Italian Supreme Court dismisses tax collection agency appeal due to lack of valid state attorney representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by the Tax Agency inadmissible because the agency failed to provide a valid power of attorney. The court ruled that under a specific protocol, tax collection matters require exclusive representation by the State Attorney's Office, and the agency's use of a private lawyer without a specific, motivated derogation was null and void. Consequently, the appeal was rejected, and the agency was ordered to pay litigation costs to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 bis, 348 ter c.p.c.; In tax collection litigation concerning the validity of payment notices and prescription of claims, the Tax Agency must exclusively utilize the State Attorney's Office; a power of attorney granted to a private lawyer without a specific, motivated deliberation by the agency's governing bodies is null, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34403-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 3577 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistenti con mandato - nonchè contro BALDUCCI VITO, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO TRAVERSI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 649/2017 della TRIBUNALE DI TORINO, depositata il 17/05/2017 R.G.N. 1087/2016; avverso l'ordinanza n. cronologico 2468/2018 della CORTE D'APPELLO DI TORINO, depositata il 17/10/2018 R.G.N. 948/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. R.g. n. 34403/2018 RILEVATO CHE: Con ordinanza emessa ex artt.348 bis e 348 ter cpc, la Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto, in parte qua, l'opposizione di Vito Balducci avverso l'intimazione di pagamento di cartelle esattoriali notificate da Equitalia Servizi di Riscossione spa per crediti contributivi dovuti all'Inps. Il tribunale aveva osservato che i crediti contributivi portati da cartelle non tempestivamente opposte si prescrivono in cinque anni.
Aveva poi verificato che rispetto ad una sola cartella mancava una valida notifica, quale atto interruttivo della prescrizione, poiché la notifica prodotta difettava del nome del destinatario. Avverso la sentenza del tribunale, Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione spa) ricorre per due motivi. Inps si è costituito con procura in calce al ricorso notificato, mentre Balducci Vito resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2948 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2946 e 2953 c.c. Il tribunale avrebbe errato nel non applicare la prescrizione decennale, sia perché l'iscrizione dei crediti al ruolo determina novazione, sia perché la prescrizione decennale è affermata dall'art.20 d.
Igs. n.112/99. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2690 e 2700 c.c. Il tribunale avrebbe errato nel non ritenere notificata la cartella n.11020100079048110 poiché dalla relata prodotta in primo grado emergeva la notifica fatta ex art.140 c.p.c. R.g. n. 34403/2018 Il ricorso principale appare inammissibile per difetto di valida procura. La procura è stata rilasciata da AdER non all'Avvocatura dello Stato ma a un avvocato del libero foro, in data 13.11.18, ovvero successivamente al Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del 22.6.2017.
Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. Secondo la sentenza di questa Corte a sezioni unite, n.30008/19, nelle materie oggetto della convenzione tra AdER e Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente.
In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro. Ne segue l'inammissibilità del ricorso principale. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti di Vito Balducci, mentre nulla si deve statuire nel rapporto con Inps atteso che l'ente non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate a Vito Balducci in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;R.g. n. 34403/2018 dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso nell'adunanza del 25.10.22 Il Presidente Umberto Berrino IL FUNZT.0 Il Fun