionale. Sotto tali profili vi è manifesta infondatezza del ricorso, mentre le ulteriori argomentazioni del ricorso deducono censure inammissibili. Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel verbale, la Corte ha richiamato il principio di libero apprezzamento del giudice, trattandosi di prove indiziarie che possono essere ritenute sufficiente in sé sole, rendendo superflui altri mezzi di prova (Cass.15703/08, Cass.3525/05).

Si deve aggiungere che non è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca la violazione dell'art.116 c.p.c. e quindi censuri la libera valutazione del giudice del complessivo quadro probatorio, in mancanza di una denuncia di omessa valutazione di un fatto decisivo (Cass., sez. un., n.20867/20); fatto decisivo la cui identificazione manca nel ricorso. Così come la mancata ammissione di mezzi istruttori chiesti è denunciabile in sede di legittimità solo allegando che la prova rigettata riguardava fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. (Cass.16214/19); ma anche tale allegazione manca in ricorso.

Nella sostanza, il ricorso critica la motivazione della sentenza nel suo argomentare gli indici probatori da cui ha desunto la presenza della subordinazione. Si rientra così nel vizio dell'art.360, n.5 c.p.c. (v. Cass.22846/22), senza che i motivi di ricorso abbiano però allegato lo specifico fatto storico decisivo e omesso, sottoposto al contraddittorio delle parti. Nulla sulle spese essendo rimasti intimati Inps e SCCI spa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Così