Italian court dismisses appeal against social security contributions for generic project contracts lacking specific results.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Confcommercio against the Appellate Court's decision ordering INPS to pay €52,816 in contributions and penalties. Confcommercio argued that the project contracts were specific under the law applicable at the time of signing, prior to legislative amendments. The court held that the lower court correctly applied the original text of the relevant regulations, finding the projects lacked essential characteristics like specific final results and autonomy, thereby mandating their conversion to subordinate employment relationships.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, 62, 69 d. Igs. n. 276/03; A project contract lacks specificity and requires conversion to a subordinate employment relationship when it lacks a defined final result, presents standardization identical to the company's ordinary business activities, and fails to demonstrate functional autonomy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 7658-2018 proposto da: CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI POTENZA ASSOCIAZIONE GENERALE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI DELLE PROFESSIONI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO 2022 IOELE; 3618 - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.
S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 184/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 06/09/2017 R.G.N. 187/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RILEVATO CHE: La Corte d'appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato integralmente la domanda di accertamento negativo avanzata da Confcommercio della provincia di Potenza, confermando così la legittimità della pretesa di pagamento di €52.816,00 a titolo di contributi e sanzioni, vantata dall'Inps sulla base di un verbale ispettivo in cui era stata accertata la genericità di alcuni contratti di collaborazione a progetto stipulati da Confcommercio con suoi addetti La Corte riteneva la mancanza di specificità del progetto e la conseguente applicabilità dell'art.69, co.1 d.
Igs. n.276/03, con conversione dei contratti in rapporti di lavoro subordinato. Avverso la sentenza Confcommercio della provincia di Potenza ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Inps, in proprio e quale procuratore speciale di SCCI spa, resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE: Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 11 Disposizioni sulla legge in generale e dell'art.1, co.25, legge n.92/12, nonché violazione e falsa applicazione degli artt.61, 62, 69 d. Igs. n.276/03. La Corte avrebbe errato nel ritenere applicabile il testo dell'art.61 e 62 d.
Igs. n.276/03 come risultante dalle modifiche apportate dalla I. n.92/12, essendo i contratti in questione stati conclusi in epoca antecedente alla novella. Argomentava nel senso che i progetti fossero specifici e conformi al dettato dell'art.61 d. Igs. n.276/03 vigente ratione temporis. Il motivo è manifestamente infondato. In nessun passo della sentenza emerge che la Corte abbia applicato, ai fini del decidere, gli artt.61 e 62 d. Igs. n.276/03 nella formulazione risultante dalle modifiche ad opera del'art.1, co.23 I. n.92/12. La Corte d'appello ha bensì ritenuto che i vari progetti non fossero specifici in quanto: mancavano dell'individuazione del risultato finale, presentavano una standardizzazione da cui l'identicità dei plurimi progetti, peraltro sovrapponibili all'oggetto sociale di Confcommercio.
Concludeva per l'assenza di una specifica fase di lavoro o incarico. Tale accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell'art.360, n.5 c.p.c., sorregge una corretta applicazione degli artt.61 e 62 d. Igs. i n.276/03 nel testo vigente ratione temporis. Questa Corte, riguardo ai contratti stabiliti nel vigore della originaria formulazione degli artt.61 e 62 d. Igs. n267/03, ha affermato la conversione ex art.69 d. Igs. n.276/03 quando il progetto, come accade qui, sia privo delle sue caratteristiche essenziali, ovvero la specificità e l'autonomia (Cass.27543/00).
Anche in quell'ipotesi, il progetto non era funzionalmente collegato ad un risultato finale, di cui non si faceva cenno nel contratto. Ancora, e sempre rispetto a contratti conclusi antecedentemente alla novella dell'art.1, co.23 I. n.92/12, è stato affermato (Cass.4182/21) che manca il requisito di specificità quando il progetto coincida con la normale attività d'impresa, rivolta a soddisfare esigenze ordinarie e continuative del committente. Allo stesso modo la sentenza d'appello ha chiarito che tutte le attività previste nei progetti, uguali tra loro, coincidevano con l'attività aziendale di Confcommercio.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite all'Inps liquidate in €5000 per h) compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso Così deciso in Roma, all'adunanza c