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Ordinanza — n. 34190/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax collection opposition, confirming Inps as sole proper defendant against prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34190/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the appellant's appeal against a second-instance judgment that declared the tax collection agency lacked standing to oppose a payment order. The appellant argued for a ten-year prescription period and contested the allocation of litigation costs, while the opposing parties maintained the Insuree Institute was the sole proper defendant. The court rejected these arguments by citing a unified precedent establishing that oppositions based solely on prescription must be directed exclusively at the tax authority, thereby upholding the lower court's decision and cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: When an opposition to a tax collection order is based solely on the prescription of the debt, the tax authority is the only proper defendant, and litigation costs must be allocated accordingly when legal doctrine remains unsettled.

Parole chiave

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tax collection opposition prescription period proper defendant standing litigation cost allocation unified precedent contributi di previdenza impagati retroattività della rendita d'invalidità riscossione dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e di Inps dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidental
art. 91 c.p
in relazione all'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12690/18
Cass. 21819/17
Cass. sez. un. n. 7514/22
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5948-2018 proposLn da: EL JAZZAR MOHAMED SAMIR, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAMEZ EL JAZZAR; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 3576 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI CALISI; - controrícorrente - ricorrente incidentale - nonchè da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 6/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/01/2018 R.G.N. 375/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. R.g. n. 5948/2018 Ha RILEVATO CHE La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della stessa rispetto all'opposizione svolta da El Jazzar Mohamed Samir avverso un'intimazione di pagamento avente come presupposto cartelle di pagamento per crediti contributivi dell'Inps che egli riteneva prescritti.

La Corte, confermando la prescrizione maturata, riteneva che l'opposizione di merito ai sensi dell'art.615 c.p.c. andasse rivolta soltanto contro l'ente creditore. Compensava le spese di lite dell'appello tra tutte le parti, nonché le spese di lite del primo grado nel rapporto tra Agenzia delle Entrate e El Jazzar Mohamed Samir, attesa l'incertezza della soluzione giurisprudenziale circa l'individuazione del legittimato passivo. Contro la sentenza, El Jazzar Mohamed Samir ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto due motivi di ricorso incidentale condizionato, per il caso in cui sia riformata la sentenza e dichiarata la propria legittimazione passiva, argomentando che la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali è di dieci e non di cinque anni.

Ha depositato memoria in vista dell'adunanza camerale Inps, in proprio e quale mandatario di SCCI spa, ha proposto ricorso incidentale affermando che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo anche all'AdER. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso principale, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della normativa concernente il difetto di legittimazione passiva del concessionario della riscossione. Con l'iscrizione a ruolo, si R.g. n. 5948/2018 argomenta, vi è una traslazione dei compiti dall'ente impositore all'ente a cui è demandata la riscossione, per cui quest'ultimo è il solo soggetto responsabile.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.2948 c.c. in relazione all'art. 91 c.p.c. La Corte avrebbe errato nel compensare le spese di lite del secondo grado tra tutte le parti, nonché le spese di lite del primo grado nel rapporto tra sé e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, poiché il ricorrente era comunque risultato vittorioso a prescindere dal soggetto passivo. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale svolta da AdER sostenendo l'assenza delle norme di legge che, nel ragionamento della Corte d'appello, sarebbero state violate; il secondo motivo di ricorso citerebbe poi norme inconferenti.

L'erronea individuazione delle norme che si assumono violate non determina inammissibilità del ricorso (Cass.12690/18), e lo stesso va affermato per il caso di omessa indicazione delle norme di legge violate (Cass.21819/17) quando il motivo consenta comunque di individuare i principi di diritto asseritamente trasgrediti. Ciò detto, il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Inps sono manifestamente infondati. Questa Corte, a sezioni unite (sent. n.7514/22), ha affermato che l'opposizione alla cartella esattoria con cui si deduca la sola intervenuta prescrizione - come è nel caso di specie - ha come suo legittimato passivo l'ente impositore, e quindi l'Inps, quale unico soggetto titolare della situazione sostanziale, e non anche il concessionario.

Da tale decisione non v'è motivo di discostarsi in questa sede, con conseguente rigetto del motivo di ricorso principale nonché del ricorso incidentale dell'Inps. Atteso il rigetto del motivo, restano assorbiti i due motivi di ricorso incidentale condizionato proposti da AdER. Il secondo motivo di ricorso principale è manifestamente infondato. La Corte ha motivato richiamando l'art.92 c.p.c. ed esplicitando i gravi ed eccezionali R.g. n. 5948/2018 motivi fondanti la compensazione delle spese di lite, ovvero la presenza di orientamenti non univoci della giurisprudenza di legittimità.

In ciò la Corte ha applicato correttamente Vart.92 c.p.c., dovendosi aggiungere che il ricorrente è rimasto vittorioso nei confronti dell'Inps in primo grado - e infatti la sentenza ha compensato le spese per il primo grado solo nei rapporti con AdER - ma non nei confronti di AdER stessa, la quale ha visto accogliere il suo appello in punto di difetto di legittimazione. Nel giudizio di secondo grado, posto che la decisione assorbente rispetto all'intera materia del contendere e a tutte le parti è stata solo quella in punto di legittimazione passiva, la sentenza ha correttamente compensato le spese tra tutte le parti in causa.

Le spese del presente giudizio sono compensate atteso che la questione della legittimazione passiva è stata definitivamente risolta da Cass., sez. un., n.7514/22 soltanto nelle more del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e di Inps dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidental