Cassation court dismisses appeal against INPS, upholding absolute presumption of subordination for generic project contracts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Metanodotti S.p.A. against a lower court ruling that converted generic project contracts into subordinate employment relationships. The appellant argued for a relative presumption of subordination, but the court affirmed that the absolute presumption applies when a project lacks specific content. Consequently, the court held that the automatic conversion to indefinite-term employment is mandatory upon finding a project's genericity, regardless of the parties' conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, co. 1 e 2 d. Igs. n. 276/2003; When a project contract lacks specific content, the absolute legal presumption of subordinate employment relationship prevails, mandating automatic conversion to an indefinite-term contract without further factual verification of subordination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8399-2021 proposto da: METANODOTTI S.P.A. DIVISIONE COMMERCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa MATTEO MANGMTNT; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 42/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/02/2021 R.G.N. 271/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE: La Corte d'Appello di Bologna, riformando in parte la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata l'opposizione proposta da Metanodotti spa - Divisione Commerciale ad un avviso di addebito emesso dall'Inps e traente origine da due contratti 0L collaborazione a progetto convertiti in rapporti di lavoro subordinato. Come già il primo giudice, riteneva la Corte che i progetti fossero carenti di specificità ma, a differenza di quanto affermato dal tribunale, riteneva che dall'art.69 d. Igs. n.276/03 seguisse una presunzione assoluta, e non solo relativa, di natura subordinata del rapporto.
Avverso la sentenza ricorre Metanodotti spa per due motivi. L' Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art.69, co.1 e 2 d. Igs. n. 276/03 per avere la Corte territoriale ritenuto generici i progetti. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia erronea valutazione dell'art. 69, co.1, d. Igs. n.276/03, anche contraria al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. La Corte avrebbe errato nell'applicare la presunzione assoluta laddove bene aveva fatto il giudice di primo grado a ritenere la presunzione solo relativa e a escludere la prova della subordinazione.
Il primo motivo è inammissibile. Esso solleva una questione - quella della genericità o meno del progetto - su cui è caduto il giudicato interno. Come emerge dalla sentenza, già il tribunale aveva dichiarato la genericità dei due progetti e sul punto la società non aveva svolto appello incidentale, rinunciando a svolgere difese. Su tale questione preliminare era dunque sceso il giudicato interno, nonostante la motivazione ad abundantiam della Corte in punto di laconicità del progetto, donde l'inammissibilità del motivo (Cass.194/02, Cass.5150/03).
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudizio verte su due contratti a progetto, uno stipulato prima dell'intervento normativo di cui all'art.1, co.24 I. n.92/12 all'art.69 d. Igs. n.276/03, e uno stipulato in epoca successiva. In entrambi i casi, alla genericità del progetto segue la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato. Prima della novella, questa Corte ha più volte affermato che il regime sanzionatorio previsto dall'art.69 nell'originario testo contemplava due distinte e strutturalmente differenti ipotesi: al comma 1, è sanzionato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", e restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria; mentre al comma 2 è disciplinata l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (Cass.12820/16, Cass.17707/20, Cass.27543/20;
Cass.24636/22). Accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non si deve dunque far luogo ad alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando bensì la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. Cass.17127/16, Cass.17707/20). Per i contratti conclusi successivamente all'arti, co.24 I. n.92/12, invece, la conversione ex lege deriva direttamente dal testo legislativo di interpretazione autentica.
È stato lo stesso legislatore, onde fugare qualsiasi dubbio interpretativo, ad escludere la presunzione semplice di subordinazione e ad affermare che, all'invalidità per genericità del progetto, segue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato. Nulla sulle spese essendo l'Inps rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Così deciso in Roma, all'adunanza cam